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Sentenza

Sentenza del 15/06/2021 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Scrittura privata contenente due distinte cessioni di quote societarie tra diversi soggetti; imposta fissa di registro. Artt. 20 e 21 , comma 1, del DPR. 131/86.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Imposizione di un'ulteriore imposta fissa di registro su una scrittura privata autenticata che conteneva due distinte cessioni di quote sociali. L'Ufficio ha ritenuto che, pur essendo contenute in un unico atto, le due cessioni fossero negozi autonomi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 21, comma 1, DPR 131/1986; il notaio contestava l'avviso sostenendo che l'imposta fissa si applica una sola volta all'atto notarile ("tassa d'atto") anche se contiene più cessioni, perché la tassazione è collegata alla forma (atto pubblico/ricorso notarile) e non alla pluralità di disposizioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione: le cessioni di quote contenute nello stesso atto, quando conservano autonomia causale e possono essere valutate separatamente, costituiscono negozi collegati e sono soggette ciascuna a imposta di registro in misura fissa. È stata dunque confermata l'applicazione dell'imposta fissa per ogni singola cessione contenuta nel medesimo atto. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • DPR 131/1986, art. 21, comma 1

    Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto

    Applicata per affermare che, se le singole cessioni in un atto mantengono autonomia e non derivano necessariamente l'una dall'altra, ciascuna costituisce un negozio imponibile distinto e deve essere tassata separatamente.

  • DPR 131/1986, art. 21, comma 2

    Richiamato implicitamente per distinguere i "negozi complessi" (causa unitaria che determina una sola tassazione) dai negozi collegati; la sentenza lo usa come criterio di esclusione quando sussiste causa unitaria.

  • Tariffa allegata al TUR (DPR 131/1986), Parte I, art. 11

    "atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione (...)"

    Stabilisce che la registrazione degli atti notarili di cessione quote è soggetta ad imposta in misura fissa; la Corte territoriale ha precisato che l'art.11 individua la misura ma non esclude l'applicazione dell'art.21 quando vada valutata l'autonomia delle singole disposizioni contenute nell'atto.

  • Tariffa allegata al TUR (DPR 131/1986), Parte II, art. 2

    "scritture private non autenticate: registrazione in caso d'uso"

    Indica che le cessioni contenute in scritture private non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d'uso; sottolinea il rilievo della forma (atto notarile vs scrittura privata) nella determinazione dell'obbligo impositivo, ma non impedisce l'applicazione di art.21 ove ricorra pluralità di negozi autonomi.

Massime di principio

  • Se in un unico documento sono contenute più cessioni di quote, valutare la natura delle singole disposizioni: se autonome (collegamento negoziale) ogni cessione è imponibile separatamente; se fuse in un unico negozio complesso con causa unitaria, si applica una sola imposta (quella piu' onerosa).
  • La circostanza che le cessioni avvengano nello stesso momento e nello stesso atto non è di per sé sufficiente a farle ritenere un'unica operazione: conta il nesso causale oggettivo, non la volontà delle parti di utilizzare un unico "contenitore" formale.
  • La forma dell'atto è rilevante: per atti notarili (atti pubblici o scritture private autenticate) l'imposta è in misura fissa; per scritture private non autenticate la registrazione (e quindi l'imposta) sorge solo in caso d'uso. Tuttavia, la misura fissa non esclude l'applicazione dell'art.21 per determinare il numero delle imposizioni dovute.
  • Per decidere se tassare una o più volte è necessario analizzare la causa economico-sociale delle singole disposizioni: se ciascuna realizza interessi autonomi identificabili, deve essere considerata negozio autonomo ai fini della tassazione.
  • Nelle controversie, la giurisprudenza di legittimità prevalente tende a ritenere che le plurime cessioni di quote contenute in un unico atto siano tassate separatamente quando conservano autonomia negoziale (diverse pronunce della Cassazione citate dalla sentenza).

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