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Sentenza

Sentenza del 31/01/2020 n. 552 - Comm. Trib. Prov. Messina

Imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse- Attività esercitata per conto terzi- Assenza di concessione -Irrilevanza. Esercente l'attività privo di concessione e gestore per conto terzi-Soggetti passivi dell'imposta - Responsabilità solidale -Ricorre. Avviso di accertamento- Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento: ai sensi dell'art.1 comma 66 lett. b) della legge n.220/2010 i soggetti passivi dell'imposta sono solidalmente sia il gestore (anche se privo di concessione) sia il terzo per conto del quale viene gestita l'attività; pertanto l'accertamento emesso è valido e può essere rivolto nei confronti di entrambi

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con la contestazione che l'esercente fosse privo di concessione e quindi non sarebbe stato legittimamente assoggettato o individuabile come soggetto passivo; si discuteva se la mancanza di concessione esonerasse dalla responsabilità fiscale o incidere sull legittimità dell'accertamento

Norme richiamate

  • Legge n. 220/2010

    la norma è interpretata nel senso che la qualifica di soggetto passivo grava solidalmente sia sul gestore dell'attività di concorsi pronostici e scommesse sia sul terzo per conto del quale l'attività è svolta; l'assenza di concessione del gestore non esclude la responsabilità fiscale né invalida l'avviso di accertamento

Massime di principio

  • Quando un'attività di concorsi pronostici o scommesse è esercitata per conto terzi, sia il gestore che il terzo beneficiario sono soggetti passivi solidali dell'imposta: l'ente impositore può quindi accertare e notificare l'imposta a entrambi
  • La mancanza di concessione amministrativa da parte del gestore non esime dalla responsabilità fiscale e non rende automaticamente illegittimo un avviso di accertamento emesso ai sensi della normativa fiscale vigente
  • In caso di accertamento, il contribuente (gestore o terzo) può difendersi dimostrando l'assenza di rapporto di gestione o l'inesistenza dell'attività contestata, ma non può appellarsi alla sola assenza di concessione per ottenere l'annullamento dell'accertamento fiscale
  • Per ridurre il rischio di responsabilità solidale, è opportuno formalizzare contratti, registrare flussi finanziari e conservare documentazione che dimostri ruoli e compiti effettivi tra gestore e terzo, nonché verificare gli obblighi fiscali e contributivi connessi all'attività
  • Gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di uno dei soggetti solidali restano validi anche se l'altro soggetto risulta privo di autorizzazioni amministrative: eventuali contestazioni devono essere fondate su elementi di fatto o diritto diversi dalla mera mancanza di concessione

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