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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1375

Regolamento delegato (UE) 2021/1375 della Commissione dell'11 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Normativa europea32021R1375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/33 per correggere una limitazione non intenzionale delle modifiche ammissibili delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo. Viene ampliato l’elenco degli elementi modificabili, ripristinando la flessibilità già prevista nel precedente regime del regolamento (CE) n. 607/2009. La norma si applica retroattivamente dal 14 gennaio 2019, per garantire uniformità di trattamento tra le domande.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 per ampliare le possibili modifiche delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di modifica di menzioni tradizionali registrate nel settore vitivinicolo, presentate da soggetti che soddisfano le condizioni dell’articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2019/33. Incide sul quadro relativo alla protezione, cancellazione e modifica delle menzioni tradizionali collegato al regolamento (UE) n. 1308/2013. Ha effetto in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; si applica retroattivamente a decorrere dal 14 gennaio 2019.

Modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Il regolamento delegato (UE) 2021/1375 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/33 per correggere una restrizione non voluta nella disciplina delle modifiche alle menzioni tradizionali. La Commissione evidenzia che, per effetto di un’omissione nel testo vigente, l’elenco degli elementi modificabili risultava più ristretto rispetto al precedente regime del regolamento (CE) n. 607/2009, con conseguenti difficoltà pratiche per i produttori.

Contesto e ragioni dell’intervento

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di protezione, cancellazione e modifica delle menzioni tradizionali. L’articolo 34, nella versione originaria, consentiva solo alcune modifiche limitate; tuttavia non ricomprendeva, per omissione involontaria, il nome della menzione tradizionale, la sintesi della definizione e delle condizioni di impiego e le denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette interessate. Secondo i considerando, ciò impediva, ad esempio, di estendere o restringere l’elenco dei vini autorizzati a usare una menzione tradizionale, oppure di aggiornare i metodi di produzione indicati nel disciplinare quando l’evoluzione tecnica, ambientale o climatica lo richieda.

Nuovo contenuto dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33

L’articolo 1 del regolamento sostituisce integralmente l’articolo 34. La nuova formulazione consente a un richiedente che soddisfi le condizioni dell’articolo 25 di chiedere l’approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata con riguardo a tutti gli elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a f).

In particolare, la modifica può ora riguardare:

  • il nome della menzione tradizionale;
  • il tipo di menzione tradizionale;
  • la lingua in cui la menzione è espressa;
  • la categoria di prodotti vitivinicoli interessata dal suo uso;
  • la sintesi della definizione e delle condizioni d’impiego;
  • le denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette interessate.

Procedura applicabile alle domande di modifica

La nuova norma stabilisce che gli articoli da 26 a 31 del regolamento delegato (UE) 2019/33 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica. Ne deriva che la domanda di modifica segue, per quanto compatibili, la disciplina procedurale prevista per gli altri profili regolati da tali disposizioni.

Decorrenza e applicazione nel tempo

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, per motivi di chiarezza giuridica e parità di trattamento, esso si applica retroattivamente dal 14 gennaio 2019.

Portata pratica per gli operatori

L’effetto principale della modifica è il ripristino della flessibilità già presente nel precedente regime normativo. I titolari di menzioni tradizionali e i soggetti interessati possono quindi chiedere modifiche più ampie, comprese quelle relative all’aggiornamento dei vini interessati e delle condizioni tecniche di utilizzo, con un impatto rilevante per la gestione delle menzioni tradizionali nel comparto vitivinicolo.

Disposizioni principali

Ampliamento delle modifiche ammissibili

L’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 è sostituito: un richiedente che soddisfa le condizioni dell’articolo 25 può chiedere l’approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Applicazione mutatis mutandis della procedura

Gli articoli da 26 a 31 del regolamento delegato (UE) 2019/33 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica di una menzione tradizionale registrata.

Decorrenza ed efficacia retroattiva

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 gennaio 2019.

Finalità correttiva e continuità normativa

La modifica è adottata per rimediare a un’omissione involontaria nel testo dell’articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, riallineando il regime vigente a quello già previsto dall’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 607/2009.

Come è indicizzato

Materieagricolturasettore vitivinicolomarchi e indicazioni geografichemercati agricoli

Testo integrale

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