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Sentenza

Sentenza del 14/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IRES - IRAP - Avviso accertamento - Annullamento in autotutela - Attivazione nuovo contraddittorio - Onere per ufficio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Disputa su avviso di accertamento IRES e IRAP relativo all'anno 2014 emesso dopo verifica della GdF con accesso nei locali aziendali. La GdF aveva rideterminato il reddito in euro 256.582; una proposta di adesione non sottoscritta aveva ridotto l'imponibile a euro 167.271; successivamente l'ufficio, sulla base di ulteriori indagini penali e documenti, ha annullato in autotutela il primo avviso del 2017 e ha notificato nel 2018 un nuovo avviso con imponibile rettificato a euro 69.000. La società ha impugnato il secondo avviso ritenendo illegittimo l'annullamento in autotutela del primo e l'emissione del secondo senza il nuovo contraddittorio previsto dall'art. 12 legge 212/00; l'ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società sostenendo invece la gravità, precisione e concordanza delle dichiarazioni rese in sede penale dall'architetto informatore dei fatti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Il collegio ha ritenuto che l'ufficio avesse l'onere di effettuare un nuovo contraddittorio con la contribuente ex art. 12 legge 212/00 dopo l'annullamento in autotutela del primo avviso, soprattutto in quanto l'accertamento originava da una verifica con accesso nei locali aziendali. Ha inoltre condiviso che le dichiarazioni dell'arch. Xxxxx non risultavano gravemente, precisamente e concordemente provanti e che la società aveva dimostrato la correttezza delle rimanenze e la congruità della fattura contestata. Richiesta di cancellazione di frasi ritenute offensive respinta. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di grado, liquidate in euro 2.000,00.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12

    Impone all'Amministrazione l'obbligo di esperire il contraddittorio preventivo endo-procedimentale nei casi di accertamento conseguente a verifica con accesso nei locali aziendali; tale obbligo sussiste anche dopo l'annullamento in autotutela del primo avviso e prima dell'adozione di un nuovo avviso

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 701/2019

    Conferma e chiarisce l'obbligo del contraddittorio preventivo quando l'accertamento deriva da accesso/visita nei locali aziendali; principio utilizzato dal collegio come orientamento consolidato

  • Decreto-Legge 34/2019, convertito in legge

    DL 34/19 (conv. in legge)

    Rilevato come fonte che ha rafforzato/esteso l'obbligo di contraddittorio preventivo in forma più generalizzata

  • Codice di procedura civile, art. 89

    Norma richiamata dalla contribuente per chiedere la cancellazione di affermazioni ritenute offensive; il collegio ha ritenuto la richiesta infondata in quanto la libertà dialettica processuale non è stata compromessa

  • Codice di procedura penale, art. 415-bis

    Richiamato dalle parti in relazione alla chiusura delle indagini preliminari e alla legittimità delle indagini successive; la decisione non si è però basata su invalidità procedurali penali per ritenere illegittimo l'atto tributario

  • Riferimento a D.Lgs. (redazione digitale) citato dalle parti

    D.Lgs. 17/17 (come citato in motivazione)

    La contribuente ha eccepito una presunta inesistenza degli atti per mancata redazione in forma digitale; il collegio non ha ritenuto questa censura risolutiva nel merito e l'ha rigettata implicitamente

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale deriva da una verifica con accesso nei locali aziendali, l'Amministrazione è obbligata a esperire un contraddittorio preventivo ai sensi dell'art.12 legge 212/00 prima di adottare l'avviso; questo obbligo resta anche se un precedente avviso è stato annullato in autotutela: va quindi attivato un nuovo contraddittorio.
  • L'annullamento in autotutela del primo avviso non sostituisce né esonera l'ufficio dall'obbligo di un nuovo contraddittorio: il precedente contraddittorio relativo all'atto annullato non può essere considerato sufficiente a giustificare l'omissione del contraddittorio ex art.12 per il nuovo atto.
  • Le dichiarazioni rese in sede penale possono giustificare la rettifica dell'imponibile solo se risultano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; in mancanza di tali requisiti l'onere probatorio resta sull'amministrazione e la mancata prova conduce all'annullamento dell'atto.
  • La violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo integra una lesione del diritto di difesa e può determinare il rigetto dell'accertamento tributario.
  • Le richieste di rimozione di affermazioni processuali ai sensi dell'art. 89 c.p.c. richiedono una reale lesione della libertà dialettica o offesa grave; frasi critiche o aspre non comportano automaticamente la cancellazione.
  • Eccezioni formali (es. vizi di forma digitale) devono essere prospettate correttamente e dimostrate; non sempre incidono sul merito dell'accertamento se l'onere probatorio e le violazioni sostanziali non sono acclarate.

Testo integrale

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