Sentenza del 15/06/2021 n. 427 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro -La determinazione della base imponibile nella cessione d'azienda - Determinazione del valore oggetto di cessione d'azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro in tre atti di cessione di azienda/ramo d'azienda nei quali il prezzo era indicato simbolicamente (1,00 euro) e le passività aziendali venivano espressamente accollate dall'acquirente. L'Ufficio ha emesso avvisi di liquidazione ricalcolando l'imposta applicando l'aliquota del 3% sull'ammontare complessivo delle passività trasferite, ritenendo che le passività debbano essere aggiunte alla base imponibile. Le società hanno impugnato contestando la legittimità della rettifica (violazione del T.U.R. e del principio della ritenuta dell'accollo), sostenendo che nella cessione di azienda la valutazione deve essere effettuata in termini unitari (valore dell'azienda netto delle relative poste passive) e che le passività inerenti concorrono a determinare il valore dell'oggetto di cessione senza essere sommariamente aggiunte alla base imponibile ai sensi dell'art. 43 c.2 TUR.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi delle società. La decisione segue l'orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 16.1.2019 n. 888) e della prassi regionale: nella cessione di azienda la base imponibile va determinata con una considerazione unitaria del compendio aziendale, tenendo conto delle componenti attive e passive; le passività inerenti concorrono alla determinazione del valore dell'azienda (riducendolo) e non devono essere aggiunte separatamente alla base imponibile ai sensi dell'art. 43 c.2 TUR. L'appello dell'Agenzia è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese del grado.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 51 (T.U.R.)
Disciplina le rettifiche in sede di registrazione degli atti di cessione di azienda. La giurisprudenza interpreta l'art.51 come volto a individuare il valore unitario dell'azienda (inclusivo delle poste passive inerenti) e non come strumento per sommare separatamente le passività alla base imponibile quando la cessione sia considerata unitariamente.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43, comma 2 (T.U.R.)
Prevede regole generali di determinazione della base imponibile per alcuni atti. Nel caso di cessione di azienda la Commissione ha ritenuto che il principio di aggiungere le passività alla base imponibile (come enucleato in altri contesti dall'art.43 c.2) non trovi applicazione quando la cessione è valutata unitariamente ai sensi dell'art.51: le passività inerenti concorrono a determinare il valore dell'azienda e non si aggiungono al corrispettivo.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 50 (T.U.R.)
L'art.50 è richiamato per la nozione di 'inerenza' con finalità antielusive. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la funzione antielusiva dell'art.50 non si pone nella stessa luce nell'ambito dell'art.51 (cessione d'azienda), dove l'accertamento mira invece alla corretta individuazione del valore unitario dell'oggetto di cessione.
Codice Civile, artt. 2112 e 2560
Richiamati dall'Agenzia per sostenere effetti verso terzi e responsabilità solidale; la Commissione ha osservato che tali norme non impongono che il cessionario sia considerato 'a priori' l'unico soggetto gravato dalle passività ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, né giustificano la diversa determinazione fiscale adottata dall'Ufficio.
Cassazione civile, sent. 16.1.2019 n. 888
Orientamento di legittimità richiamato: la verifica dell'inerenza ex art.50 ha finalità antielusive, mentre l'art.51 mira all'individuazione del valore unitario ed effettivo dell'azienda (al netto delle poste passive); pertanto le passività inerenti fanno parte della determinazione del valore dell'oggetto di cessione.
Nota Direzione Regionale Lombardia 28.12.2017
Atto interpretativo/amministrativo che chiarisce la prassi applicativa regionale: nella cessione di azienda la base imponibile deve considerare tutte le componenti attive e passive, pertanto il valore va determinato al netto delle passività trasferite (salvo passività non inerenti).
Massime di principio
- Nella cessione di azienda la base imponibile per l'imposta di registro va determinata considerando l'azienda nel suo insieme: beni, rapporti giuridici attivi e passivi. Le passività inerenti concorrono a determinare il valore dell'azienda (riducendolo) e non devono essere automaticamente aggiunte al corrispettivo come voci separate nella base imponibile.
- L'art.51 T.U.R. va interpretato come norma di valorizzazione unitaria dell'oggetto aziendale; l'eventuale applicazione dell'art.43 c.2 (aggiunta di passività) non è automatica quando la cessione è assunta e valutata nel suo insieme.
- La nozione di 'inerenza' prevista dall'art.50 ha una funzione antielusiva; nel contesto dell'art.51 occorre accertare l'inerenza delle passività ai fini della corretta individuazione del valore dell'azienda, ma non per applicare regole antielusive diverse dalla logica valutativa dell'atto.
- Il fatto che il cessionario assuma espressamente debiti aziendali nell'atto non implica che tali passività debbano essere sommate al prezzo per determinare la base imponibile: vanno valutate come componenti del valore complessivo trasferito.
- Per ridurre il rischio di rettifiche, le parti devono documentare la natura e l'inerenza delle passività trasferite e motivare la valutazione complessiva dell'azienda (perizie, bilanci, clausole contrattuali chiare).
- La responsabilità verso terzi prevista dal diritto civile (es. solidarietà cedente/cessionario) non modifica automaticamente il trattamento fiscale della base imponibile, che segue logiche proprie di valutazione dell'oggetto di cessione.
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