Sentenza del 15/06/2021 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cessione ramo azienda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la base imponibile si determina sul valore venale complessivo dei beni e diritti che compongono l'azienda (compreso l'avviamento) al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili. I debiti trasferiti con l'azienda non sono considerati come un accollo esterno ma concorrono a formare il valore dell'azienda stessa, pertanto riducono la base imponibile tassabile
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro in caso di cessione di ramo d'azienda: se i debiti trasferiti con il ramo costituiscono un accollo esterno (che non riduce la base imponibile) oppure concorrono a determinare il valore dell'azienda e quindi riducono la base imponibile
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Applicata per determinare i criteri di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro: la base è collegata al valore dell'oggetto trasferito (qui il complesso aziendale), con riferimento al valore venale
Codice Civile, art. 2555 (definizione di azienda)
Richiamato per qualificare il ramo/azienda come complesso di beni e diritti organizzati, il cui valore va considerato nella sua globalità, comprensivo dell'avviamento e al netto delle passività inerenti
Massime di principio
- La base imponibile per la cessione di un ramo d'azienda si calcola sul valore complessivo venale dell'azienda (beni, diritti, avviamento) diminuito delle passività inerenti risultanti dalle scritture contabili.
- I debiti trasferiti con l'azienda non costituiscono automaticamente un accollo esterno: se sono inerenti all'azienda concorr ono a determinare il suo valore e quindi riducono la base imponibile.
- È fondamentale che la documentazione contabile e le scritture ufficiali riflettano chiaramente le passività inerenti all'azienda, perché esse influenzano la determinazione fiscale del valore imponibile.
- In operazioni straordinarie è utile predisporre perizie di stima e clausole contrattuali chiare sulla ripartizione del prezzo tra attivo, avviamento e passività, per ridurre il rischio di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria.
- In caso di contestazione, l'onere probatorio sulla corretta quantificazione del valore dell'azienda e delle passività inerenti può ricadere sul contribuente: conservare documentazione e perizie è strategico.
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