Sentenza del 14/01/2020 n. 21 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IRES -IVA -IRAP - Accertamento induttivo - Verifica - Collaborazione contribuente - Assenza - Valore documenti occultati - Deposito successivo - Ininfluenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento induttivo per omessa dichiarazione di IRES/IRPEF, IVA e IRAP per gli anni oggetto di verifica; constatazione di mancata tenuta e conservazione delle scritture contabili e rifiuto/occultamento documentale durante la verifica della GdF. L'ufficio ha ricostruito ricavi tramite fatture attive e spesometro e ha determinato induttivamente i costi e la redditività applicando un coefficiente basato su imprese analoghe provinciali. La società contestava la rappresentatività dello spesometro, l'uso di una media aritmetica invece che ponderata per la redditività, e chiedeva il riconoscimento di costi e detrazione IVA sulle schede carburante esibite tardivamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo. Ha escluso la valutazione dei documenti esibiti tardivamente dalla società in fase contenziosa (schede carburante e altra contabilità) perché la loro mancata esibizione era volontaria e non giustificata; ha ritenuto corretta la metodologia dell'ufficio (compresa l'adozione della media aritmetica) e ha affermato la non detraibilità dell'IVA per mancanza dei requisiti sostanziali. Ha quindi parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la piena legittimità dell'avviso di accertamento e condannando la società al pagamento delle spese di grado (euro 2.000,00).
Norme richiamate
Costituzione, art. 53
Richiamato dalla contribuente per sostenere l'obbligo dell'Amministrazione a considerare tutti i costi; i giudici hanno però ritenuto che il principio non esoneri il contribuente dall'onere di esibire documenti e non impedisca l'accertamento induttivo legittimo in caso di occultamento documentale.
Cass. n. 8359/2018 (giurisprudenza citata)
Principio secondo cui la volontaria occultazione documentale durante la verifica non può avvantaggiare il contribuente né in sede amministrativa né contenziosa; i documenti prodotti tardivamente sono ininfluenti salvo prova che l'omissione derivasse da causa non imputabile al contribuente.
Cass. (presunta) n. 823/2018 (giurisprudenza citata)
Riferimento a pronunce che sottolineano come la produzione 'a tempo scaduto' di documenti susciti sospetti di inattendibilità e non possa essere valorizzata per ribaltare un accertamento induttivo.
Cass. SS.UU. n. 17757/2016 (giurisprudenza citata)
Stato di diritto secondo cui la detrazione IVA richiede il possesso dei requisiti sostanziali; in mancanza di tali requisiti e in presenza di documentazione non esibita regolarmente, la detrazione non può essere riconosciuta.
Massime di principio
- La volontaria occultazione o il rifiuto di esibire documenti durante la verifica comporta che documenti prodotti tardivamente non siano normalmente presi in considerazione né in sede amministrativa né in sede contenziosa, salvo prova di causa non imputabile al contribuente.
- In presenza di un contribuente non collaborativo (evidenziato da omissione di scritture e rifiuto di esibizione), l'Amministrazione può legittimamente ricostruire induttivamente ricavi, costi e reddito sulla base della documentazione disponibile e di parametri settoriali.
- La scelta tecnica del metodo statistico (es. media aritmetica vs ponderata) è valutabile in concreto: è legittima se risulta adeguata alla realtà del settore e alla composizione del mercato considerato e se l'ufficio dimostra la ragionevolezza della scelta.
- La detraibilità dell'IVA richiede il possesso dei requisiti sostanziali e la loro dimostrazione; documenti esibiti fuori termine e dopo rifiuto possono essere considerati inattendibili e non idonei a fondare la detrazione.
- Il principio costituzionale della libertà di difesa non giustifica condotte dilatorie o occultative; il contribuente ha l'onere di cooperare e di giustificare eventuali impossibilità oggettive alla esibizione documentale.
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