Sentenza del 15/06/2021 n. 428 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
La TARES attiene al soggetto passivo del servizio bar e ristoro - Obbligazione periodica e cogente in capo all'aggiudicatario - L'esenzione accordata al Ministero della Pubblica Istruzione esclude il beneficio ai privati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento TARES anno 2013 pari a euro 1.702,00. La ricorrente deduceva che il bando di gara non poneva a suo carico la tassa sui rifiuti (menzionava solo acqua, riscaldamento ed energia elettrica) e che l'art. 33‑bis del D.L. n. 248/2007 disponeva che dal 2008 il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe corrisposto direttamente ai Comuni il corrispettivo per la raccolta rifiuti, sicché l'onere non poteva gravare sulla ditta privata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune di Torino, riformando la decisione di primo grado. I giudici hanno ritenuto che la TARES sia un'obbligazione autonoma e periodica a carico del soggetto passivo del servizio (chi possiede, occupa o detiene i locali) e che la ditta individuale della sig.ra M., quale occupante/detentrice dei locali adibiti al bar, sia soggetto passivo della tassa. L'esenzione o il pagamento diretto da parte del Ministero rivolto alle istituzioni scolastiche pubbliche non si estende ai privati che svolgono attività all'interno della scuola. Conseguentemente l'atto impositivo è stato dichiarato legittimo. Spese di lite liquidate a favore dell'appellante Comune per complessivi euro 750,00.
Norme richiamate
D.L. n. 201/2011 (istituzione TARES), art. 14 comma 3
chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
La Commissione ha interpretato la norma nel senso che il soggetto passivo della tassa è chi materialmente possiede, occupa o detiene i locali suscettibili di produrre rifiuti, quindi l'aggiudicatario del servizio bar se occupa i locali.
D.L. n. 248/2007, art. 33‑bis (conv. L. 31/2008)
a decorrere dal 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione provvedeva a corrispondere direttamente ai Comuni il corrispettivo del servizio della raccolta rifiuti
Tale disposizione è stata riconosciuta come misura agevolativa riservata alle istituzioni scolastiche pubbliche; non ha efficacia estensiva nei confronti dei soggetti privati che esercitano attività all'interno delle scuole.
Regolamento comunale TARES
Il regolamento comunale riproduce e dettaglia i criteri di individuazione del soggetto passivo in linea con la normativa statale, rafforzando l'individuazione della ditta aggiudicataria quale soggetto passivo se detentrice/occupante dei locali.
Massime di principio
- La responsabilità per la tassa sui rifiuti segue la titolarità dell'uso o la detenzione effettiva dei locali: il contraente privato che occupa locali pubblici per svolgere attività commerciale può risultare soggetto passivo anche se il bando non menziona espressamente la TARI/TARES.
- Un'esenzione o un pagamento diretto previsto a favore di un ente pubblico (es. Ministero della Pubblica Istruzione per le scuole) non si estende automaticamente a soggetti privati distinti dall'ente stesso; le agevolazioni devono essere previste a favore del soggetto che materialmente sostiene l'onere fiscale.
- La previsione contrattuale sulle utenze (acqua, energia, riscaldamento) non esaurisce tutti i possibili obblighi tributari connessi all'uso dei locali; l'assenza della specifica indicazione della tassa rifiuti nel bando non costituisce prova automatica di esonero fiscale.
- In situazioni analoghe è consigliabile: a) richiedere espressa pattuizione contrattuale che assegni la responsabilità fiscale per i rifiuti all'ente concedente se questa è la volontà delle parti; b) verificare eventuali disposizioni nazionali o comunali che attribuiscono specifiche forme di esenzione o pagamento diretto e la loro estensibilità; c) conservare documentazione contrattuale e regolamentare per eventuali impugnative.
- Per contestare un avviso TARES occorre dimostrare che il ricorrente non integrava la qualifica di possessore/occupante/detentore ai fini dell'articolazione normativa locale o che l'onere era stato contrattualmente trasferito e che tale trasferimento fosse opponibile al comune.
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