Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7414/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza a giudicato per l''esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, con decreto depositato in data 27/6/2018 (Cron. 3289/2018, Rep. 6264/2018, R.G. 57169/2012)

Giustizia amministrativa202008585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione del decreto della Corte d'appello di Roma e della sentenza di ottemperanza del TAR, con richiesta di pagamento delle somme ancora dovute

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento delle somme riconosciute da un decreto della Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n. 89/2001. Dopo l'accoglimento dell'originaria domanda di ottemperanza, il TAR aveva ordinato al Ministero della Giustizia di eseguire il decreto e aveva nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. A seguito di precedenti reclami, il TAR aveva revocato la nomina originaria e disposto l'individuazione di un nuovo commissario ad acta secondo la disciplina sopravvenuta. Con l'incidente notificato e depositato il 13 marzo 2026, la ricorrente ha dedotto il perdurare dell'inadempimento e ha chiesto il pagamento del dovuto, comprese spese e accessori, insistendo anche nelle domande relative alle spese di lite. Il Ministero aveva tuttavia depositato il 22 gennaio 2026 una nota del Capo Dipartimento dalla quale risultava che l'unica posizione ancora da pagare era quella della ricorrente, già caricata sulla piattaforma ministeriale, con richiesta di una rettifica relativa al regime fiscale, e che le posizioni interessate erano in lavorazione o in pagamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l'incidente di esecuzione, ritenendo infondato l'assunto della perdurante inerzia del commissario ad acta, poiché la nota ministeriale depositata prima della proposizione dell'incidente dimostrava che la posizione della ricorrente era stata presa in carico ed era in fase di lavorazione o pagamento. Il Collegio ha ritenuto possibile confidare nella tempestiva esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione per la parte ancora ineseguita, assegnando al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, poiché l'incidente di esecuzione è stato qualificato come fase ordinatoria e non decisoria, non suscettibile di formare giudicato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Disciplina il reclamo e le misure adottabili nel giudizio di ottemperanza per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione sopravvenuta è stata richiamata dal Ministero per chiedere la sospensione; il TAR ha ritenuto che essa non impedisse la decisione sul reclamo, essendo il giudizio di ottemperanza già definito e il commissario ad acta già insediato o comunque attivato.

  • art. 1, comma 817, legge n. 207/2024

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha modificato la disciplina della legge Pinto richiamata dal TAR in relazione alle modalità di pagamento e alla nomina del commissario ad acta.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere una condanna per responsabilità aggravata; la richiesta non è stata accolta nelle precedenti fasi di reclamo.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di condanna per responsabilità aggravata; la richiesta non è stata accolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'incidente o reclamo fondato sull'asserita perdurante inerzia dell'amministrazione deve essere respinto quando dagli atti risulti che la posizione creditoria è stata presa in carico ed è concretamente in lavorazione o in pagamento, salvo che l'inerzia dedotta sia comunque dimostrata.
  • Quando l'esecuzione del giudicato risulta solo parzialmente compiuta, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine ulteriore per completare l'adempimento, senza disporre immediatamente la sostituzione commissariale se gli elementi acquisiti consentono di confidare nella tempestiva esecuzione amministrativa.
  • La fase incidentale di esecuzione qualificata come ordinatoria e non decisoria non è suscettibile di formare giudicato e, per tale ragione, non comporta una statuizione sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.