Cassazione Civile, Ordinanza n. 18665/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti privati convenivano in giudizio una SIM e due banche, nonché il promotore finanziario operante per tali intermediari, assumendo di avere consegnato al promotore, nel tempo, rilevanti somme di denaro destinate a investimenti e di avere ricevuto solo rimborsi parziali. Chiedevano quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado una banca e il promotore venivano condannati per parte delle somme; in appello le banche ottenevano riforma favorevole, con esclusione della prova dei versamenti in contanti e dell'occasionalità necessaria tra l'attività del promotore e l'illecito, nonché con affermazione dell'inopponibilità all'intermediario di dichiarazioni rese dal promotore. I ricorrenti proponevano due motivi di cassazione: con il primo denunciavano violazione degli artt. 2729, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse valutato atomisticamente gli indizi e non complessivamente il materiale probatorio (prospetti riepilogativi del promotore, contratti, scrittura privata di riconoscimento del debito, mancata comparizione all'interrogatorio formale, documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza); con il secondo denunciavano violazione dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 58/1998, sostenendo che la responsabilità solidale dell'intermediario per i fatti del promotore dipende dall'occasionalità necessaria e non da una condotta agevolatrice del cliente, e che tale nesso sarebbe stato mal valutato nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, già esaminate dalla Corte territoriale con motivazione ampia e complessiva, insindacabile in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che l'interrogatorio formale reso tra più parti non ha valore confessorio verso terzi diversi dal confitente. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha richiamato il principio dell'occasionalità necessaria per la responsabilità dell'intermediario ex art. 31, comma 3, TUF, ma ha osservato che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva escluso in fatto la prova della consegna del denaro al promotore e, quanto a una delle banche, aveva escluso che i clienti sapessero che il promotore operasse per quell'intermediario; per l'altra banca, l'accertamento di mancata prova della dazione era assorbente. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere valutate nel loro complesso; la doglianza che chiede una diversa lettura del compendio indiziario tende al merito ed è inammissibile in cassazione.
art. 115 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una nuova ricostruzione del fatto in sede di legittimità.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove da parte del giudice di merito è insindacabile se sorretta da motivazione logica e complessiva.
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58/1998
L'intermediario finanziario risponde dei danni causati dal promotore se il fatto illecito è connesso da occasionalità necessaria con l'attività affidatagli; la responsabilità è esclusa quando vi sia una condotta anomala del risparmiatore che interrompa il nesso.
art. 1227 c.c.
È richiamato per negare che la mera consegna di somme con modalità non consentite, di per sé, integri concorso colposo o riduca il risarcimento in assenza di ulteriori elementi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale della soccombenza.
Massime di principio
- La censura per violazione degli artt. 2729, 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un errore di diritto, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi già scrutinati dal giudice di merito.
- In tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario per i fatti illeciti del promotore richiede il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e le mansioni affidate; tale nesso può essere escluso da una condotta del risparmiatore connotata da anomalia, collusione o consapevole acquiescenza alle violazioni del promotore.
- Le dichiarazioni confessoriamente rese dal promotore in un giudizio con pluralità di parti non fanno piena prova nei confronti dell'intermediario preponente, ma possono al più valere come indizio, da apprezzare insieme agli altri elementi probatori.
- L'onere di provare la dazione di somme al promotore grava sull'investitore che agisce per il risarcimento; in difetto di prova della consegna del denaro, viene meno il presupposto stesso della responsabilità dell'intermediario.
- Quando il giudice di merito accerta che il cliente non sapeva neppure che il promotore operasse per un determinato intermediario, manca il collegamento soggettivo idoneo a fondare la responsabilità del preponente per gli illeciti del promotore.
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