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Sentenza

Sentenza del 19/06/2018 n. 652 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

RISCOSSIONE - Sospensione della prescrizione - Sul decorso della prescrizione influisce la sospensione prevista dalla Legge di stabilità 2014 - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di euro 8.109,80 relativa a IVA 1996 e IRPEF 2005, deducendo: la prescrizione dei crediti, poiché la cartella era stata notificata il 28 gennaio 2005 e l'intimazione il 18 febbraio 2015; la nullità della notifica della cartella, eseguita direttamente da Equitalia tramite servizio postale; e il difetto di motivazione dell'intimazione, che indicava soltanto l'importo complessivo degli interessi senza specificare aliquote, annualità e criteri di calcolo.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato accolto solo in parte. La Corte ha escluso la prescrizione, ritenendo applicabile alle obbligazioni IVA e IRPEF il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., e ha considerato anche la sospensione di cinque mesi e quindici giorni prevista dall'art. 1, comma 618, della legge n. 147 del 2013. È stata inoltre ritenuta valida la notifica della cartella eseguita direttamente dall'agente della riscossione tramite posta. Tuttavia, l'intimazione è stata dichiarata nulla limitatamente agli interessi, poiché priva dell'indicazione dei criteri e delle aliquote utilizzate per il loro calcolo. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata: il debito principale resta dovuto, mentre è confermato l'annullamento della pretesa relativa agli interessi. Le spese sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico solidale delle amministrazioni, con rimborso alla contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria si compie con il decorso di dieci anni.

    È il termine applicabile, in via generale, ai debiti tributari come IVA e IRPEF, poiché ciascun periodo d'imposta genera un'obbligazione autonoma e non una prestazione periodica continuativa.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    Tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    Il termine quinquennale non si applica automaticamente ai tributi annuali; riguarda le prestazioni realmente periodiche derivanti da un rapporto continuativo, come quelle per cui non occorre una nuova valutazione dei presupposti impositivi per ogni periodo.

  • Art. 1, comma 618, legge n. 147 del 2013

    Possibilità di estinguere i carichi inclusi nei ruoli ... affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2013.

    La norma ha sospeso il decorso della prescrizione dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014 per i carichi rientranti nell'ambito previsto, periodo che deve essere aggiunto nel calcolo del termine prescrizionale.

  • Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973

    Consente la notificazione della cartella anche mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte degli uffici o degli ufficiali della riscossione; pertanto, la notifica postale diretta dell'agente della riscossione è valida.

  • Art. 14, legge n. 890 del 1982

    Conferma la possibilità di notificazione diretta a mezzo posta degli atti tributari secondo le modalità proprie del servizio postale, senza necessità dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.

  • Art. 336, comma 1, c.p.c.

    La riforma, anche parziale, della sentenza impone al giudice d'appello una nuova regolazione complessiva delle spese sulla base dell'esito finale della controversia.

Massime di principio

  • Per IVA e IRPEF, in assenza di una specifica disposizione diversa, il termine di prescrizione del credito tributario è normalmente decennale e non quinquennale.
  • Il decorso della prescrizione deve essere calcolato considerando eventuali periodi di sospensione stabiliti dalla legge; tali periodi si aggiungono al termine ordinario.
  • La notifica di una cartella esattoriale tramite raccomandata eseguita direttamente dall'agente della riscossione può essere valida, senza necessità di ufficiale giudiziario o PEC, se conforme alla disciplina applicabile.
  • Un'intimazione di pagamento deve consentire al contribuente di verificare la correttezza degli importi richiesti: per gli interessi occorre indicare almeno aliquote, periodi, base di calcolo e criteri applicati.
  • Il difetto di motivazione sugli interessi può comportare l'annullamento della pretesa relativa agli interessi, senza necessariamente travolgere il debito tributario principale, se quest'ultimo è validamente dovuto e non prescritto.
  • La validità della pretesa va verificata separatamente per capitale, interessi e sanzioni, poiché ciascuna componente può avere disciplina, motivazione e termini di prescrizione differenti.

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