Sentenza del 29/11/2019 n. 31338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, ma ha successivamente rinunciato al ricorso, notificando la rinuncia all'Agenzia delle Entrate. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.600, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del classamento catastale di un fabbricato di 1.222,17 mq, destinato a deposito di mobili. Il proprietario aveva presentato una dichiarazione DOCFA chiedendo il classamento in categoria C/2, con rendita catastale di Euro 2.963,79. L'Agenzia aveva invece attribuito la categoria D/8, con rendita di Euro 10.021,79. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva ritenuto legittimo il classamento D/8, valorizzando soprattutto le rilevanti dimensioni dell'immobile.
Norme richiamate
D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701
La procedura DOCFA consente al proprietario di proporre il classamento e la rendita catastale dell'immobile; tale proposta può essere modificata dall'amministrazione catastale, la cui valutazione può essere contestata dal contribuente.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
il ricorrente va condannato a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, il processo viene dichiarato estinto e, salvo diverse valutazioni, il rinunciante può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo quando risulta regolarmente notificata alla controparte.
- La rinuncia non elimina automaticamente le spese già maturate: il ricorrente può essere condannato a rifonderle alla parte resistente.
- Nel classamento catastale, la categoria proposta con DOCFA non è vincolante per l'amministrazione, che può attribuire una diversa categoria e rendita sulla base delle caratteristiche concrete dell'immobile.
- Le dimensioni rilevanti dell'immobile possono concorrere a giustificare il classamento in categoria D/8, ma, in una controversia ordinaria, la motivazione dovrebbe considerare complessivamente destinazione, caratteristiche strutturali, funzionali e autonomia reddituale del fabbricato.
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