Regolamento (UE) 2021/951
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/951 della Commissione dell'11 giugno 2021 che fissa il tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’anno civile 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce per il 2021 il tasso di adattamento da applicare ai pagamenti diretti della PAC, in attuazione del meccanismo di disciplina finanziaria previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013. La misura serve a contribuire alla costituzione della riserva per le crisi nel settore agricolo e a garantire il rispetto dei massimali di spesa. Il tasso fissato è pari all’1,658907% e colpisce solo la parte dei pagamenti diretti eccedente 2 000 EUR, con esclusione della Croazia.
Fissa per l’anno civile 2021 il tasso di adattamento dei pagamenti diretti agricoli, ai fini della disciplina finanziaria della PAC.
Ambito di applicazione
Si applica ai pagamenti diretti previsti dai regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, con riferimento alle domande di aiuto presentate per l’anno civile 2021. La riduzione opera solo sugli importi superiori a 2 000 EUR e non si applica in Croazia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l’anno civile 2021
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/951 della Commissione stabilisce il tasso di adattamento applicabile ai pagamenti diretti della politica agricola comune per l’anno civile 2021. La misura si inserisce nel meccanismo di disciplina finanziaria previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e serve, in particolare, a contribuire alla costituzione della riserva per le crisi nel settore agricolo.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che prevede una riserva destinata a fornire sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che incidano sulla produzione o distribuzione di prodotti agricoli. Ai sensi dell’articolo 26 dello stesso regolamento, quando le previsioni di spesa indicano un possibile superamento dei massimali annuali per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti.
Motivazione economico-bilancistica
Nel considerando viene indicato che l’importo della riserva per le crisi nel settore agricolo incluso nel progetto di bilancio 2022 ammonta a 497,3 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo, la disciplina finanziaria deve essere applicata ai pagamenti diretti relativi ai regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, con riferimento all’anno civile 2021. Le previsioni relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato mostrano inoltre che non è necessaria una disciplina finanziaria aggiuntiva.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli importi dei pagamenti diretti dovuti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013. La riduzione riguarda solo gli importi superiori a 2 000 EUR e vale per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2021. Il testo chiarisce che il criterio temporale è quello della presentazione della domanda, non quello della data materiale di pagamento, così da assicurare parità di trattamento anche in caso di pagamenti tardivi effettuati in esercizi finanziari successivi.
Tasso fissato e soglia di applicazione
L’articolo 1, paragrafo 1, fissa il tasso di adattamento all’1,658907%. La riduzione si applica agli importi dei pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da versare agli agricoltori per le domande relative al 2021. Tale soglia rispecchia anche quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che limita l’applicazione del tasso ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR.
Esclusione della Croazia
L’articolo 1, paragrafo 2, dispone espressamente che la riduzione non si applica in Croazia. Il considerando collega tale esclusione al regime di introduzione graduale dei pagamenti diretti previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che rende applicabile il tasso di adattamento a tale Stato membro solo dal 1º gennaio 2022.
Decorrenza e natura del regolamento
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della disciplina finanziaria
Il regolamento attua gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che prevedono la costituzione di una riserva per crisi nel settore agricolo e l’applicazione di un tasso di adattamento dei pagamenti diretti per garantire il rispetto dei massimali annuali di bilancio per spese di mercato e pagamenti diretti.
Motivo dell’applicazione per il 2021
Per finanziare la riserva per le crisi nel settore agricolo, prevista nel progetto di bilancio 2022 per un importo di 497,3 milioni di EUR a prezzi correnti, occorre applicare la disciplina finanziaria ai pagamenti diretti relativi all’anno civile 2021. Le previsioni di bilancio indicano che non è necessaria un’ulteriore disciplina finanziaria.
Tasso di adattamento e soglia di esenzione
L’articolo 1, paragrafo 1, fissa il tasso di adattamento all’1,658907% per gli importi dei pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da versare agli agricoltori in relazione alle domande di aiuto presentate per l’anno civile 2021.
Esclusione della Croazia
L’articolo 1, paragrafo 2, dispone che la riduzione non si applica in Croazia. Il considerando richiama l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in base al quale l’applicazione del tasso di adattamento alla Croazia decorre solo dal 1º gennaio 2022.
Ambito temporale di applicazione dei pagamenti interessati
Il tasso si applica ai pagamenti diretti connessi alle domande presentate nell’anno civile 2021, indipendentemente dal momento in cui il pagamento sia materialmente effettuato. Il regolamento chiarisce che i pagamenti tardivi non devono alterare la parità di trattamento tra agricoltori.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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