Sentenza n. 922/2026 - Genova, Sezione 2
per l’esibizione dei documenti richiesti con istanza di accesso prot. n. 6199 del 6.3.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva integralmente soddisfatto la richiesta ostensiva mediante la trasmissione della documentazione durante il giudizio. Le spese sono state dichiarate irripetibili, in conformità alla richiesta del ricorrente, mentre il contributo unificato è stato posto a carico del Comune, ritenuto virtualmente soccombente.
Atto impugnato: diniego di accesso agli atti edilizi relativi all’immobile confinante, seguito dalla trasmissione della documentazione nelle more del giudizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’esibizione dei documenti indicati nell’istanza di accesso del 6 marzo 2026, concernenti le pratiche edilizie relative all’immobile confinante con la propria proprietà. Ha chiesto anche l’annullamento del diniego opposto dal Comune il 25 marzo 2026. Nelle more del giudizio, il Comune ha trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a., la trasmissione al ricorrente, durante il processo, dell’intera documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l’interesse alla decisione sull’accesso e sull’eventuale annullamento del diniego.
- Quando l’Amministrazione soddisfa la richiesta di accesso nelle more del giudizio, il giudice può porre a suo carico il contributo unificato sulla base della soccombenza virtuale, anche se dichiara le ulteriori spese di lite irripetibili per la compensazione richiesta dal ricorrente.
Come è indicizzato
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