Sentenza del 14/01/2020 n. 513 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 135/2020 ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONI - Notifica diretta a mezzo del servizio postale - Consegna nelle mani del portiere - Necessità della raccomandata informativa al destinatario - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso impugnava l'estratto di ruolo e la cartella esattoriale per mancata regolare notificazione, nonché per decorso dei termini di prescrizione e intervenuta decadenza. In particolare la ricorrente sosteneva che la cartella notificata il 17/1/2017 non fosse valida perché, sebbene il piego fosse stato consegnato al portiere, non era seguito l'inoltro e la effettiva ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c.; perciò l'iter notificatorio non si sarebbe perfezionato e gli atti sarebbero nulli o inefficaci ai fini della prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo valida la notificazione eseguita tramite servizio postale diretto con consegna al portiere, senza che fosse necessario inviare la raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c. La Corte ha seguito l'orientamento della Cassazione secondo cui la notificazione diretta tramite servizio postale ordinario è regolata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla legge n. 890/1982; l'omissione dell'invio della raccomandata informativa è una mera irregolarità estrinseca che non integra le ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c. Conseguentemente il ricorso del contribuente è stato dichiarato inammissibile, l'appello dell'Agenzia accolto e le spese del doppio grado compensate.
Norme richiamate
Prevede l'invio di una raccomandata informativa in caso di notificazione a persone legate all'intestatario (es. portiere). La sentenza interpreta però che tale obbligo (quarto comma) non sia rilevante quando la notificazione è eseguita tramite il servizio postale diretto/ordinario: l'eventuale omissione è mera irregolarità estrinseca e non inficia la validità della notificazione del procedimento tributario.
Richiamato nel dibattito processuale sulla perfezione della notificazione in caso di irreperibilità relativa; la CTR ricalca l'orientamento della Cassazione secondo cui, nella notificazione postale diretta, le regole sull'inoltro della raccomandata informativa (collegate alle ipotesi di irreperibilità) non trovano applicazione come requisito di validità.
Norma che elenca i casi di nullità della notificazione; la sentenza afferma che l'omissione della raccomandata informativa non rientra tra le ipotesi di nullità di cui all'art. 160 e si qualifica solo come irregolarità estrinseca.
La disciplina dettata dalla legge 890/1982 (norme sul servizio postale speciali) non si applica alle notifiche dirette tramite servizio postale ordinario: la CTR ribadisce che, quando l'ufficio usa la modalità semplificata di notifica postale diretta, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982.
Massime di principio
- La notifica degli atti tributari eseguita con servizio postale diretto (spedizione ordinaria e consegna del piego al portiere) è valida senza che sia necessario inviare la raccomandata informativa prevista dall'art. 139 c.p.c.; l'omissione di tale raccomandata è, di norma, una mera irregolarità estrinseca e non determina la nullità dell'atto.
- Quando si contesta una notificazione effettuata tramite servizio postale, va verificato quale regime è stato effettivamente adottato (servizio postale ordinario vs. procedure previste dalla legge 890/1982): la disciplina applicabile cambia l'efficacia degli eventuali vizi formali.
- Per il contribuente che intende impugnare, è importante produrre prove precise di difetto di notifica sostanziale (es. mancata effettiva conoscenza dell'atto) e non limitarsi a far valere l'assenza della raccomandata informativa, che di per sé può non essere sufficiente a far dichiarare nulla la notifica.
- Per l'amministrazione, è consigliabile comunque conservare e poter documentare l'avvenuta spedizione e la consegna del piego al portiere, nonché ogni documento che attesti la corretta esecuzione della procedura postale ordinaria, per resistere a impugnazioni.
- La mancata osservanza formale delle comunicazioni accessorie (es. raccomandata informativa) può avere rilievo limitato: va considerato se il difetto ha impedito concretamente l'esercizio dei diritti di difesa del destinatario per valutare eventuali rimedi.
- In presenza di contestazioni sul termine di prescrizione o decadenza è fondamentale ricostruire l'esatto momento di perfezionamento della notificazione ai fini del decorso dei termini, tenendo conto dell'orientamento che valorizza la notificazione postale diretta se correttamente eseguita.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 14 gen 2020Sentenza del 14/01/2020 n. 21 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →