Sentenza n. 14/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento (i) della nota prot. n. 6393 del 26 febbraio 2025, mediante cui la Regione Autonoma Sardegna – - Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ha dichiarato improcedibile l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico denominato “PVC002 UTA GUARDIA PREDICAS” di potenza nominale pari a 19.9 MW, sito in località Guardia Predicas, Comune di Uta (CA) e delle relative opere di connessione alla R.T.N., presentata dalla ricorrente in data 2 luglio 2024; (ii) della nota prot. n. 31663 del 24 ottobre 2024 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente; (iii) della nota prot. n. 27179 del 10 settembre 2024 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente; (iv) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto; nonché in via subordinata, per l’annullamento o, in alternativa, per la disapplicazione incidenter tantum (i) dell’art. 1 della Legge regionale Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”, e degli allegati A, F e G. (ii) del D.M. 21 giugno 2024, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dei relativi allegati; il tutto, ove occorrer possa, anche previa rimessione di questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale; nonché per la condanna della Regione Autonoma della Sardegna a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dal TAR adito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto fotovoltaico da 19,9 MW, fondata sulla non idoneità dell’area ai sensi della l.r. Sardegna n. 20/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota regionale che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativa a un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Uta e alle opere di connessione alla rete. In via principale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l.r. Sardegna n. 20/2024, dell’art. 30 del d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 16 del d.lgs. n. 210/2021 e della disciplina ARERA sui sistemi semplici di produzione e consumo, sostenendo che l’impianto dovesse essere qualificato come impianto di autoconsumo direttamente collegato allo stabilimento del cliente finale e riconducibile a un sistema semplice di produzione e consumo, senza applicazione del limite di 10 km previsto per l’autoconsumo a distanza. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta. In via subordinata ha chiesto l’annullamento o la disapplicazione incidentale dell’art. 1 della l.r. n. 20/2024 e del d.m. 21 giugno 2024, deducendone l’illegittimità costituzionale e il contrasto con il diritto dell’Unione, con la normativa statale in materia di energia e con lo Statuto speciale della Sardegna. È stata altresì chiesta la condanna della Regione a concludere il procedimento entro un termine fissato dal giudice.
La decisione
Il TAR ha rigettato il motivo principale. Ha rilevato che l’impianto è ubicato in un sito diverso da quello in cui opera il cliente finale e deve quindi essere qualificato come impianto di autoconsumo “a distanza”, disciplinato dall’art. 30, comma 1, lett. a), punto 2.1 del d.lgs. n. 199/2021. Poiché la linea diretta di collegamento prevista ha una lunghezza di circa 15 km, risulta superato il limite legale di 10 km. La qualificazione del sistema come sistema semplice di produzione e consumo non consente di eludere tale distinzione, né permette di ricondurre contemporaneamente il medesimo impianto alle fattispecie del punto 1 e del punto 2.1 dell’art. 30; diversamente, la disciplina dell’autoconsumo a distanza sarebbe privata di significato. Il parere ARERA, comunque non vincolante per il giudizio, è stato interpretato nel senso della riconducibilità dell’impianto alla fattispecie dell’autoconsumo a distanza, subordinatamente al rispetto del limite chilometrico e degli ulteriori requisiti. Il TAR ha invece accolto il motivo subordinato nei limiti indicati. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184/2025, ha rilevato che l’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20/2024, che prevedeva il divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, è stato dichiarato incostituzionale con efficacia retroattiva. La non idoneità dell’area, pur prevalendo sulla parziale idoneità ai sensi dell’art. 1, comma 7, non comporta quindi l’assoluta irrealizzabilità del progetto né consente di dichiarare improcedibile l’istanza in via automatica. Essa determina, piuttosto, la necessità di una valutazione concreta nell’ambito del procedimento autorizzatorio ordinario, con istruttoria e motivazione rafforzate, senza accesso alla procedura semplificata prevista per le aree idonee. È stata pertanto annullata la nota regionale del 26 febbraio 2025, con obbligo della Regione di riavviare il procedimento relativo all’istanza e di concluderlo entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha escluso di poter valutare direttamente l’applicabilità di una normativa sopravvenuta invocata dalla ricorrente, poiché tale questione dovrà essere esaminata per la prima volta dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 5 e 7, l.r. Sardegna n. 20/2024
Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di non idoneità.
Il comma 7, ritenuto costituzionalmente legittimo, comporta la prevalenza della non idoneità ai fini dell’accesso alla procedura semplificata, ma non autorizza un divieto assoluto di realizzazione; il comma 5, nella parte in cui prevedeva tale divieto assoluto, è stato espunto dall’ordinamento con efficacia ex tunc.
art. 30, comma 1, lett. a), punti 1, 2.1 e 2.2, d.lgs. n. 199/2021
L’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri.
Quando l’impianto è ubicato in un sito diverso da quello in cui opera l’autoconsumatore, ricade nella fattispecie dell’autoconsumo a distanza di cui al punto 2; se è collegato con linea diretta, deve rispettare il limite massimo di 10 km previsto dal punto 2.1.
art. 16 d.lgs. n. 210/2021
La qualificazione della configurazione come sistema semplice di produzione e consumo non elimina la distinzione, prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 199/2021, tra autoconsumo in sito e autoconsumo a distanza.
art. 20 d.lgs. n. 199/2021
Il potere regionale di individuare aree idonee e non idonee deve essere esercitato nel rispetto dei principi fondamentali statali; la non idoneità non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di installazione.
d.m. 21 giugno 2024, artt. 1, comma 2, lett. b), 2 e 7
Aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010.
La qualificazione di un’area come non idonea richiede la valutazione dello specifico progetto e non equivale a un divieto assoluto; la decisione definitiva deve essere assunta all’esito del procedimento autorizzatorio individuale.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, né anticipare la valutazione dell’amministrazione sull’applicabilità di una normativa sopravvenuta in sede di riesercizio del potere.
art. 117, commi 1 e 3, Cost.
I principi europei di massima diffusione delle energie rinnovabili e i principi fondamentali statali in materia di energia costituiscono parametri di legittimità della disciplina regionale sulle aree idonee e non idonee.
Massime di principio
- Un impianto di produzione da fonti rinnovabili ubicato in un sito diverso da quello in cui opera il cliente finale è qualificabile come impianto di autoconsumo “a distanza” ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), punto 2, del d.lgs. n. 199/2021; se utilizza una linea diretta, deve rispettare il limite massimo di 10 km previsto dal punto 2.1, anche quando la configurazione complessiva è riconducibile a un sistema semplice di produzione e consumo.
- La nozione generale di sistema semplice di produzione e consumo non consente di sovrapporre o rendere alternative le distinte fattispecie dell’autoconsumo direttamente interconnesso in sito e dell’autoconsumo a distanza: una diversa interpretazione priverebbe di effetto utile il limite chilometrico previsto per quest’ultimo.
- La qualificazione regionale di un’area come non idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione; la fattibilità del singolo progetto deve essere valutata nell’ambito del procedimento autorizzatorio concreto, mediante istruttoria adeguata e motivazione rafforzata.
- Quando un progetto ricade in parte in area idonea e in parte in area non idonea, la prevalenza della non idoneità può impedire l’accesso alla procedura autorizzatoria semplificata, ma non consente di dichiarare automaticamente improcedibile l’istanza o di escludere in assoluto la realizzabilità dell’impianto.
- Ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo non può accertare direttamente l’applicabilità di una normativa sopravvenuta a una fattispecie quando tale questione non sia stata ancora valutata dall’amministrazione; la relativa verifica deve essere compiuta in sede di riesercizio del potere.
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