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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/966

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/966 della Commissione dell’11 giugno 2021 che concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di tonno, le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello

Normativa europea32021R0966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle regole di origine preferenziale SPG per alcune preparazioni o conserve di filetti di tonno, sgombro e tombarello, consentendo di considerare originari di Cabo Verde prodotti ottenuti da pesce non originario. La deroga è limitata nel tempo, subordinata a quantitativi annui e accompagnata da obblighi di controllo quantitativo, di attestazione e di cooperazione amministrativa verso la Commissione. Il testo prevede inoltre una disciplina di monitoraggio, con relazioni periodiche, e la possibilità di sospensione in caso di inadempimento.

Deroga temporanea alle norme sull’origine preferenziale SPG per Cabo Verde relativa a determinate preparazioni o conserve di filetti di tonno, sgombro e tombarello.

Ambito di applicazione

Si applica alle esportazioni da Cabo Verde e all’immissione in libera pratica nell’Unione di specifiche merci della pesca trasformata: preparazioni o conserve di filetti di tonno, di sgombro e di tombarello. La deroga opera per i prodotti elencati negli allegati I e II, entro quantitativi annui massimi e per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Restano rilevanti le condizioni di origine e di cooperazione amministrativa previste dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione può comportare la sospensione della deroga.

Deroga temporanea per l’origine preferenziale dei prodotti ittici di Cabo Verde

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/966 concede a Cabo Verde una deroga temporanea alle regole di origine preferenziale dell’SPG per talune preparazioni o conserve di filetti di tonno, sgombro e tombarello. La misura si inserisce nel quadro del sistema di preferenze generalizzate e del codice doganale dell’Unione, ed è giustificata, secondo i considerando, dalle limitate possibilità di approvvigionamento locale, dalle difficoltà del settore ittico e dalla necessità di attenuare gli effetti della crisi economica connessa alla pandemia di COVID-19.

Ambito soggettivo e oggettivo

La deroga riguarda i prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione. Si applica esclusivamente alle merci elencate negli allegati I e II, che comprendono preparazioni o conserve di filetti di tonno, sgombro e tombarello. La misura opera per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 e soltanto entro i quantitativi annui stabiliti per ciascuna categoria merceologica.

Contenuto della deroga

L’articolo 1 prevede che i prodotti interessati, se ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario, siano considerati originari di Cabo Verde, in deroga alle regole ordinarie del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Il meccanismo consente quindi l’accesso preferenziale al mercato dell’Unione anche in assenza del requisito ordinario di origine integrale del materiale ittico. La deroga è costruita come eccezione temporanea e quantitativamente limitata, non come modifica generale delle regole SPG.

Quantitativi annui e gestione amministrativa

Per il tonno, l’allegato I stabilisce quantitativi annui pari a 5 000 tonnellate nel 2021, 3 500 tonnellate nel 2022 e 2 500 tonnellate nel 2023. Per lo sgombro, l’allegato II fissa 3 000 tonnellate nel 2021, 2 500 tonnellate nel 2022 e 2 000 tonnellate nel 2023. Per il tombarello, sempre nell’allegato II, il quantitativo è di 1 000 tonnellate per ciascun anno del triennio.

I contingenti sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo le regole di gestione dei contingenti tariffari. Il regolamento richiama quindi una disciplina doganale già nota agli operatori, con allocazione e controllo dei volumi ammessi alla preferenza.

Condizioni per usufruire della deroga

L’agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Inoltre, le autorità doganali di Cabo Verde devono adottare misure per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga. Gli esportatori registrati devono inserire nelle attestazioni di origine la dicitura obbligatoria: "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU)2021/966".

Obblighi informativi e cooperazione amministrativa

Il regolamento impone un sistema di monitoraggio articolato. Le autorità competenti di Cabo Verde devono trasmettere alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine, insieme alle copie dei relativi documenti probatori. Tali relazioni vanno presentate dopo 6, 18 e 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

In parallelo, deve essere inviata una relazione dettagliata sulle misure adottate per assicurare il rispetto delle norme di origine e la cooperazione amministrativa. L’allegato III specifica che la relazione deve riguardare, tra l’altro, la tempestività delle verifiche d’origine richieste dagli Stati membri, il contenuto dei controlli sulla pesca marittima e sui prodotti estratti dal mare, i controlli sugli esportatori basati su analisi del rischio e le attività di formazione e informazione rivolte a esportatori e funzionari pubblici.

Sospensione della deroga in caso di inadempimento

Se le relazioni non sono trasmesse nei termini, la Commissione deve inviare un sollecito concedendo 10 giorni lavorativi per integrare le informazioni mancanti. Se l’adempimento non avviene, la Commissione può sospendere la deroga. La sospensione è notificata alle autorità di Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie C. Il regolamento precisa che un’eventuale sospensione non proroga la durata complessiva della deroga fissata negli articoli e negli allegati.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2021. La retroattività è espressamente giustificata dalla volontà di tenere conto della situazione difficile di Cabo Verde e di consentire l’applicazione della deroga sui prodotti importati nell’UE a partire da tale data.

Disposizioni principali

Concessione della deroga

In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti indicati negli allegati I e II, se ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario, sono considerati originari di Cabo Verde ai fini degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento.

Periodo di applicazione e limiti quantitativi

La deroga si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Essa opera entro i quantitativi annui fissati negli allegati I e II: per il tonno 5 000 t nel 2021, 3 500 t nel 2022 e 2 500 t nel 2023; per lo sgombro 3 000 t, 2 500 t e 2 000 t; per il tombarello 1 000 t per ciascun anno.

Gestione dei quantitativi

I quantitativi autorizzati sono gestiti secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, relativi alla gestione dei contingenti tariffari.

Condizioni operative e controlli nazionali

Le autorità doganali di Cabo Verde devono predisporre controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga. Le attestazioni di origine rilasciate dagli esportatori registrati devono riportare la menzione "Derogation — Commission Implementing Regulation (EU)2021/966".

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Le autorità competenti di Cabo Verde devono trasmettere alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine e le copie dei documenti probatori. Le relazioni devono essere presentate dopo 6, 18 e 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Contestualmente, deve essere trasmessa una relazione sulle misure adottate per garantire il rispetto delle norme di origine e la cooperazione amministrativa; i contenuti richiesti sono elencati nell’allegato III.

Monitoraggio e contenuti delle relazioni

L’allegato III specifica che le relazioni devono descrivere in modo dettagliato le misure adottate per: effettuare i controlli d’origine su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri nei termini dell’articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; includere nei controlli della pesca marittima il luogo di cattura e, per gli altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali, le condizioni di proprietà della nave; effettuare i controlli periodici sugli esportatori secondo analisi dei rischi; informare adeguatamente esportatori e funzionari sulle regole di origine e sulle procedure.

Sospensione per mancata comunicazione

Se Cabo Verde non rispetta i termini per le relazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, la Commissione invia un sollecito concedendo 10 giorni lavorativi per integrare le informazioni. In mancanza di adempimento, la Commissione può sospendere la deroga; la sospensione è notificata a Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, serie C. La sospensione non proroga il periodo di validità della deroga.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleregole di origineregime SPGcommercio internazionale

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