Cassazione Civile, Ordinanza n. 23468/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione, proposta da una contribuente, avverso ruoli e cartelle di pagamento relativi a sanzioni amministrative, di cui aveva avuto conoscenza solo tramite accesso agli sportelli del concessionario di riscossione. La ricorrente contestava in particolare la mancata notificazione delle cartelle e deduceva anche la prescrizione del credito, sostenendo di avere interesse a ottenere un accertamento negativo idoneo a eliminare l’incertezza derivante dagli estratti di ruolo. Il Tribunale aveva invece dichiarato inammissibile l’opposizione per difetto di interesse ad agire, ritenendo che l’agente della riscossione non avesse agito per il pagamento. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, da un lato, omesso esame di fatti decisivi ai fini dell’interesse ad agire, perché le controparti avevano comunque contestato nel merito la domanda e l’agente della riscossione aveva affermato la notifica delle cartelle senza disporre sgravio; dall’altro, violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere escluso in astratto e non in concreto l’interesse ad agire, non considerando l’azione recuperatoria proposta per contestare la pretesa esattoriale mai conosciuta validamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato perché la decisione impugnata non era conforme all’orientamento di legittimità in tema di impugnazione di ruolo/estratto di ruolo e di cartelle non notificate. In particolare, ha affermato l’ammissibilità dell’impugnazione quando il contribuente venga a conoscenza dell’esistenza della cartella tramite estratto di ruolo e deduca un vizio di notifica, proponendo l’azione in funzione recuperatoria. Di conseguenza, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l’interesse ad agire deve essere valutato in concreto in relazione alla domanda proposta e alle difese avversarie; non può essere escluso in modo astratto quando il contribuente agisca per contestare una pretesa conosciuta solo tramite estratto di ruolo e per rimuovere uno stato di incertezza.
art. 380-bis c.p.c.
è richiamato quale base procedimentale della proposta definitoria condivisa dal Collegio.
Massime di principio
- In materia di riscossione, la cartella di pagamento o il ruolo non validamente notificati possono essere impugnati dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo rilasciato dal concessionario.
- L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sussiste quando l’azione sia proposta per ottenere un accertamento negativo idoneo a rimuovere l’incertezza derivante da una pretesa esattoriale conosciuta solo di fatto e non notificata correttamente.
- L’azione del debitore è ammissibile anche con riferimento a entrate non tributarie, se la domanda è diretta a recuperare la possibilità di contestare una cartella mai conosciuta in precedenza per vizio di notifica.
- Il giudice di merito deve valutare l’interesse ad agire in concreto, tenendo conto della domanda e del comportamento processuale delle parti, non potendo fondare l’inammissibilità su una lettura meramente astratta del requisito.
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