Sentenza del 19/06/2018 n. 652 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
RISCOSSIONE - Sospensione della prescrizione - Sul decorso della prescrizione influisce la sospensione prevista dalla Legge di stabilità 2014 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di euro 8.109,80 relativa a IVA 1996 e IRPEF 2005, deducendo: la prescrizione dei crediti, poiché la cartella era stata notificata il 28 gennaio 2005 e l'intimazione il 18 febbraio 2015; la nullità della notifica della cartella, eseguita direttamente da Equitalia tramite servizio postale; e il difetto di motivazione dell'intimazione, che indicava soltanto l'importo complessivo degli interessi senza specificare aliquote, annualità e criteri di calcolo.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato accolto solo in parte. La Corte ha escluso la prescrizione, ritenendo applicabile alle obbligazioni IVA e IRPEF il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., e ha considerato anche la sospensione di cinque mesi e quindici giorni prevista dall'art. 1, comma 618, della legge n. 147 del 2013. È stata inoltre ritenuta valida la notifica della cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite posta. Tuttavia, l'intimazione è stata dichiarata nulla limitatamente agli interessi, poiché priva dell'indicazione dei criteri e delle aliquote utilizzate per il loro calcolo. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata: il debito principale resta dovuto, mentre è confermato l'annullamento della pretesa relativa agli interessi. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico solidale delle amministrazioni, con rimborso alla contribuente.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.
È il termine applicabile, in via generale, ai debiti tributari come IVA e IRPEF, poiché ciascun periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma e non una prestazione periodica continuativa.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Il termine quinquennale non si applica automaticamente ai tributi annuali; riguarda le prestazioni realmente periodiche derivanti da un rapporto continuativo, come quelle per cui non occorre una nuova valutazione dei presupposti impositivi per ogni periodo.
Art. 1, comma 618, legge n. 147 del 2013
Possibilità di estinguere i carichi inclusi nei ruoli ... affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2013.
La norma ha sospeso il decorso della prescrizione dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014 per i carichi rientranti nell'ambito previsto, periodo che deve essere aggiunto nel calcolo del termine prescrizionale.
Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973
Consente la notificazione della cartella anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte degli uffici o degli ufficiali della riscossione; pertanto, la notifica postale diretta dell'agente della riscossione è valida.
Art. 14, legge n. 890 del 1982
Conferma la possibilità di notificazione diretta a mezzo posta degli atti tributari secondo le modalità proprie del servizio postale, senza necessità dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Art. 336, comma 1, c.p.c.
La riforma, anche parziale, della sentenza impone al giudice d'appello una nuova regolazione complessiva delle spese sulla base dell'esito finale della controversia.
Massime di principio
- Per IVA e IRPEF, in assenza di una specifica disposizione diversa, il termine di prescrizione del credito tributario è normalmente decennale e non quinquennale.
- Il decorso della prescrizione deve essere calcolato considerando eventuali periodi di sospensione stabiliti dalla legge; tali periodi si aggiungono al termine ordinario.
- La notifica di una cartella esattoriale tramite raccomandata eseguita direttamente dall'agente della riscossione può essere valida, senza necessità di ufficiale giudiziario o PEC, se conforme alla disciplina applicabile.
- Un'intimazione di pagamento deve consentire al contribuente di verificare la correttezza degli importi richiesti: per gli interessi occorre indicare almeno aliquote, periodi, base di calcolo e criteri applicati.
- Il difetto di motivazione sugli interessi può comportare l'annullamento della pretesa relativa agli interessi, senza necessariamente travolgere il debito tributario principale, se quest'ultimo è validamente dovuto e non prescritto.
- La validità della pretesa va verificata separatamente per capitale, interessi e sanzioni, poiché ciascuna componente può avere disciplina, motivazione e termini di prescrizione differenti.
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