Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35780/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cioffi è stato contestato di essersi appropriato di numerosi buoni carburante e di aver attestato falsamente rifornimenti per autovetture di servizio, nonché di avere falsificato la firma di un collega nei registri. In cassazione il difensore ha dedotto molteplici motivi: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'elemento oggettivo (sosteneva che l'economato era disorganizzato e che altri autisti avevano accesso ai buoni, e che Cioffi non inseriva i fogli di viaggio nel sistema); contestazione della ricostruzione indiziaria relativa all'ammanco di varie somme e alla mancata produzione dei verbali di consegna; domanda di rinnovazione dell'istruttoria mediante consulente tecnico per accertare l'effettivo ammanco; censura sull'utilizzabilità della testimonianza della dirigente Andreozzi per presunta violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; contestazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio; e doglianze per omessa concessione delle attenuanti generiche e del minimo della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le conclusioni delle decisioni di merito. I giudici di legittimità hanno ritenuto legittima la valutazione probatoria dei giudici di merito: la convergenza degli indizi (mancanza di copie dei verbali di consegna presso la Procura di Napoli Nord, notevoli discrepanze tra buoni consegnati e consumi risultanti dai fogli di viaggio, accesso e uso della password del sistema informatico) giustificava l'affermazione di responsabilità per i reati contestati. La Corte ha ritenuto non ammissibile il motivo relativo alla mancata nomina di un consulente tecnico, poiché la mancata perizia non costituirebbe prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p.; ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 220 disp. att. alle dichiarazioni raccolte nell'ambito di un'inchiesta interna (controllo gestionale) e ha rigettato le restanti censure in quanto sollecitavano una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Confermata la determinazione della pena (negata la concessione delle attenuanti generiche), la condanna alle spese processuali e l'ulteriore sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende prevista per ricorsi inopportuni.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La norma è stata applicata per ritenere l'appropriazione dei buoni carburante da parte dell'incaricato di pubblico servizio; la Corte ha valutato la gestione dei buoni e la discrepanza tra consegne e consumi come indizi convergenti del peculato.

  • art. 479 cod. pen. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale)

    Utilizzata per affermare la responsabilità in relazione alle attestazioni false sui rifornimenti e alla falsificazione della firma nel registro contabile.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Riferito per affermare che la mancata effettuazione di una perizia non costituisce motivo di ricorso in cassazione quando la perizia non configura una prova decisiva a discarico, pertanto la doglianza sulla mancata consulenza tecnica è inammissibile.

  • art. 495, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di gravità e decisività delle prove a discarico rispetto ai mezzi di prova neutri come la perizia.

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha chiarito che la norma disciplina attività ispettive e di vigilanza pubblicistica e non si applica alle indagini interne o controlli gestionali: le dichiarazioni raccolte nell'ambito di un'inchiesta interna possono essere utilizzate se non rientrano nell'ambito di ispezione pubblicistica disciplinata dall'art. 220.

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Citato per giustificare la congruità del trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri di cui all'art. 133 valutando durata della condotta e gravità del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Citato per spiegare il rito camerale adottato (procedimento trattato in sede camerale), con conseguente disattesa dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza limitandosi a proporre una diversa valutazione delle prove: il sindacato è di legittimità e non di merito; occorre dimostrare vizi di diritto o omissioni motivazionali rilevanti.
  • La mancata nomina di un consulente tecnico non rappresenta automaticamente motivo di cassazione quando la perizia è un mezzo di prova neutro e non una prova decisiva a discarico (art. 606 c.1 lett. d c.p.p.). Per ottenere una perizia in sede di merito bisogna motivare l'indispensabilità del mezzo probatorio in modo specifico.
  • Le dichiarazioni raccolte nell'ambito di un controllo interno o di una inchiesta gestionale non sono automaticamente coperte dalle garanzie previste dall'art. 220 disp. att. (che si applica alle attività ispettive o di vigilanza con rilievo pubblicistico); va valutata la natura dell'attività svolta dall'organo che ha raccolto le dichiarazioni.
  • Per contestare la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio è necessario far emergere dagli atti o dall'imputazione elementi concreti sulle mansioni effettive svolte: questioni di fatto non risolvibili in sede di legittimità devono essere dedotte e provate in grado di merito.
  • La prova indiziaria può essere sufficiente se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la semplice possibilità che altri soggetti abbiano potuto compiere il fatto non annulla la valutazione indiziaria se i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la convergenza probatoria.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena devono risultare da una valutazione motivata dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte di Cassazione verifica la correttezza dell'applicazione dei criteri, non la congruità numerica se ben motivata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.