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Ordinanza

Ordinanza n. 2698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG 99207806A4

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa concorrente ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La controversia riguarda un appalto di durata pari a 60 mesi, prorogabile per ulteriori 24 mesi. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di merito dedotti con l’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare. Il Collegio ha rilevato che, in caso di eventuale subentro nel contratto, il giudice può disporre che il nuovo rapporto abbia la medesima durata e gli stessi contenuti del rapporto originario, secondo quanto previsto dalla disciplina di gara. Poiché l’appalto ha una durata di 60 mesi ed è prorogabile per ulteriori 24 mesi, non è stato ravvisato il periculum in mora. L’assenza del pericolo di danno grave e irreparabile ha esonerato il Collegio dall’esame del fumus e degli aspetti di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare incidentale volta alla sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, l’assenza del periculum in mora è sufficiente a rigettare la domanda di sospensione, senza necessità di esaminare gli aspetti di merito e il fumus boni iuris.
  • Quando l’eventuale subentro nel contratto pubblico può essere disposto con la medesima durata e gli stessi contenuti del rapporto originario, la possibilità di ottenere successivamente una tutela sostitutiva può escludere il periculum in mora nella domanda cautelare.
  • La tutela cautelare non è necessaria quando l’eventuale futura pronuncia favorevole può assicurare il subentro nel rapporto contrattuale per la durata prevista dalla disciplina di gara, comprensiva della prorogabilità stabilita dagli atti di gara.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareResponsabilità precontrattuale

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