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Sentenza

Sentenza del 19/06/2018 n. 653 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

RISCOSSIONE - L'inesistenza del pignoramento dipende dall'assenza degli elementi utili alla costituzione del vincolo di destinazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, relativo a un credito di euro 48.360,91 fondato su quattro cartelle di pagamento. Ha sostenuto, in particolare, l'invalidità della notificazione di una cartella, l'assenza di una preventiva comunicazione o avviso bonario e l'illegittimità del pignoramento per la mancata indicazione dei titoli posti a fondamento della pretesa tributaria. L'agente della riscossione ha eccepito anche il difetto di giurisdizione tributaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila ha rigettato integralmente l'appello della contribuente. Ha ritenuto corretta la notificazione, poiché l'atto era stato notificato personalmente da un messo notificatore straordinario regolarmente nominato, e non mediante un servizio di posta privata. Ha inoltre affermato che la cartella di pagamento assolve, nella riscossione a mezzo ruolo, le funzioni di titolo esecutivo e precetto e che il pignoramento era comunque idoneo a individuare il titolo. Anche se vi fosse stata una carenza formale nell'indicazione del titolo, essa avrebbe comportato al più una nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente potuto identificare il credito e proporre opposizione. La censura relativa alla mancata notificazione dell'avviso bonario è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente contro la cartella. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfetario del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento, anche mediante ufficiali della riscossione, messi notificatori nominati dal concessionario, messi comunali, agenti della polizia municipale o raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Artt. 42 e 45 del d.lgs. n. 112/1999

    Consentono rispettivamente la notificazione tramite ufficiali della riscossione e tramite messi notificatori nominati dal concessionario. Nel caso concreto, la notificazione è stata ritenuta valida perché eseguita da un messo notificatore straordinario regolarmente nominato.

  • Art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973

    La cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo e, nella riscossione esattoriale, svolge le funzioni che nel processo esecutivo ordinario spettano al titolo esecutivo e al precetto.

  • Art. 543 c.p.c.

    Individua gli elementi dell'atto di pignoramento presso terzi, compresa l'indicazione del titolo esecutivo. La sentenza distingue gli elementi la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione, determinando l'inesistenza, dagli elementi la cui carenza può comportare soltanto nullità.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità dell'atto processuale non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto il proprio scopo. Nel caso concreto, l'eventuale carenza nell'indicazione del titolo è stata considerata sanata perché la contribuente aveva potuto identificarlo e contestarlo.

  • Art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalle liquidazioni di tributi risultanti da dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari

    L'eventuale omessa comunicazione di irregolarità può incidere sulla validità dell'iscrizione a ruolo e della cartella, ma il relativo vizio deve essere fatto valere tempestivamente impugnando la cartella stessa e non può essere dedotto per la prima volta contro un successivo pignoramento.

  • Art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione in appello di una questione già espressamente decisa in senso sfavorevole non evita la formazione del giudicato; è necessario proporre appello incidentale.

  • Art. 329, comma 2, c.p.c.

    In mancanza di impugnazione puntuale di un capo autonomo della decisione, opera una presunzione di acquiescenza.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, l'inesistenza giuridica ricorre solo quando manca un elemento indispensabile per costituire il vincolo di destinazione sul credito; le altre carenze formali determinano, al più, nullità.
  • La nullità del pignoramento non viene pronunciata se l'atto ha comunque consentito al debitore di comprendere la pretesa, individuare il titolo e proporre opposizione; in tal caso il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo.
  • Nella riscossione a mezzo ruolo, la cartella di pagamento riunisce le funzioni di titolo esecutivo e precetto. Pertanto, non è normalmente necessario riprodurre nell'atto di pignoramento tutti gli elementi già contenuti nella cartella, purché il credito e il titolo siano identificabili.
  • I vizi propri della cartella, come la mancata comunicazione di irregolarità quando richiesta, devono essere contestati impugnando tempestivamente la cartella. Non possono essere recuperati successivamente mediante opposizione al pignoramento.
  • La notificazione di atti esattoriali deve essere eseguita da uno dei soggetti e con una delle modalità previste dalla legge. Una notificazione effettuata da un messo notificatore regolarmente nominato è distinta e valida anche se la questione della posta privata sarebbe astrattamente diversa.
  • La parte vittoriosa nel merito che intenda contestare la giurisdizione riconosciuta dal primo giudice deve proporre appello incidentale; la semplice riproposizione dell'eccezione in comparsa di costituzione può essere insufficiente.

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