Cassazione Civile, Ordinanza n. 28889/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della CTR che aveva rigettato il proprio appello contro l'annullamento, in primo grado, di un avviso di accertamento emesso ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e artt. 42 e 43, a seguito di verifica fiscale svolta presso i locali dell'attività del contribuente. L'accertamento, fondato sulla ritenuta inattendibilità della contabilità e sulla ricostruzione induttiva dei ricavi, aveva determinato maggiori redditi d'impresa e conseguenti maggiori IRPEF, IVA e IRAP. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso fosse stato notificato oltre il termine dilatorio di 60 giorni dalla conclusione della verifica, in assenza di osservazioni del contribuente al pvc, e quindi in violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La CTR, invece, aveva ritenuto applicabili i principi sul contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati e aveva valorizzato le spiegazioni fornite dal contribuente circa l'uso della cucina per l'attività agrituristica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che, nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni e sanziona con la nullità l'atto emesso prima della sua scadenza, senza necessità di prova di resistenza, sia per i tributi armonizzati sia per quelli non armonizzati. Ha quindi censurato la CTR per non avere applicato tale disciplina al caso concreto, in cui l'avviso era stato notificato solo dopo circa due anni dalla consegna del pvc. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, prevede un termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'avviso e, se violato, determina la nullità dell'atto; la disciplina opera come valutazione ex ante del contraddittorio e non richiede prova di resistenza
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
consente la ricostruzione induttiva dei ricavi in presenza di contabilità inattendibile
artt. 42 e 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati quali norme dell'avviso di accertamento e dei relativi poteri impositivi
art. 360, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale segue a accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'attività, il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente comporta la nullità dell'atto impositivo.
- In tali ipotesi la tutela del contraddittorio endoprocedimentale è già tipizzata dal legislatore: non occorre una prova di resistenza per dimostrare che le osservazioni del contribuente avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
- La distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati rileva solo nei casi in cui l'ordinamento interno non preveda una specifica sanzione di nullità per la violazione del contraddittorio; se la nullità è espressamente prevista, essa opera direttamente.
- La prova di resistenza è utilizzabile per le verifiche 'a tavolino' o per i casi in cui la normativa interna non sanzioni espressamente la violazione del contraddittorio, non per gli accertamenti conseguenti a verifiche nei locali dell'impresa.
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