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Sentenza

Sentenza n. 59/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto n. 37 di una procedura aperta per la fornitura di un integratore alimentare enterale e successiva aggiudicazione del lotto a un’altra impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, risultata prima nella graduatoria provvisoria per il lotto n. 37, offriva un prodotto con apporto energetico di 203 kcal/100 g, mentre il capitolato tecnico prescriveva, quale caratteristica minima, essenziale e inderogabile, un intervallo compreso tra 170 e 200 kcal/100 g. L’impresa aveva prodotto una dichiarazione di equivalenza tecnico-nutrizionale, sostenendo che lo scostamento di tre kcal fosse minimo, funzionalmente irrilevante e migliorativo rispetto alla finalità di fornire un alimento ipercalorico. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione del principio di equivalenza, dell’art. 79 e dell’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, nonché contraddittorietà e illogicità rispetto alla nota di chiarimento n. 26, violazione del principio della fiducia, difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. 36/2023 e dei principi di risultato, fiducia, concorrenza, buon andamento, economicità e imparzialità, lamentando che l’amministrazione avesse introdotto una causa di esclusione non prevista per scostamenti tecnicamente irrilevanti e funzionalmente equivalenti. La stazione appaltante ha sostenuto che il parametro calorico fosse un requisito tecnico minimo inderogabile, espresso mediante un intervallo numerico chiuso, senza margini di tolleranza, e che il principio di equivalenza non potesse operare rispetto a tale requisito.

La decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente i due motivi. Ha rilevato che il disciplinare e il capitolato qualificavano espressamente le caratteristiche tecniche come minime, essenziali e inderogabili e prevedevano l’esclusione in caso di non conformità. Il prodotto offerto, con 203 kcal/100 g, eccedeva oggettivamente il limite massimo di 200 kcal/100 g. Il principio di equivalenza consente di ammettere prodotti non identici quando presentino una conformità sostanziale e funzionale alle specifiche tecniche, ma non può essere utilizzato per superare requisiti minimi obbligatori che definiscono l’oggetto essenziale della fornitura. In tale ipotesi la difformità configura un aliud pro alio, non sanabile e idoneo a determinare l’esclusione. Il Collegio ha ritenuto che la stazione appaltante avesse esaminato anche la dichiarazione di equivalenza e avesse motivato il diniego sulla base della natura vincolante del parametro numerico, dell’assenza di tolleranze o criteri di arrotondamento e dell’esigenza di tutelare la par condicio. La valutazione tecnica dell’amministrazione è stata ritenuta immune da illogicità o errori manifesti e, pertanto, non sindacabile nel merito. È stata inoltre esclusa una lesione irragionevole della concorrenza, anche perché alla gara erano pervenute più offerte. La sentenza ha quindi confermato l’esclusione e l’aggiudicazione, senza esaminare favorevolmente le domande di inefficacia del contratto, subentro o risarcimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità e la non piana interpretazione della materia.

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale fondamento del principio di equivalenza delle specifiche tecniche nelle procedure di gara.

  • Allegato II.5, parte II-A, d.lgs. 36/2023

    Richiamato dal disciplinare e dal giudice per delimitare l'applicazione del principio di equivalenza alle specifiche tecniche, con esclusione dei requisiti minimi essenziali non rispettati.

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    Il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l'esclusione di un'offerta difforme da requisiti tecnici minimi ed essenziali che definiscono l'oggetto della prestazione.

  • artt. 121 e ss. c.p.a.

    Indicati dalla ricorrente come base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, rimasta assorbita dal rigetto dell'impugnazione principale.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita in camera di consiglio, previa comunicazione alle parti della possibilità di decisione con sentenza semplificata; nessuna parte ha sollevato obiezioni.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza nelle gare pubbliche consente l'ammissione di prodotti o servizi non identici a quelli descritti dalla lex specialis quando assicurino una conformità sostanziale e funzionale alle specifiche tecniche, evitando formalismi irragionevoli e restrizioni anticoncorrenziali.
  • Il principio di equivalenza non si applica per superare caratteristiche tecniche minime, essenziali e inderogabili che definiscono oggettivamente l'oggetto della prestazione, soprattutto quando siano espresse mediante un valore puntuale o un intervallo numerico chiuso privo di margini di tolleranza.
  • La difformità dell'offerta rispetto a un requisito tecnico minimo essenziale configura un aliud pro alio e determina l'esclusione dalla gara, anche quando lo scostamento sia quantitativamente ridotto o prospettato dall'offerente come migliorativo e funzionalmente equivalente.
  • La stazione appaltante può qualificare, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, determinati parametri come requisiti minimi essenziali e vincolanti; tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di illogicità, erroneità manifesta o evidente irragionevolezza.
  • L'ammissione di offerte difformi da requisiti minimi autoimposti può violare la par condicio e la concorrenza, poiché tali requisiti orientano preventivamente le decisioni degli operatori economici circa la partecipazione alla gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneProcedura di gara
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaEccesso di potere

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