Sentenza del 14/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Genova
ACCERTAMENTO - analitico-induttivo - società cooperativa - congruità rispetto agli Studi di settore - scarsa redditività dell'impresa - mancata emissione scontrini - condizioni fondati l'accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha effettuato una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi per gli anni 2013-2014 aumentando i ricavi di €99.879 ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/73, motivando l'accertamento con la scarsa redditività dell'impresa rispetto ai ricavi e con la mancata emissione di scontrini fiscali. La ricostruzione si è basata sul conteggio delle tipologie di piatti somministrati (antipasti, primi, secondi, coperto, vini, bevande, dolci, frutta, caffè) e sull'aggiunta di fatture relative a dolci e a pernottamenti. La società ha contestato la metodologia, ha prodotto prospetti che evidenziavano fatture erroneamente considerate, ha rilevato la congruità rispetto agli Studi di Settore e ha negato l'esistenza di verbali irregolari per mancata emissione di scontrini; ha inoltre lamentato errori di calcolo imputabili all'Ufficio e il mancato esito del tentativo di adesione.
La decisione
La Commissione ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito argomentazioni sufficienti a confermare la validità della procedura accertativa. È stato osservato che la società era congrua rispetto agli Studi di Settore e che l'Ufficio non ha valutato adeguatamente l'attività accessoria di affittacamere rispetto alla congruità. La Commissione ha inoltre considerato che la società è una cooperativa i cui soci prestatori d'opera percepiscono utili tramite retribuzione mensile, per cui la scarsa redditività contabile non giustifica di per sé l'accertamento. La mancata emissione occasionale e limitata di scontrini e le lievi irregolarità riscontrate non sono apparse sufficienti a legittimare l'accertamento. Sono stati inoltre rilevati errori di conteggio da parte dell'Ufficio che hanno ulteriormente inficato la ricostruzione induttiva. Per questi motivi i ricorsi sono stati accolti e l'accertamento annullato; le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
DPR 600/73
art. 39, comma 1, lett. d)
La disposizione è stata invocata dall'Ufficio per la ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi. La Commissione ha ritenuto che l'applicazione di tale metodo richieda adeguata motivazione e riscontri oggettivi tali da superare la presunzione di congruità emergente dagli Studi di Settore e non possa fondarsi soltanto su scarsa redditività contabile o su occasionali mancati scontrini; inoltre errori di calcolo nelle componenti considerate inficiano la ricostruzione.
Massime di principio
- La congruità rispetto agli Studi di Settore costituisce un elemento di forte presunzione favorevole al contribuente e limita la possibilità per l'Ufficio di fondare un accertamento induttivo senza specifiche e concrete motivazioni aggiuntive.
- La scarsa redditività contabile, specie in particolari forme societarie (es. cooperative con soci prestatori d'opera che ricevono utili tramite retribuzioni), non è di per sé sufficiente a giustificare una ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi.
- La mancata emissione occasionale e limitata di scontrini o lievi irregolarità riscontrate con verbali non costituiscono, da sole, prova sufficiente di omissione sistematica dei corrispettivi: è necessaria la dimostrazione di un comportamento omissivo continuativo e rilevante.
- Errori materiali o di computo nell'acquisizione delle fatture o nella ricostruzione operata dall'Ufficio inficiano la ricostruzione induttiva e possono portare all'annullamento dell'accertamento.
- In caso di attività plurima (es. ristorazione + affittacamere) l'Ufficio deve valutare la congruità complessiva e l'eventuale impatto delle diverse attività sugli indicatori di settore; la mera affermazione dell'esistenza di un'altra attività non sostituisce una motivazione analitica.
- Nei giudizi tributari, anche quando il ricorso è accolto, la compensazione delle spese può essere disposta dalla Commissione in presenza di questioni particolari o valutazioni complesse condivise tra le parti.
Testo integrale
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