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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17080/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato sei avvisi di accertamento relativi a IMU e TASI per gli anni 2014, 2015 e 2016, riguardanti un terreno edificabile di sua proprietà sito nel Comune resistente. I giudici di merito hanno rigettato i ricorsi riuniti ritenendo che sulla questione fosse già intervenuto un giudicato relativo a una diversa annualità (IMU 2011), in una controversia identica tra le stesse parti, e che tale giudicato precludesse la contestazione dei nuovi accertamenti. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 quanto alla data di riferimento e alla sufficienza della motivazione nella determinazione del valore del bene, dall'altro la violazione dell'art. 2909 c.c. sostenendo che il giudicato formatosi sul valore del terreno per un'annualità non può spiegare effetto preclusivo sulle annualità successive, poiché il valore venale delle aree edificabili varia di anno in anno.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che il giudice di merito non aveva accertato in concreto gli elementi fattuali posti a base della stima del valore venale, ma aveva fondato la decisione sull'esistenza di un giudicato senza ricostruirne il contenuto. La Cassazione ha ribadito che il valore venale in comune commercio delle aree edificabili è un elemento variabile in relazione ai diversi periodi d'imposta e non costituisce un fatto a carattere tendenzialmente permanente idoneo a essere coperto da giudicato esterno ultrattivo. Pertanto, il richiamo al giudicato non era sufficiente a giustificare gli accertamenti impugnati. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili occorre un accertamento fondato su elementi fattuali concreti relativi al periodo d'imposta considerato; il valore è variabile e non può essere trattato come fatto permanente coperto da giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non ha efficacia preclusiva automatica sulle annualità successive quando il valore del bene oggetto di imposizione è suscettibile di variazione nel tempo e il contenuto del giudicato non sia stato specificamente ricostruito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge per errata applicazione delle norme sostanziali poste a fondamento della decisione di merito.

  • d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 4

    Richiamato insieme alle altre disposizioni sull'imposizione immobiliare per ribadire che la valutazione del valore venale deve essere riferita al singolo periodo di imposta.

  • d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 3, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    Richiamato quale base normativa della disciplina dell'IMU e della determinazione del valore imponibile dei terreni edificabili.

  • l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 669 e 675

    Richiamata quale ulteriore disciplina applicabile alla materia impositiva in esame.

Massime di principio

  • Il valore venale in comune commercio di un'area edificabile è un dato variabile per ciascun periodo d'imposta; non integra, di regola, un fatto storico permanente suscettibile di giudicato ultrattivo.
  • In materia di imposizione immobiliare, il giudice non può limitarsi a richiamare un giudicato relativo ad annualità precedenti, ma deve verificare e motivare in concreto gli elementi fattuali posti a base della stima per l'annualità contestata.
  • Il giudicato formatosi su una precedente annualità non spiega automaticamente effetti preclusivi sulle annualità successive quando l'elemento accertato è per sua natura dinamico e soggetto a variazioni nel tempo.
  • La motivazione dell'accertamento tributario deve consentire di comprendere quale base fattuale e giuridica sostenga la determinazione del valore imponibile; un richiamo apodittico all'assenza di elementi contrari non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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