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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28717/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione ed euro 23.333,00 di multa per reati in materia di stupefacenti. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, comma 3, c.p.p. e 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura mirava quindi a contestare il diniego del beneficio attenuante e, indirettamente, il trattamento sanzionatorio applicato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse adeguata, logicamente coerente e fondata sulle emergenze processuali quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sicché la relativa valutazione di merito non era sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per censurare la motivazione della sentenza di merito; nel caso concreto la Corte ritiene che la motivazione di appello sia immune da vizi rilevanti in cassazione

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello con motivazione ritenuta congrua e insindacabile in sede di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende

  • Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri

    precedente citato per affermare che la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, se logicamente adeguata, è insindacabile in cassazione

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sia sorretto da una motivazione congrua, logicamente coerente e ancorata alle risultanze processuali, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce censure che investono una valutazione di merito insuscettibile di riesame in sede di legittimità, senza evidenziare un effettivo vizio di legge o di motivazione rilevante.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
  • Quando la sentenza impugnata spiega in modo sufficiente le ragioni del mancato riconoscimento di un beneficio discrezionale, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiNullità processuale

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