Ordinanza n. 18/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto della Provincia di Palermo
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione, l'informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Palermo l'11 novembre 2025. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, gli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale del Gruppo Provinciale Interforze del 30 ottobre 2025, la comunicazione prefettizia ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 del 13 ottobre 2025, il verbale del Gruppo Provinciale Interforze del 9 ottobre 2025 e le note informative della Questura, della Guardia di Finanza e della DIA richiamate in tale verbale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti posti a loro fondamento, nonché ogni altro documento utile ai fini della decisione. Ha quindi ordinato alla Prefettura - UTG di Palermo di depositare tale documentazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla notificazione effettuata dalla parte, se anteriore. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le regole del PAT; per gli atti classificati è ammessa la trasmissione cartacea, con richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a. L'ordinanza dispone altresì l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
comunicazione della Prefettura ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa della comunicazione prefettizia impugnata; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 136, comma 2, c.p.a.
gli stessi vengano acquisiti in tale forma e protocollati manualmente
È richiamato per consentire la trasmissione e l'acquisizione in forma cartacea degli atti classificati, in deroga al deposito telematico ordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un ricorso contro un'informativa antimafia interdittiva, il giudice non dispone della documentazione completa, può ordinare alla Prefettura il deposito degli atti impugnati, degli atti presupposti e degli accertamenti sui quali il provvedimento si fonda, nonché di ogni ulteriore documento utile alla decisione.
- L'ordine istruttorio di deposito documentale può comprendere anche gli atti e i documenti richiamati, collegati, prodromici o consequenziali al provvedimento impugnato, quando siano necessari per ricostruire il fondamento dell'esercizio del potere prefettizio.
- Gli atti classificati oggetto di un ordine istruttorio possono essere trasmessi in forma cartacea e acquisiti con protocollazione manuale, secondo quanto previsto dall'art. 136, comma 2, c.p.a., anziché mediante deposito telematico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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