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Sentenza

Sentenza n. 1828/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 2296, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024.

Giustizia amministrativa202504590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, per complessivi 2.000 euro, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi prodotta in copia informatica, si limitava a conferire al difensore il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docente, senza indicare il tribunale adito, il provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio. È stata inoltre esaminata l'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio, ai fini dell'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., nonché la possibilità di sanare il vizio della procura mediante rinnovazione o errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di una procura speciale idonea. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a., la procura deve consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti, dell'autorità giudiziaria e degli altri elementi essenziali del giudizio. La procura generica può beneficiare dell'effetto di specialità derivante dall'apposizione in calce o a margine del ricorso quando esista un contesto documentale unitario; tale eccezione non opera, però, per una procura cartacea separata allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale, se la procura non contiene autonomamente elementi sufficienti a individuare la controversia. Il TAR ha ritenuto che la mera allegazione telematica non garantisca né la consapevolezza della parte circa l'atto cui si riferisce il mandato né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso, richiesta dalla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: l'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti. L'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio ha escluso l'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto la mancata partecipazione implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, idonea a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e gli altri elementi utili della controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece necessario quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché la mancata comparizione implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale di stretta interpretazione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rileva per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui la disciplina richiamata dal giudice in tema di procura alle liti.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo l'indirizzo seguito, la rinnovazione della procura mancante o inidonea quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica sulla considerazione della procura come apposta in calce non elimina l'esigenza che una procura redatta su foglio separato contenga elementi sufficienti a individuare autonomamente la controversia e che sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per evidenziare la generale necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo, che giustifica la richiesta di un adempimento specifico nella formazione della procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia.
  • La genericità della procura può essere superata dal suo collegamento fisico e documentale con il ricorso quando essa sia apposta in calce o a margine dello stesso; tale effetto non si estende automaticamente alla procura cartacea separata prodotta in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, se la procura non contiene autonomamente elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • Quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza o inidoneità al momento della proposizione non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., né mediante regolarizzazione successiva.
  • L'errore scusabile non è concedibile per una scelta processuale imprudente compiuta tra indirizzi interpretativi già esistenti, se la parte avrebbe potuto adottare l'orientamento più cautelativo; la pronuncia dell'Adunanza plenaria che conferma uno di tali indirizzi non determina, da sola, un'oggettiva incertezza normativa idonea a giustificare la rimessione in termini.
  • L'obbligo di avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non opera quando il difensore, pur regolarmente convocato, non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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