Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/941

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione del 10 giugno 2021 che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce una procedura amministrativa specifica per individuare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali, utilizzando i dati trasmessi da costruttori e Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/956. Prevede una fase di scambio di osservazioni e chiarimenti, seguita dalla valutazione della Commissione e, se necessario, dalla correzione dei dati di immatricolazione o dall’applicazione di correzioni alle emissioni medie di CO2 del costruttore. Le correzioni sono pensate per essere proporzionate e dissuasive e per riflettere il diverso livello di emissioni associato ai profili di utilizzo professionale.

Procedura per individuare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e per correggere le emissioni specifiche medie annue di CO2 dei costruttori.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli pesanti nuovi nell’ambito del sistema di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2018/956 e del regime di prestazione sulle emissioni di CO2 previsto dal regolamento (UE) 2019/1242. Riguarda i costruttori di veicoli pesanti e le autorità competenti degli Stati membri, con effetti sulla determinazione delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore. L’applicazione è territoriale negli Stati membri dell’Unione ed è rilevante anche ai fini SEE; non introduce esclusioni generali, ma disciplina i casi specifici di discordanza tra certificazione come veicolo professionale e immatricolazione come tale.

Procedura per identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 disciplina un meccanismo operativo per trattare le discrepanze tra certificazione e immatricolazione dei veicoli pesanti nel quadro del sistema UE di monitoraggio delle emissioni di CO2. La finalità, chiarita nei considerando, è assicurare che i dati siano corretti, che eventuali errori o attribuzioni errate siano rimediati e che le correzioni siano proporzionate e dissuasive.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1242, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, e del regolamento (UE) 2018/956, relativo al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi. La Commissione utilizza i dati comunicati da costruttori e Stati membri per individuare i casi in cui un veicolo è stato certificato come veicolo professionale ma non immatricolato come tale.

Identificazione dei casi di discordanza

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, la Commissione redige un elenco dei veicoli pesanti certificati come veicoli professionali sulla base dei dati dei costruttori, ma non immatricolati come tali sulla base dei dati degli Stati membri. L’elenco è poi trasmesso alle autorità competenti e ai punti di contatto dei costruttori, in modo da consentire una verifica incrociata delle informazioni.

Osservazioni, chiarimenti e valutazione

Entro un mese dal ricevimento dell’elenco, le autorità competenti e i costruttori possono inviare chiarimenti sull’esattezza dei dati comunicati. Decorso tale termine o ricevuti i chiarimenti, la Commissione valuta la situazione alla luce delle osservazioni, delle argomentazioni delle parti e, se necessario, di ulteriori indagini. La procedura è dunque contraddittoria e mira a correggere eventuali incongruenze informative prima di applicare effetti sanzionatori o correttivi.

Esiti della valutazione: correzione o riclassificazione

Se la Commissione conclude che i veicoli erano correttamente immatricolati come non professionali, applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore secondo l’articolo 2. In alternativa, può sostituire la certificazione iniziale con una nuova certificazione del medesimo veicolo, riclassificandolo, in funzione delle sue caratteristiche tecniche, in uno dei gruppi 4, 5, 9 o 10 dell’allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2017/2400. In questo caso non si applicano correzioni, ma il veicolo resta computato nel calcolo delle emissioni specifiche ai fini del regolamento (UE) 2019/1242.

Se invece la Commissione ritiene che i veicoli avrebbero dovuto essere immatricolati come veicoli professionali, essa corregge i dati comunicati dallo Stato membro e ne informa lo Stato membro interessato.

Correzione delle emissioni specifiche medie di CO2

L’articolo 2 prevede la formula di correzione delle emissioni specifiche medie annue di CO2 del costruttore. La correzione sostituisce il valore originario con un valore calcolato tenendo conto dei veicoli oggetto di errata assegnazione e delle emissioni associate ai profili di utilizzo professionale. La formula utilizza i parametri avgCO2sg, Vsg, Σv CO2Vv e Vocsg, con rinvio alle definizioni del regolamento (UE) 2019/1242 e ai dati di emissione comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956.

Effetti giuridici e applicazione temporale

Le emissioni specifiche medie corrette sostituiscono quelle originarie ai fini del regolamento (UE) 2019/1242. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Individuazione dei veicoli oggetto di discordanza

La Commissione redige un elenco dei veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242, sulla base dei dati comunicati dai costruttori ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956, ma non immatricolati come tali secondo i dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4 del medesimo regolamento.

Trasmissione dell’elenco e fase di chiarimento

La Commissione trasmette le parti pertinenti dell’elenco alle autorità competenti degli Stati membri e ai punti di contatto nominati dai costruttori. Entro un mese dal ricevimento, autorità competenti e costruttori possono fornire chiarimenti sull’esattezza dei dati comunicati ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2018/956.

Valutazione della Commissione e possibile riclassificazione

Ricevuti i chiarimenti o decorso il termine di un mese, la Commissione valuta l’elenco tenendo conto dei chiarimenti, delle argomentazioni delle parti ed eventualmente di ulteriori indagini. Se conclude che i veicoli sono stati correttamente immatricolati come non professionali, applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore. Può inoltre, in base alle caratteristiche tecniche, sostituire la certificazione iniziale con una nuova certificazione del medesimo veicolo pesante riclassificato in uno dei gruppi 4, 5, 9 o 10 dell’allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2017/2400; in tal caso non applica correzioni, ma i veicoli restano inclusi nel calcolo delle emissioni specifiche di CO2 ai sensi del regolamento (UE) 2019/1242.

Correzione dei dati di immatricolazione

Se la Commissione conclude che i veicoli identificati avrebbero dovuto essere immatricolati come veicoli professionali, corregge i dati comunicati dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/956 e ne informa lo Stato membro interessato.

Formula di correzione delle emissioni medie di CO2

Per i casi in cui si applica la correzione, il regolamento stabilisce una formula matematica per sostituire le emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore: (avgCO2sg)corr = (Vsg x avgCO2sg + Σv CO2Vv) / (Vsg + Vocsg). La formula utilizza le definizioni di avgCO2sg dell’allegato I, punto 2.2, del regolamento (UE) 2019/1242, il numero di veicoli nel sottogruppo sg esclusi i veicoli professionali, il numero dei veicoli oggetto di errata assegnazione e la media delle emissioni di CO2 dei veicoli professionali in g/tkm calcolata sulle combinazioni di profili di utilizzo, condizioni di carico e tipi di carburante comunicate ai sensi del regolamento (UE) 2018/956.

Effetto sostitutivo della correzione

Le emissioni specifiche medie di CO2 corrette sostituiscono quelle originarie del costruttore ai fini del regolamento (UE) 2019/1242.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporticlimaomologazione e certificazione dei veicolimonitoraggio delle emissioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.