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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La parte privata aveva chiesto l'annullamento dell'iscrizione di ipoteca, eseguita ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973 su un immobile di sua proprietà, per una pluralità di vizi: asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle cartelle per crediti tributari; incompetenza territoriale del concessionario che aveva iscritto l'ipoteca; difetto di notifica delle cartelle prodromiche e inosservanza delle modalità di pubblicità della formalità; insussistenza del collegamento tra vizi di notifica e certezza/liquidità/esigibilità del credito; mancata indicazione del responsabile del procedimento; omessa notificazione della preventiva comunicazione/intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973; censura sulla regolazione delle spese. In cassazione ha articolato sette motivi, ma il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la copia analogica della sentenza impugnata, notificata telematicamente, non era corredata dalla prescritta attestazione di conformità né dalla copia del messaggio PEC e relativi allegati; inoltre il ricorso è stato ritenuto carente dell'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il difensore della ricorrente non aveva depositato nei termini una copia analogica della sentenza impugnata munita di attestazione di conformità all'originale digitale, né la copia della PEC di notifica e dei relativi allegati; poiché le intimate erano rimaste contumaci, tale omissione non poteva essere sanata. Ha aggiunto che il ricorso era comunque inammissibile per difetto del requisito di esposizione sommaria dei fatti, poiché la narrazione era insufficiente a rendere intellegibile l'oggetto della controversia e il percorso processuale. Nessuna statuizione sulle spese, non avendo le intimate svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato come base legale dell'iscrizione ipotecaria esattoriale oggetto di impugnazione

  • art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    invocato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale del concessionario alla riscossione

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    invocato per sostenere la necessità della preventiva intimazione/ comunicazione prima dell'azione esecutiva

  • artt. 2827 e seguenti c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole sulla formalità ipotecaria

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, in cassazione, il deposito della decisione impugnata notificata telematicamente richiede gli adempimenti di estrazione e attestazione di conformità della copia analogica

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere un'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, sufficiente a consentire la comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti

  • art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    richiamato per evidenziare i limiti dell'estensione del processo telematico al giudizio di cassazione, attualmente non generalizzata

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    richiamato in relazione all'onere di attestazione di conformità della copia analogica della decisione impugnata

  • art. 6 l. 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamato per il potere del difensore di estrarre copie analogiche e attestarne la conformità

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamato quale fonte del potere di attestazione di conformità da parte del difensore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato perché ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il richiamo al contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata con modalità telematica, il ricorrente deve depositare copia analogica della decisione munita di attestazione di conformità all'originale digitale e, se necessario, la copia del messaggio PEC con i relativi allegati; la mancanza di tali adempimenti, in presenza di controparti intimate o non aderenti, comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma una condizione sostanziale di intelligibilità del ricorso: l'atto deve consentire alla Corte di comprendere chiaramente oggetto della lite, domande, difese, svolgimento del processo e ragioni della decisione impugnata senza dover ricercare altrove gli atti di causa.
  • Quando il ricorso per cassazione è carente degli oneri di deposito o dell'esposizione dei fatti, la Corte può arrestarsi al rilievo processuale senza esaminare i motivi di merito.
  • La mancata costituzione delle parti intimate non sana l'omissione del deposito della copia autenticata della sentenza impugnata notificata telematicamente, né esclude le conseguenze processuali previste dalla disciplina di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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