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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2050/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rodà era stato condannato dal GUP per aver attestato falsamente, in istanza per patrocinio a spese dello Stato presentata il 19/06/2017, un reddito 2016 inferiore al reale. L'appello proposto dal difensore deduceva: 1) che l'imputato fosse disoccupato nel 2016 e quindi non avesse redditi (producendo un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza) e 2) la possibilità di omonimia nei dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, chiedendo la rinnovazione istruttoria con escussione del direttore dell'Agenzia. Inoltre chiedeva l'applicazione delle attenuanti generiche per la limitata entità del falso. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità delle ragioni e degli elementi di fatto e di diritto richiesti dall'art. 581 c.p.p., ritenendo che i motivi non argomentassero puntualmente in rapporto alla motivazione della sentenza di primo grado (la quale aveva espressamente considerato gli accertamenti sull'intero nucleo familiare, escludendo l'ipotesi di omonimia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato superamento del filtro di ammissibilità: ha confermato che l'appello originario era privo della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., che la richiesta di rinnovazione istruttoria non spiegava in che modo l'escussione del direttore dell'Agenzia delle Entrate avrebbe confutato gli accertamenti già riportati nella sentenza di primo grado (che riguardavano il nucleo familiare) e che il secondo motivo sulle attenuanti era generico e non criticava argomentatamente la decisione del GUP. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma sostanziale che incrimina la falsa attestazione nella dichiarazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato; la sentenza di primo grado ha ritenuto sussistente il reato sulla base degli accertamenti reddituali.

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1, testo vigente all'epoca)

    comma 1, lett. a), b), c), d)

    Disciplina i requisiti di specificità dell'atto di appello: l'impugnazione deve indicare i capi contestati, le prove, le richieste istruttorie e i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto. La Corte ha ritenuto carente tale specificità.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede l'ipotesi di inammissibilità dell'appello per motivi non specifici; richiamata in ordine a contenuto formale dell'impugnazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 581 c.p.p. alla luce dei principi di specificità stabiliti dalle Sezioni Unite; la Corte richiama il nuovo orientamento come cornice interpretativa pur applicando il testo vigente al momento dell'impugnazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha ulteriormente precisato i requisiti di specificità introducendo il comma 1-bis; ricordato a titolo di evoluzione normativa, ma non applicabile al caso per anteriorità temporale dell'appello.

  • Sezioni Unite, sent. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza guida sul requisito di specificità: l'appello è inammissibile se non enuncia e argomenta criticamente i rilievi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; la Corte l'ha applicata per valutare l'atto di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per l'ammissibilità infondata del ricorso; applicata per comminare 3.000 euro al ricorrente.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al principio per l'applicazione delle sanzioni processuali e alla valutazione della colpa nell'aver proposto l'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • L'appello deve indicare con specificità i capi della decisione impugnata e argomentare, rapporto per rapporto, le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la diversa decisione: rimandi generici o affermazioni di principio non sono sufficienti.
  • La richiesta di acquisizione o di escussione di prove nuove nell'appello necessita di una motivazione che spieghi chiaramente in che modo l'ulteriore prova potrebbe incidere sulle valutazioni già svolte dal primo giudice; non è sufficiente supporre genericamente un errore (es. omonimia).
  • Quando la motivazione di primo grado documenta specifici accertamenti (per esempio relativi all'intero nucleo familiare), l'appello non può limitarsi a eccezioni generiche: deve confutare specificamente quegli accertamenti.
  • Nei giudizi con rito abbreviato, le richieste istruttorie condizionate a documentazione di altri procedimenti sono più facilmente respinte se formulate in termini generici; l'appello successivo deve quindi essere molto puntuale per renderle ammissibili.
  • Impugnazioni inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (ad es. ammende); è importante valutare in fase di redazione dell'appello la concretezza e specificità delle censure per evitare sanzioni economiche.

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