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Sentenza

Sentenza del 19/06/2018 n. 685 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 292 2016 00096722 06, notificata tramite PEC il 25 novembre 2016, per complessivi 1.239,74 euro relativi a IRPEF e addizionali regionale e comunale dell'anno 2013. Ha dedotto, tra l'altro, l'inesistenza o invalidità della notifica PEC, la mancata sottoscrizione della cartella e del ruolo, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, il difetto di motivazione, la mancata notifica degli atti presupposti e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e degli aggi. La Commissione ha esaminato prioritariamente la validità della notifica telematica.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e la cartella di pagamento è stata annullata. La Commissione ha ritenuto invalida la notifica perché alla PEC era allegato un semplice file PDF privo dell'estensione p7m, della firma digitale, dell'attestazione di conformità all'originale e della relazione di notificazione firmata digitalmente. Secondo il Collegio, tale modalità non garantiva l'identificabilità dell'autore, l'autenticità, l'integrità e l'immodificabilità dell'atto e incideva sull'esistenza stessa della notifica. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973

    La notifica della cartella può essere eseguita [...] a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

    La notifica della cartella tramite PEC è ammessa, ma deve rispettare le modalità previste dalla normativa sui documenti informatici e dal D.P.R. n. 68/2005.

  • D.P.R. n. 68/2005, art. 3

    La trasmissione tramite PEC deve riguardare un documento informatico idoneo a garantirne provenienza, integrità e riferibilità.

  • D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, artt. 21, 22 e 23-bis

    La sentenza distingue tra documento informatico originale e copia informatica di un documento analogico. Una semplice copia PDF, priva di firma digitale o di attestazione di conformità, non garantisce necessariamente autenticità e immodificabilità.

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma, richiamata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari anche quando effettuata tramite strumenti telematici.

  • Art. 7-quater del D.L. n. 193/2016

    La Commissione lo ha richiamato per confermare che la notifica telematica degli atti tributari deve rispettare le modalità tecniche previste per il documento informatico.

  • Art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992

    La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso.

    L'eccezione di improcedibilità è stata respinta perché sollevata tardivamente in udienza e non nella costituzione in giudizio; inoltre nessuna parte aveva richiesto il termine per la mediazione.

  • Art. 156 c.p.c.

    La Commissione ha escluso la possibilità di sanare il vizio per raggiungimento dello scopo, ritenendo che la carenza della firma e della documentazione informatica incidesse sull'esistenza stessa della notifica e non su una mera formalità.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    La norma è stata richiamata in relazione alla richiesta dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate per le contestazioni riferite all'attività dell'ente impositore.

Massime di principio

  • Quando una cartella o un atto tributario viene notificato via PEC, non è sufficiente la mera ricezione del messaggio: occorre verificare il formato dell'allegato, la firma digitale, l'attestazione di conformità e la relazione di notificazione, secondo la disciplina applicabile al momento della notifica.
  • Secondo l'orientamento seguito da questa sentenza, un semplice PDF allegato alla PEC, privo di firma digitale o di adeguata attestazione di conformità, può determinare l'invalidità o l'inesistenza della notifica, soprattutto se non è possibile verificare con certezza l'autore e il contenuto dell'atto.
  • L'agente della riscossione può non essere il soggetto responsabile delle irregolarità relative alla formazione dell'obbligazione tributaria o agli atti presupposti; in tali casi può essere necessario coinvolgere anche l'ente impositore.
  • Le eccezioni processuali, come l'improcedibilità per mancato reclamo-mediazione, devono essere sollevate tempestivamente e con le modalità previste; una contestazione tardiva può essere respinta.
  • Se il giudice accoglie un vizio preliminare della notifica, le altre contestazioni sulla cartella possono essere assorbite e non esaminate.
  • La validità della notifica PEC deve essere valutata alla luce della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali applicabili alla data concreta della notifica; non è quindi opportuno estendere automaticamente questa decisione a ogni notifica telematica successiva.

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