Sentenza n. 551/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del decreto di rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione emesso dalla Questura di Modena, in data 14 gennaio 2026 e notificato al ricorrente in pari data; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi pareri, proposte e atti di controllo che possano avere portato al provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo di avere consegnato personalmente alla Questura documentazione relativa al domicilio e al contratto di assunzione e che gli sarebbe stato chiesto di tornare quando fosse stata completata la documentazione, incluso il parere del Ministero del Lavoro. Ha sostenuto che il parere dell'autorità competente per i minori stranieri costituisse un atto endoprocedimentale obbligatorio, ancorché non vincolante, e che la Questura avrebbe dovuto acquisirlo, valutarlo e motivare sull'eventuale mancato adeguamento. Ha inoltre contestato la genericità e l'irrilevanza dei precedenti di polizia richiamati nel diniego, nonché la riferibilità e la notificazione dell'ordine di allontanamento adottato ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 14/2017. L'Amministrazione aveva fondato il diniego, tra l'altro, sulla mancata integrazione documentale dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, sull'assenza di dichiarazione di ospitalità, parere del Comitato per i minori e iscrizione al centro per l'impiego, nonché sull'assenza di legami familiari stabili, attività lavorativa e redditi leciti e sulla presenza di precedenti di polizia e di un ordine di allontanamento. Il ricorrente ha affermato che la documentazione era stata consegnata, ma tale circostanza è stata ritenuta priva di riscontro probatorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha qualificato il diniego come atto plurimotivato e ha applicato il principio secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola ragione autonomamente idonea a sorreggere il provvedimento, con assorbimento delle censure relative alle ulteriori motivazioni. Il Collegio ha ritenuto decisiva la mancata dimostrazione dei requisiti e della documentazione necessari ai sensi dell'art. 32 TUI. La Questura aveva comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, indicando la documentazione mancante e invitando l'interessato a integrarla. La versione del ricorrente circa la consegna del domicilio e del contratto di lavoro e circa l'invito a tornare successivamente non è stata provata; l'unico dato risultante era che tali documenti non erano entrati nell'istruttoria procedimentale. Gravava quindi sul ricorrente dimostrare l'impossibilità o la non imputabilità della mancata produzione documentale, onere non assolto. Il giudice ha escluso la possibilità di valorizzare in giudizio elementi preesistenti che avrebbero dovuto essere prodotti durante il procedimento, non trattandosi di sopravvenienze fattuali giustificative di un'integrazione processuale. Le censure sui precedenti di polizia e sull'ordine di allontanamento non sono state esaminate nel merito perché assorbite. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 32 d.lgs. 286/1998
Al compimento della maggiore età, allo straniero ... può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
La conversione del permesso rilasciato al minore straniero non accompagnato o al minore affidato è subordinata all'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa, inclusa, nei casi previsti, la documentazione e il parere richiesti.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito all'amministrazione di indicare la documentazione mancante e all'interessato di fornire elementi integrativi prima dell'adozione del diniego.
art. 9 d.l. 14/2017
È richiamato quale base normativa dell'ordine di allontanamento valorizzato dall'amministrazione, ma la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, è sufficiente che una sola delle ragioni poste a fondamento dell'atto sia legittima e autonomamente idonea a sostenerlo; il rigetto delle censure contro tale ragione rende superfluo l'esame delle doglianze relative alle altre motivazioni.
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/1998, l'interessato deve dimostrare tempestivamente, in sede procedimentale, la sussistenza dei presupposti e produrre la documentazione richiesta dall'amministrazione dopo la comunicazione dei motivi ostativi.
- Chi deduce in giudizio di avere consegnato documenti o di non aver potuto integrarli nel procedimento deve fornire elementi probatori dell'avvenuta consegna o dell'impossibilità e non imputabilità della mancata produzione; in difetto, l'amministrazione può fondare il diniego sulla documentazione non acquisita all'istruttoria.
- Elementi e documenti preesistenti all'adozione del provvedimento, che avrebbero dovuto essere prodotti nel procedimento, non possono essere valorizzati per la prima volta in giudizio come integrazione processuale, salvo che ricorrano sopravvenienze fattuali idonee a giustificarne l'acquisizione successiva.
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