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Sentenza

Sentenza n. 302/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Latina n. 256/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 05.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2890/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.10.2025 (doc. 2);

Giustizia amministrativa202500936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina n. 256/2024, relativa all'accredito di complessivi euro 1.000 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Latina, Sezione lavoro e previdenza, n. 256/2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione anche ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 1.000. Poiché il Ministero non aveva eseguito la pronuncia né indicato elementi ostativi, il ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'ottemperanza e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato. Ha assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per compiere gli atti necessari all'accredito delle somme dovute. In caso di ulteriore inadempimento, ha previsto l'intervento sostitutivo, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione del ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto che, per ragioni di equità sostanziale, la sanzione pecuniaria per il ritardo non fosse applicabile, considerando la gran mole di contenziosi analoghi gravanti sul Ministero e le difficoltà della finanza pubblica.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di fissare un'astreinte su richiesta di parte, ma la misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto, il TAR ha escluso l'astreinte per ragioni di equità sostanziale, in considerazione del contenzioso seriale e delle difficoltà della finanza pubblica.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    La disposizione disciplina specificamente l'astreinte nel giudizio di ottemperanza e ammette il diniego della misura quando la sua applicazione sia manifestamente iniqua o vi siano ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    La sentenza passata in giudicato è stata notificata all'amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato impone al giudice di adottare misure concrete e un termine per l'adempimento, potendo essere contestualmente previsto l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può individuare sin dalla sentenza il commissario ad acta, stabilire il termine per il suo intervento sostitutivo e porre a carico dell'amministrazione inadempiente il relativo compenso.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: pur in presenza di una richiesta della parte e dell'accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può negarla quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano ragioni ostative, valutate alla luce delle circostanze concrete.
  • La pendenza di una pluralità di contenziosi analoghi e le difficoltà della finanza pubblica possono essere valorizzate dal giudice, in termini di equità sostanziale, come ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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