Sentenza del 19/06/2018 n. 821 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - reddito di impresa - costi relativi ad operazioni inesistenti - ripartizione dell'onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava, per gli anni 1999, 2000 e 2001, l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti. Secondo l'Ufficio, il contribuente avrebbe acquistato merce in nero da società cartiere o imprese filtro, utilizzando le relative fatture per dedurre costi e detrarre l'IVA, e avrebbe simulato successive cessioni intracomunitarie a società estere per beneficiare della non imponibilità prevista dall'art. 41 del D.L. 331/1993. Il contribuente sosteneva invece l'effettività degli acquisti e delle vendite, documentata da fatture, pagamenti, registri, visure camerali, bilanci, documenti di trasporto e dichiarazioni di terzi. La controversia riguardava anche la corretta ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Commissione, in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente decisione per insufficiente e contraddittoria motivazione, ha ritenuto che l'Amministrazione avesse assolto il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni. Tuttavia, ha valutato favorevolmente la documentazione prodotta dal contribuente, ritenendola idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni: esistenza e operatività dei fornitori e clienti, trasporti effettivamente eseguiti, corrispondenza tra acquisti e vendite, documentazione contabile e dichiarazioni testimoniali. È stata considerata rilevante, pur senza efficacia vincolante di giudicato, anche la sentenza penale favorevole al contribuente. L'appello dell'Agenzia è stato quindi rigettato e sono stati confermati gli annullamenti degli avvisi di accertamento. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 63 del D.Lgs. 546/1992
Disciplina la riassunzione del processo davanti al giudice di rinvio dopo una sentenza della Corte di cassazione.
Art. 41 del D.L. 331/1993
operazioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA
La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie presuppone l'effettivo trasferimento dei beni da uno Stato membro a un altro.
Art. 21, comma 4, del DPR 633/1972
Le fatture e la documentazione prevista dalla disciplina IVA possono assumere funzione di documenti accompagnatori dei beni viaggianti.
Art. 21, comma 7, del DPR 633/1972
È richiamato in relazione alle conseguenze IVA dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Art. 7 del D.Lgs. 546/1992
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce al giudice di valutare dichiarazioni di terzi come elementi indiziari, anche quando favorevoli al contribuente.
Art. 15 del D.Lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali motivi; nel caso concreto è stata giustificata dall'incertezza giurisprudenziale sulla ripartizione dell'onere della prova.
Cass., ordinanze nn. 25538/2017 e 7613/2018
L'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la divergenza tra emittente della fattura e reale operatore o l'inesistenza dell'operazione. Solo dopo tale prova il contribuente deve dimostrare la fonte legittima del costo e della detrazione.
Cass. n. 6616/2018
La sentenza penale non ha automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ma può essere valutata come elemento probatorio; analogamente, le dichiarazioni di terzi legittimamente acquisite possono entrare nel materiale valutabile dal giudice tributario.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi ad affermazioni generiche o al semplice richiamo a un processo verbale: deve indicare elementi oggettivi, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o la divergenza tra il soggetto fatturante e il reale cedente.
- Una volta fornita una presunzione qualificata da parte dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività e la legittimità delle operazioni, mediante documenti di trasporto, ordini, contratti, corrispondenza commerciale, registrazioni contabili, pagamenti, riscontri sull'esistenza dei fornitori e prova della movimentazione dei beni.
- La regolare tenuta della contabilità, l'iscrizione alla Camera di commercio e l'esistenza formale delle società coinvolte non sono normalmente sufficienti da sole, ma acquistano valore se accompagnate da riscontri sostanziali quali consegne effettive, disponibilità di locali, bilanci, trasporti e coerenza quantitativa tra acquisti e vendite.
- Per le cessioni intracomunitarie, la non imponibilità IVA richiede l'effettivo trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro; la sola intestazione della fattura a un soggetto estero o la sua posizione fiscale non bastano.
- I pagamenti bancari costituiscono un elemento utile ma non decisivo, perché possono essere utilizzati anche in operazioni fittizie; devono essere valutati insieme a trasporto, disponibilità della merce, documentazione commerciale e comportamento dei soggetti coinvolti.
- Una sentenza penale di assoluzione non vincola automaticamente il giudice tributario, ma deve essere esaminata e può rafforzare la posizione del contribuente se contiene accertamenti concreti sull'effettività delle operazioni o sull'assenza di partecipazione fraudolenta.
- Le dichiarazioni di terzi, pur non equivalendo necessariamente a prova testimoniale piena nel processo tributario, possono essere utilizzate come elementi indiziari e devono essere valutate insieme agli altri documenti.
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