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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10941/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 39.850,00 rinvenuti presso l'abitazione del ricorrente e ritenuti profitto del reato di corruzione relativo alla manipolazione di una gara d'appalto. Il ricorrente lamentava violazione del principio stabilito dalla sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione (che richiedeva l'accertamento del nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato), sostenendo che il Tribunale non avrebbe effettuato tale accertamento né motivato la mancata considerazione delle deduzioni difensive circa l'origine lecita del denaro e il lungo intervallo temporale (circa due anni e mezzo) tra il fatto corruttivo e l'esecuzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse adeguatamente valutato il nesso di pertinenzialità richiesto dalla sentenza di rinvio: il Tribunale aveva motivato che la somma sequestrata costituiva profitto del reato in quanto il ricorrente, tramite l'impresa a lui riconducibile, era impegnato nell'esecuzione di un appalto da oltre 4 milioni di euro, aggiudicato con modalità corruttive, e pertanto la somma aveva accresciuto il suo patrimonio. La Corte ha escluso la possibilità di riesaminare in questa sede le questioni di merito sull'origine lecita del denaro (censura non consentita in cassazione ai sensi dell'art. 325 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferimento alla tipologia del sequestro preventivo di natura impeditiva; la Corte e il Tribunale hanno ritenuto che la somma sequestrata fosse pertinente al reato perché, quale profitto della corruzione, aveva accresciuto il patrimonio dell'indagato e quindi giustificava la misura per prevenirne la dispersione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata implicitamente quale limite alle censure in cassazione: la Corte segnala che le argomentazioni difensive che impugnano la motivazione del provvedimento contestano il merito e rientrano nelle materie non sindacabili nell'ambito dell'atto impugnatorio per i motivi indicati.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il divieto di rinnovazione dell'esame di questioni di fatto e di merito che esulano dalle specifiche ipotesi consentite in cassazione; la Corte ha escluso la possibilità per il ricorrente di utilizzare il motivo per ottenere un riesame di merito sull'origine lecita del denaro.

  • Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e giurisprudenza conforme

    Giurisprudenza di legittimità citata a supporto del principio per cui certe censure che attengono al merito non sono esaminabili in cassazione e per definire i limiti del sindacato sulla motivazione dei provvedimenti cautelari.

Massime di principio

  • Per disporre o confermare un sequestro preventivo di denaro come presunto profitto del reato è necessario che il giudice motivi il nesso di pertinenzialità; tale nesso può essere ravvisato anche collegando la somma all'attività imprenditoriale che beneficia di un appalto ottenuto con modalità corruttive (es.: la somma contribuisce ad accrescere il patrimonio correlato all'appalto).
  • Una precedente sentenza della Cassazione che ha disposto l'annullamento con rinvio e ha indicato di accertare il nesso di pertinenzialità impone al giudice di merito di motivare adeguatamente; tuttavia, se il giudice fornisce una motivazione concreta e circostanziata, la Cassazione può ritenere adempiuto il rilievo e dichiarare il ricorso inammissibile.
  • La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare il sindacato di merito sulle questioni di fatto (ad esempio sull'effettiva origine lecita del denaro) quando la censura implichi una riconsiderazione probatoria o un diverso apprezzamento delle prove; tali censure sono precluse secondo art. 325 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata.
  • Il passare del tempo tra il fatto reato e il sequestro non determina automaticamente la perdita del nesso di pertinenzialità: occorre una motivazione che dimostri l'irrilevanza del tempo rispetto alla riconducibilità del danaro al reato; la mera allegazione difensiva non basta senza elementi probatori.
  • In casi simili la difesa dovrebbe fornire elementi probatori concreti e documentali sull'origine lecita delle somme per contrastare la qualificazione di profitto del reato; altrimenti il giudice può ritenere sussistente il fumus commissi delicti e la pertinenzialità ai fini del sequestro impeditivo.

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