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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/940

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 della Commissione del 10 giugno 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia

Normativa europea32021R0940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in via provvisoria, un dazio antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla dalla Russia, a seguito di un’inchiesta avviata nel 2020 su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione conclude, sulla base delle risultanze provvisorie, che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’adozione di misure è nell’interesse dell’Unione. Le aliquote sono differenziate per alcuni esportatori collaboranti e per tutte le altre società, con obbligo di fattura commerciale specifica per beneficiare delle aliquote individuali.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore inferiore o uguale a 6 mm, con strati esterni di legno della sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla, anche rivestito, attualmente classificato al codice NC ex 4412 33 00 (codice TARIC 4412330010). Il regolamento riguarda le importazioni originarie della Russia e si applica per sei mesi dalla sua entrata in vigore. Sono previste aliquote individuali per alcune società/gruppi esportatori elencati nell’articolo 1 e nell’allegato; per tutte le altre imprese si applica l’aliquota residuale. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; in mancanza, si applica l’aliquota per "tutte le altre società".

Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 istituisce una misura antidumping provvisoria all’esito di un’inchiesta avviata ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene, sulla base delle risultanze provvisorie, che le importazioni russe di legno compensato di betulla siano oggetto di dumping, abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’interesse dell’Unione non osti all’adozione della misura.

Procedura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta il 14 ottobre 2020 a seguito di una denuncia presentata dal Consorzio Woodstock per conto dell’industria dell’Unione. L’avviso di apertura è stato poi modificato l’11 dicembre 2020 per rimediare all’omissione della parte relativa alla valutazione dell’interesse dell’Unione. La Commissione ha valutato il campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori russi; il campione dei produttori dell’Unione è stato confermato come definitivo, mentre per i produttori esportatori russi è stato selezionato un campione di tre gruppi di società rappresentativo di quasi il 47 % delle esportazioni totali verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta. Sono state effettuate verifiche a distanza, in considerazione delle restrizioni connesse al COVID-19.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto in esame è il compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, con strati di spessore non superiore a 6 mm, avente strati esterni di legno della sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla, anche rivestito, originario della Russia, attualmente classificato al codice NC ex 4412 33 00 (TARIC 4412330010). La Commissione qualifica come prodotto simile il prodotto venduto sul mercato interno russo e quello prodotto e venduto nell’Unione, in quanto presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. È stata respinta la richiesta di esclusione del compensato di betulla quadrato 1 525 × 1 525 mm, ritenuto sostanzialmente concorrenziale e sostituibile con quello rettangolare.

Determinazione del dumping

Per i produttori esportatori collaboranti inclusi nel campione, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle vendite interne remunerative o, quando necessario, ricorrendo a valori costruiti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base, includendo costi di produzione, SGAV e utili. Il prezzo all’esportazione è stato determinato, a seconda dei casi, sul prezzo effettivo o sul prezzo di rivendita del primo acquirente indipendente, con gli adeguamenti necessari. Sono stati applicati vari adeguamenti per garantire un confronto equo, tra cui trasporto, assicurazione, movimentazione, imballaggio, credito, spese bancarie e oneri all’importazione.

Margini di dumping provvisori

La Commissione ha respinto alcune richieste di adeguamento presentate dagli esportatori russi, tra cui quelle relative a rimborsi delle spese di trasporto e a commissioni/rialzi collegati a operatori commerciali. Ha invece riconosciuto taluni adeguamenti per commissioni pagate ad agenti indipendenti. I margini di dumping provvisori risultano pari al 15,9 % per Sveza Group, al 15,0 % per Syktyvkar Plywood Mill Ltd., al 15,3 % per Zheshartsky LPK LLC, al 15,7 % per le altre società collaboranti e al 15,9 % per tutte le altre società.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione rileva che, in un mercato in espansione (+14 % di consumo dell’Unione), l’industria dell’Unione ha visto ridursi produzione (–14 %), vendite nell’Unione (–17 %) e quota di mercato (dal 44 % al 32 %). I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono scesi del 3 % mentre il costo unitario di produzione è aumentato del 10 %, con conseguente crollo della redditività dal 9,7 % nel 2017 a –2,8 % nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni dalla Russia sono aumentate del 37 % e la loro quota di mercato è salita dal 46 % al 56 %, con prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e un undercutting medio del 12,6 %.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione attribuisce il pregiudizio notevole alle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, ritenendo che esse abbiano impedito all’industria dell’Unione di adeguare i prezzi all’aumento dei costi. Sono stati esaminati e ritenuti non idonei ad attenuare il nesso causale diversi altri fattori: importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, presunto svantaggio nell’accesso alla materia prima, pregiudizio autoinflitto, scioperi in Finlandia, effetti del COVID-19 e asserita non comparabilità dei prodotti.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione. Per l’industria dell’Unione, le misure dovrebbero consentire il recupero di quota di mercato e prezzi sostenibili. Per importatori e utilizzatori l’impatto economico è considerato limitato, anche per la presenza di fonti alternative di approvvigionamento (in particolare Ucraina e Bielorussia). Sono stati inoltre valutati i fornitori e altre parti interessate, comprese associazioni di produttori di altri tipi di compensato e considerazioni ambientali e legate al COVID-19, senza che emergessero elementi tali da escludere la misura.

Contenuto operativo della misura

L’articolo 1 stabilisce che l’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale contenente una dichiarazione standardizzata attestante il produttore e l’origine russa del prodotto. In mancanza di tale documentazione, si applica il dazio per tutte le altre società. Il regolamento precisa inoltre che le importazioni sono soggette alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio e che si applicano, per il resto, le norme doganali vigenti.

Durata, partecipazione procedurale ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per sei mesi. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere un’audizione entro 5 giorni di calendario; lo stesso termine vale per la domanda di audizione dinanzi al consigliere-auditore, che può valutare domande tardive. Le risultanze sono espressamente qualificate come provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva dell’inchiesta.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping provvisorio

L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia, classificato al codice NC ex 4412 33 00 (TARIC 4412330010).

Aliquote per società e codice TARIC

Sono previste aliquote individuali: Sveza Group 15,9 % (C659), Syktyvkar Plywood Mill Ltd. 15,0 % (C660), Zheshartsky LPK LLC 15,3 % (C661), altre imprese collaboranti elencate nell’allegato 15,7 %, tutte le altre società 15,9 % (C999).

Fattura commerciale valida per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle dogane di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale fattura si applica il dazio per tutte le altre società.

Garanzia all’importazione

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore (articolo 2).

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi (articolo 3).

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazio doganalemercato interno

Testo integrale

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