Sentenza del 19/06/2018 n. 650 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
PROCESSO TRIBUTARIO - Spese di Giustizia - Ripartizione - La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione della statuizione sulle spese - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella con cui gli venivano richiesti 5.560,18 euro a titolo di spese di lite liquidate dalla Commissione Tributaria Provinciale. Sosteneva che la parziale riforma della sentenza di primo grado, con annullamento della cartella esattoriale originariamente impugnata, avesse prodotto la caducazione automatica della statuizione sulle spese ai sensi dell'art. 336 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la condanna alle spese fosse ormai coperta da giudicato, poiché il contribuente non aveva impugnato per cassazione l'omessa nuova regolamentazione delle spese di primo grado da parte del giudice d'appello.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. Il giudice ha stabilito che la parziale riforma della sentenza di primo grado determina ex lege la caducazione della condanna alle spese contenuta in quella sentenza e impone al giudice d'appello di provvedere a una nuova regolamentazione. Poiché la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di pronunciarsi sulle spese del primo grado e tale omissione non era più rimediabile, la precedente condanna non poteva rivivere né considerarsi passata in giudicato. Le spese di primo grado sono state quindi considerate sostanzialmente compensate, con conseguente assenza di titolo per richiedere al contribuente il relativo rimborso. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata a pagare ad A. M. le spese del secondo grado, liquidate in 2.500 euro oltre rimborso forfetario del 15%.
Norme richiamate
Art. 336 c.p.c.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
La riforma, anche parziale, della decisione di merito produce un effetto espansivo interno sulle statuizioni dipendenti, comprese le spese processuali. La condanna alle spese contenuta nella sentenza riformata viene meno automaticamente.
Art. 91 c.p.c.
Il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Le spese devono essere poste a carico della parte soccombente secondo l'esito complessivo della lite. La parte risultata vittoriosa non può essere condannata, nemmeno parzialmente, alle spese.
Art. 92 c.p.c.
In presenza di soccombenza reciproca o di altri presupposti previsti dalla legge, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese. In caso di accoglimento parziale della domanda, la compensazione può sostituire la condanna alle spese, ma non è possibile porre le spese a carico della parte vittoriosa.
D.M. 20 marzo 2014, n. 55
È stato utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio d'appello secondo i parametri forensi applicabili al valore della controversia.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado viene riformata, anche solo parzialmente, la statuizione sulle spese è normalmente travolta se dipende dal capo riformato; il giudice d'appello deve rideterminare d'ufficio le spese di entrambi i gradi.
- La formula secondo cui la sentenza di primo grado è confermata nel resto non può essere interpretata come conferma della condanna alle spese se ciò comporterebbe condannare la parte che ha ottenuto una vittoria, anche parziale, sul merito.
- La valutazione della soccombenza deve essere effettuata considerando l'esito finale e complessivo della lite, non l'esito di giudizi autonomi relativi ad atti prodromici o questioni diverse.
- Se il giudice d'appello omette di regolare le spese del primo grado, la statuizione originaria sulle spese, già caducata per effetto della riforma, non rivive automaticamente né può essere riscossa sulla base del precedente titolo.
- Quando l'omissione di pronuncia sulle spese non viene tempestivamente impugnata e diventa definitiva, può determinarsi una situazione di sostanziale compensazione: ciascuna parte resta responsabile delle spese sostenute nel grado privo di regolamentazione.
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