Regolamento (UE) 2021/939
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione del 10 giugno 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di MEG dagli USA e dall'Arabia Saudita, ritenendo provati in via preliminare dumping, pregiudizio per l'industria dell'Unione, nesso di causalità e interesse dell'Unione. La Commissione ha svolto un'analisi dettagliata su campionamento, valore normale, prezzo all'esportazione, undercutting, pregiudizio e fattori alternativi di danno, con particolare attenzione alla struttura del mercato e alla trasparenza dei prezzi. Le aliquote provvisorie variano da 8,5 % a 52,0 % per gli USA e sono pari all'11,1 % per tutti gli esportatori sauditi individuati e per le altre società saudite. Il regolamento prevede inoltre garanzia pari all'importo del dazio, obblighi formali di fatturazione e termini brevi per osservazioni e audizioni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico (MEG) originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di glicole monoetilenico, attualmente classificato al codice NC ex 2905 31 00 e codice TARIC 2905310010, originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita. Riguarda gli importatori nell'UE, con aliquote differenziate per specifici produttori esportatori e un'aliquota residuale per tutte le altre società. L'articolo 1 si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. È richiesta una fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote individuali; in difetto si applica il dazio residuale.
Dazio antidumping provvisorio sul glicole monoetilenico originario di USA e Arabia Saudita
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di glicole monoetilenico (MEG) originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita. La misura è adottata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036, dopo una valutazione preliminare che ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione, nesso causale e assenza di ragioni ostative sotto il profilo dell'interesse dell'Unione.
Contesto e apertura dell'inchiesta
L'inchiesta antidumping è stata aperta il 14 ottobre 2020 a seguito di denuncia presentata il 31 agosto 2020 dal Defence Committee of European MEG Producers per conto dell'industria dell'Unione. La Commissione ha ritenuto, in fase di apertura, che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti dell'esistenza di dumping e di pregiudizio notevole. Non è stata disposta la registrazione delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, poiché la Commissione ha constatato che non vi era stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta, condizione richiesta dall'articolo 14, paragrafo 5 bis, in combinato con l'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.
Particolarità procedurali: campionamento, cooperazione e verifiche a distanza
La Commissione ha svolto il procedimento con campionamento dei produttori dell'Unione e dei produttori esportatori statunitensi, mentre non ha applicato il campionamento ai produttori esportatori sauditi, in ragione della struttura della cooperazione ricevuta. Il campione dei produttori dell'Unione comprendeva tre produttori, pari al 64,1 % della produzione totale e al 65 % delle vendite totali dell'Unione; il campione USA copriva circa il 55 % delle importazioni dagli USA nell'UE-27 nel periodo dell'inchiesta. La pandemia di COVID-19 ha impedito le visite di verifica in loco, sostituite da controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto in esame è il glicole monoetilenico, noto anche come etilenglicole, etandiolo o etan-1,2-diolo, classificato al codice NC ex 2905 31 00 e al codice TARIC 2905310010. La Commissione ha confermato che il prodotto importato, quello venduto sul mercato interno nei paesi interessati e quello prodotto nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi usi fondamentali; sono quindi "prodotti simili" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. È stata respinta la richiesta di escludere il MEG off-spec, considerato non un tipo distinto di prodotto ma un prodotto deteriorato accidentalmente durante il trasporto.
Determinazione del dumping
Per l'Arabia Saudita, la Commissione ha verificato la rappresentatività delle vendite interne, ha ricostruito il valore normale sulla base dei prezzi interni remunerativi e ha corretto il costo del propano acquistato da Saudi Aramco, ritenendo che il prezzo applicato non riflettesse condizioni di mercato per via del rapporto tra le società e del controllo pubblico. Il valore normale è stato quindi adeguato e confrontato con il prezzo all'esportazione, costruito in base al primo prezzo di rivendita nell'Unione, con adeguamenti per SGAV e profitto. Il margine di dumping provvisorio risultante è pari all'11,1 % per tutte le società saudite considerate.
Per gli Stati Uniti, la Commissione ha trattato separatamente i produttori esportatori del campione. Il valore normale è stato calcolato sulle vendite interne remunerative, mentre il prezzo all'esportazione è stato determinato sia su vendite dirette sia, ove necessario, tramite prezzo costruito in caso di vendite tramite società collegate o a trasformatori collegati nell'Unione. I margini di dumping provvisori risultano pari al 8,5 % per Lotte Chemical Louisiana LLC e al 38,3 % per MEGlobal Americas Inc. Per gli altri esportatori collaboranti il margine è del 13,5 %, mentre per tutte le altre società USA è fissato al 52,0 %.
