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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19757/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso all'esito di indagini bancarie e finanziarie svolte ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, che avevano evidenziato contraddizioni tra redditi dichiarati e movimenti bancari nel periodo 2004-2006. L'Amministrazione aveva rettificato gli imponibili dichiarati per l'anno d'imposta 2005 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo che il contribuente avesse svolto attività eccedenti il reddito agrario e configurabili come reddito d'impresa. Il contribuente aveva perso sia in primo grado sia in appello e proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme costituzionali e tributarie, sostenendo che la qualificazione del reddito come d'impresa richiedesse la previa dimostrazione del superamento dei limiti dell'art. 32, comma 2, lett. b), TUIR, e che tale superamento non fosse stato specificamente allegato nell'avviso; 2) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR supplito all'inerzia dell'Ufficio nel presumere il superamento dei limiti dell'attività agricola; 3) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato documentazione relativa alla restituzione di finanziamenti e al pagamento di una caparra confirmatoria di euro 20.000 per l'acquisto di un immobile, documenti offerti per vincere la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi 1 e 2. Ha ritenuto inammissibili, in parte, le censure perché non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e, in parte, perché non era stata dedotta in modo specifico la nullità dell'avviso per difetto di motivazione; nel merito, ha affermato che anche nei confronti del coltivatore diretto possono operare gli accertamenti bancari e le presunzioni legali di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente onere del contribuente di dimostrare l'estraneità delle operazioni a fatti imponibili. Ha invece accolto solo parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla mancata considerazione del pagamento di euro 20.000 a titolo di caparra confirmatoria per l'acquisto di un immobile, ritenuto fatto decisivo effettivamente non esaminato; per il resto, relativo ai finanziamenti restituiti, ha escluso il vizio perché la CTR aveva già motivato specificamente, e la doglianza tendeva a una nuova valutazione di merito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 23 Cost.

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'accoglimento dei primi due motivi

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente indagini bancarie e presunzione relativa di maggiori redditi; può operare anche nei confronti del coltivatore diretto

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    prevede analoga presunzione e utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini IVA

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    rende applicabile alla generalità dei contribuenti il meccanismo presuntivo richiamando l'art. 32, comma 1, n. 2

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato per la qualificazione dei redditi d'impresa derivanti da attività che eccedono i limiti dell'art. 32 TUIR

  • art. 32 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    definisce reddito agrario e i limiti delle attività agricole; il superamento dei limiti comporta attrazione nel reddito d'impresa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    base del ricorso per omesso esame di fatti decisivi, nella formulazione applicabile ratione temporis

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali tributarie

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente tra le norme processuali tributarie

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare l'asserita sostituzione del giudice all'Ufficio nell'accertamento dei fatti

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per l'inammissibilità del motivo privo di specifica attinenza al decisum

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nella distribuzione dell'onere della prova a carico del contribuente

  • d.l. n. 83 del 2012

    ha modificato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., nella formulazione applicabile al motivo di ricorso

  • Cost. n. 228 del 2014

    richiamata per escludere il problema dell'elisione del valore presuntivo dei prelevamenti nel caso concreto

Massime di principio

  • Le indagini bancarie e finanziarie svolte ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 possono legittimamente essere utilizzate anche nei confronti del coltivatore diretto, quando l'Amministrazione contesti redditi non coerenti con l'attività agricola dichiarata.
  • La presunzione relativa derivante dai movimenti bancari non è limitata ai soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ma opera anche nella ricostruzione del reddito complessivo delle persone fisiche; incombe quindi sul contribuente l'onere di provare l'estraneità analitica di ciascuna operazione a fatti imponibili.
  • Chi intende contestare un avviso di accertamento deve dedurre con specificità il vizio che ne assume l'invalidità e riprodurre il contenuto rilevante dell'atto; una censura generica o priva di autosufficienza è inammissibile.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica che si rivolga solo al comportamento dell'Ufficio, senza confrontarsi con il fondamento logico-giuridico della decisione, è inammissibile.
  • In tema di accertamenti bancari, il giudice di merito deve verificare rigorosamente, con motivazione puntuale, l'idoneità della prova contraria offerta dal contribuente rispetto a ogni singola movimentazione; il mancato esame di un fatto documentato e potenzialmente decisivo integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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