Sentenza n. 334/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 816/2025, emessa in data 14/04/2025, dal Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del giudice ordinario n. 816/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 aprile 2025. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente all'attribuzione della Carta del Docente e condannato il Ministero al pagamento di 500 euro. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. È stata inoltre richiesta la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, impone all'Amministrazione di conformarsi al decisum e di far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta. Verificati il passaggio in giudicato, la notificazione presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di adempimento, il Collegio ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica del Docente, previo accredito di 500 euro, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, che dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni su istanza della ricorrente. È stata altresì applicata una penalità di mora, quantificata negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha disposto, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto decorso tale termine prima della proposizione del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decorso del termine dilatorio è stato valutato quale presupposto per l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce una posizione nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a far conseguire concretamente al beneficiario l'utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di adempimento per ordinare l'esecuzione coattiva.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato per l'adempimento.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato, anche tardivamente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
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