Regolamento (UE) 2021/952
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/952 della Commissione dell'11 giugno 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le mappe delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana alla luce dei nuovi focolai registrati in Germania, Polonia e Slovacchia e della conseguente evoluzione del rischio epidemiologico. La Commissione sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ridefinendo aree già classificate e ricollocando talune zone da una categoria all'altra, in particolare da I a II e da II a III. L'obiettivo è contenere la diffusione della malattia e ridurre le perturbazioni ingiustificate dei movimenti di animali e prodotti di origine animale. Le modifiche si applicano con urgenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, al loro interno, alle aree territoriali individuate come zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Incide su Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Italia e Romania, con esclusivo riferimento alle aree elencate nell'allegato I sostituito. Il regolamento produce effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/952 interviene in attuazione del regolamento (UE) 2016/429, articolo 71, paragrafo 3, per aggiornare la regionalizzazione applicabile alla peste suina africana. La Commissione motiva l'intervento con l'evoluzione recente della situazione epidemiologica nell'Unione, in particolare con nuovi focolai in Germania, Polonia e Slovacchia, e con la necessità di adeguare rapidamente le misure di controllo.
Contesto e finalità
La peste suina africana è qualificata come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti gravi sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti di origine animale nel mercato interno e verso i paesi terzi. Il regolamento si innesta sul quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che già prevedeva zone soggette a restrizioni I, II e III in Stati membri interessati.
La Commissione ribadisce che la delimitazione delle zone deve fondarsi su criteri epidemiologici e scientifici, tenendo conto del rischio di ulteriore diffusione, degli orientamenti UE condivisi con gli Stati membri, delle norme internazionali dell'OIE e delle indicazioni delle autorità nazionali competenti.
Aggiornamento della classificazione delle zone
L'atto sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605. In concreto:
- alcune aree della Germania, della Polonia e della Slovacchia sono riclassificate da zona soggetta a restrizioni I a zona soggetta a restrizioni II;
- un'area della Polonia è riclassificata da zona soggetta a restrizioni II a zona soggetta a restrizioni III;
- in alcuni casi le delimitazioni delle zone I vengono ridefinite ed estese per riflettere la nuova situazione sanitaria.
Le modifiche rispondono ai focolai rilevati in suini selvatici e, in Polonia, anche in suini detenuti, ritenuti indicativi di un aumento del livello di rischio. Il regolamento evidenzia inoltre la necessità di delimitare zone di dimensioni sufficienti e di considerare le aree circostanti, data la dinamicità dell'evoluzione epidemiologica.
Contenuto dell'allegato I sostituito
L'allegato I elenca in modo puntuale le zone soggette a restrizioni per singolo Stato membro, suddividendole in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Sono interessati, tra gli altri, territori di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia nella Parte I; Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Slovacchia nella Parte II; Bulgaria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia nella Parte III. L'Italia compare nella Parte III con l'intero territorio della Sardegna.
Impatto per gli operatori
Per gli operatori della filiera suinicola e per i professionisti che assistono imprese agricole, macelli, trasportatori e soggetti commerciali, l'effetto principale è la variazione del regime applicabile alle aree geografiche elencate. La nuova classificazione incide sulle possibilità di movimentazione di suini e prodotti di origine animale, nonché sulle misure di gestione del rischio e di controllo da applicare nelle zone interessate.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato l'11 giugno 2021 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il nuovo testo allegato al regolamento. La sostituzione aggiorna l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana.
Ragioni dell'intervento e criteri di delimitazione
I considerando precisano che la delimitazione delle zone si basa sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione generale nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi e sugli orientamenti dell'Unione elaborati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Si tiene conto anche delle norme internazionali dell'OIE e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Aggiornamento delle zone in Germania, Polonia e Slovacchia
Le modifiche sono motivate da nuovi focolai in suini selvatici in Germania, Polonia e Slovacchia e, in Polonia, anche in suini detenuti. In particolare, alcune aree passano da zona soggetta a restrizioni I a zona II; un'area polacca passa da zona II a zona III; e le delimitazioni di alcune zone I vengono ridefinite ed estese.
Effetti pratici sulla gestione del rischio
Il regolamento sottolinea che l'aggiornamento delle zone mira ad affrontare in modo proattivo i rischi di diffusione della peste suina africana e a evitare inutili perturbazioni dei movimenti di determinati prodotti di origine animale dalle zone soggette a restrizioni.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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