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Sentenza

Sentenza del 12/11/2021 n. 34056 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica per il recupero dei dazi antidumping e dell'IVA relativi a 14 bollette doganali (importo complessivo Euro 445.497). Le dogane contestavano che i FORM A (certificati di origine) attestassero falsamente origine negli Emirati Arabi Uniti mentre la merce proveniva dalla Cina, con conseguente applicazione del dazio antidumping definitivo del 62,9% sul prezzo netto. Le indagini (anche OLAF) e gli accertamenti sulle società coinvolte (Vetrixtex, CNBM Dubai, Melf Fze) e sulla mancata lavorazione sui tessuti, oltre a elementi contabili e processuali penali, inducevano i verificatori a ritenere la falsità dell'origine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei ricorrenti. Ha confermato il principio secondo cui i certificati di origine (FORM A/EUR-1) non godono di efficacia «iuris et de iure» e possono essere contestati dallo Stato importatore in presenza di ragionevoli dubbi; non è sempre obbligatorio attivare la cooperazione amministrativa con lo Stato esportatore prima di contestare l'origine. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso che sostanzialmente impugnavano la valutazione di fatto del giudice di merito (competenza esclusiva del giudice del merito) e ha dichiarato inammissibile la nuova censura sulla responsabilità personale del legale rappresentante poiché non proposta in primo grado. Ha altresì respinto la richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte UE perché l'interpretazione delle norme comunitarie era ritenuta consolidata. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti condannati alle spese (liquidate in Euro 7.800,00 oltre oneri) con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario), art. 26

    Il certificato di origine è titolo per fruire del regime preferenziale ma non ha efficacia assoluta; lo Stato importatore può contestarlo in presenza di ragionevoli dubbi e adottare misure recuperatorie anche in assenza di revoca da parte dello Stato esportatore.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 201

    Disciplina la responsabilità doganale del dichiarante; la Corte ha ritenuto che la censura basata su applicazione esclusiva di questo articolo non fosse stata sollevata in primo grado e quindi inammissibile in cassazione.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 202

    Prevede la responsabilità di altre persone coinvolte nell'importazione (ad es. chi partecipa pur sapendo di violare le norme): la corte d'appello ha ritenuto applicabile questa norma per imputare responsabilità personale al legale rappresentante quando emergeva partecipazione consapevole.

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993, art. 94

    Prevede modalità di controllo dell'origine; la Corte ha ricordato che l'attivazione della cooperazione amministrativa con lo Stato esportatore non è sempre necessaria quando esistono ragionevoli dubbi sull'origine

  • Regolamento (CE) n. 2454/1993, artt. 80 e ss.

    Norme di corredo sull'origine preferenziale e documentazione: richiamate per affermare che i certificati non sono prova assoluta.

  • D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 25

    Norma richiamata a proposito dell'obbligo di produrre copia tradotta della sentenza d'appello; rilevante ai fini processuali per la regolare istruttoria.

  • D.P.R. n. 43/1973, art. 38

    Norma nazionale sul procedimento doganale richiamata nella doglianza sulla responsabilità: la Corte ha tratto principio che la deduzione nuova di nullità non può essere svolta per la prima volta in cassazione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1 (nn. 3, 4, 5)

    Richiama i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che non contestavano vizi di diritto ma la valutazione di fatto del giudice di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (commi 1 bis e 1 quater)

    Previsione sul contributo unificato; prevista la possibilità di raddoppio in caso di determinate condizioni temporali del ricorso.

Massime di principio

  • Il certificato di origine (FORM A / EUR-1) è condizione per l'applicazione del regime preferenziale ma non ha efficacia probatoria assoluta: le autorità doganali dello Stato importatore possono contestarlo in presenza di ragionevoli dubbi e recuperare dazi anche senza la revoca del certificato da parte dello Stato esportatore.
  • Non è sempre obbligatorio avviare la cooperazione amministrativa con lo Stato esportatore prima di disconoscere l'origine indicata nel certificato: l'attivazione non è necessaria se le autorità di importazione hanno elementi ragionevoli che mettono in dubbio l'origine.
  • Le segnalazioni e le indagini di OLAF e altri organi ispettivi europei hanno valore probatorio rilevante e possono legittimare misure recuperatorie anche in assenza di procedimento formale di accertamento della falsità del certificato.
  • Le questioni relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti sono di competenza del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se il ricorso si limita a proporre una diversa valutazione fattuale.
  • La responsabilità personale del legale rappresentante può essere contestata se emerge che ha partecipato consapevolmente all'importazione irregolare (art. 202 Reg. 2913/92), ma tale eccezione deve essere proposta tempestivamente (in primo grado) e non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
  • In casi simili, il privato/importatore deve documentare in modo completo e tempestivo l'effettiva lavorazione/filiera di produzione e sollevare tutte le doglianze procedurali già nel ricorso introduttivo; la mancata proposizione di specifici motivi in primo grado può precluderne la discussione in cassazione.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni: conservare e predisporre documentazione diretta e circostanziale (contratti, fatture, filmati, perizie, movimentazioni macchinari, bilanci delle controparti), ottenere conferme ufficiali dallo Stato esportatore quando possibile, e reagire tempestivamente alle richieste di chiarimento da parte delle autorità doganali.

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