Pregiudizio per l'industria dell'Unione
La Commissione ha considerato l'industria dell'Unione composta da 12 produttori in nove gruppi. L'analisi distingue tra mercato vincolato e libero mercato, ritenendo quest'ultimo centrale ai fini del pregiudizio, perché esposto alla concorrenza diretta delle importazioni. Nel periodo in esame il consumo complessivo dell'Unione è rimasto sostanzialmente stabile nel libero mercato, mentre le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 38 % in volume e di 12,5 punti percentuali in quota di mercato, raggiungendo il 44,1 % del mercato UE nel periodo dell'inchiesta.
Sul piano economico, la produzione dell'industria dell'Unione è scesa del 19 %, le vendite sul libero mercato del 18 %, l'occupazione dell'8 % e la produttività del 13 %. I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono diminuiti del 40 %, mentre il costo unitario di produzione è diminuito solo del 13 %, con conseguente passaggio da profitti del 16,7 %-20,5 % nel 2017 a perdite del 10,8 %-13,2 % nel periodo dell'inchiesta. Sono aumentate anche le scorte, mentre flusso di cassa e investimenti sono peggiorati sensibilmente. La Commissione ha quindi concluso, in via provvisoria, che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.
Nesso di causalità e fattori alternativi
La Commissione ha ritenuto che il forte aumento delle importazioni oggetto di dumping e la pressione sui prezzi fossero la causa principale del deterioramento dell'industria dell'Unione. Ha esaminato e respinto diversi fattori alternativi: importazioni da paesi terzi, esportazioni dell'industria dell'Unione, mercato vincolato, altri prodotti più redditizi, costi di deprezzamento, costo delle materie prime, pandemia di COVID-19, dinamiche del prezzo del petrolio, guerra commerciale USA-Cina, contrazione globale dei prezzi, pregiudizio autoinflitto e importazioni di PET. Pur riconoscendo che alcuni fattori potevano avere un impatto marginale, la Commissione ha escluso che essi attenuassero il nesso causale tra dumping e pregiudizio notevole.
Livello delle misure e interesse dell'Unione
Applicando la regola del dazio inferiore, la Commissione ha confrontato il margine di dumping con il margine di pregiudizio. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sulla base di un profitto di riferimento di [17,5 - 19,5] %, determinato dalla media dei profitti del 2017-2018, cui sono stati aggiunti costi futuri stimati per conformità ambientale (EU ETS e IED), pari allo [0,7 - 0,9] % del costo di produzione. I margini di pregiudizio risultano ben superiori ai margini di dumping, ma il dazio è stato comunque fissato al livello del margine di dumping, secondo la logica del dazio inferiore.
Quanto all'interesse dell'Unione, la Commissione ha ritenuto che le misure siano nell'interesse dell'industria dell'Unione, perché permetterebbero di recuperare quota di mercato e redditività, preservando la produzione nell'UE. Ha inoltre valutato l'impatto su importatori, utilizzatori e fornitori, concludendo che gli effetti negativi a breve termine non sono sproporzionati rispetto ai benefici di medio-lungo periodo derivanti dal ripristino di condizioni di concorrenza leale e dalla sicurezza di approvvigionamento.
Contenuto dispositivo e adempimenti pratici
L'articolo 1 fissa le aliquote del dazio provvisorio per ciascun produttore esportatore e richiede, per l'applicazione delle aliquote individuali, una fattura commerciale conforme con dichiarazione specifica di origine e fabbricazione. In assenza di tale fattura si applica il dazio residuale. L'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio. L'articolo 2 concede 15 giorni di calendario per osservazioni scritte e 5 giorni per le richieste di audizione; l'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e che l'articolo 1 si applica per sei mesi. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio provvisorio
L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d'America e del Regno dell'Arabia Saudita. Le aliquote sono fissate al 11,1 % per i produttori sauditi indicati, al 8,5 % per Lotte Chemical Louisiana LLC, al 38,3 % per MEGlobal Americas Inc, al 13,5 % per le altre società statunitensi che hanno collaborato elencate nell'allegato I e al 52,0 % per tutte le altre società statunitensi.
Condizione della fattura commerciale e prova dell'origine
Le aliquote individuali si applicano solo se all'autorità doganale è presentata una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile, attestante il produttore, il volume, il prodotto e l'origine. In assenza della fattura conforme si applica l'aliquota per tutte le altre società.
Garanzia all'importazione
L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio antidumping provvisorio.
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall'entrata in vigore; le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario. Il consigliere-auditore può valutare anche richieste tardive.
Durata e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Metodo di determinazione provvisoria
La Commissione applica la regola del dazio inferiore ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, confrontando margine di dumping e margine di pregiudizio e fissando il dazio al livello più basso tra i due. Per gli USA i margini di dumping provvisori sono 8,5 %, 38,3 %, 13,5 % e 52,0 %; per l'Arabia Saudita il margine di dumping provvisorio è 11,1 % per tutte le società considerate. I margini di pregiudizio sono più elevati dei margini di dumping per quasi tutte le società, con conseguente applicazione dei dazi riportati nell'articolo 1.
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