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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/617

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sui modelli di certificazione per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e prodotti derivati, con l’obiettivo principale di eliminare ambiguità tra requisiti di sanità pubblica e sanità animale. In particolare, chiarisce che gli animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se conformi al regolamento (CE) n. 853/2004, e che il certificato per animali destinati ad altri scopi non può essere utilizzato per partite destinate al consumo umano. Le modifiche riguardano i modelli FISH-CRUST-HC, MOL-HC e AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER. Il testo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 21 aprile 2021.

Modifica i modelli di certificati sanitari e sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale, per chiarire il rapporto con le norme di sanità pubblica e di sanità animale.

Ambito di applicazione

Si applica ai modelli di certificato contenuti negli allegati III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, relativi all’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, nonché animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi diversi dal consumo umano. Le modifiche incidono sulla certificazione utilizzata per le importazioni nell’UE e si applicano dal 21 aprile 2021; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono richiamate esclusioni e precisazioni per partite destinate al consumo umano, per specifiche categorie di prodotti e per alcuni casi di deroghe/semplificazioni previste dal diritto UE e dagli elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti riconosciuti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617: modifica dei certificati per animali acquatici e prodotti di origine animale

Il regolamento interviene su due atti di esecuzione collegati alla nuova architettura UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali, cioè i regolamenti (UE) 2020/2235 e 2020/2236. La finalità dichiarata è soprattutto di chiarimento: evitare ambiguità nelle note dei certificati e garantire coerenza tra le prescrizioni di sanità pubblica, quelle di sanità animale e le condizioni di ingresso nell’Unione di animali acquatici e prodotti correlati.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 853/2004, che disciplina i requisiti specifici di igiene per gli alimenti di origine animale, e il regolamento (UE) 2016/429, quadro generale sulla sanità animale. I considerando spiegano che alcune formulazioni dei modelli certificativi potevano creare dubbi, in particolare per le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano e per quelle dirette a stabilimenti di acquacoltura o ad altri usi non alimentari.

Modifiche al modello FISH-CRUST-HC

Nel capitolo 28 dell’allegato III del regolamento 2020/2235 viene ritoccato il modello relativo a pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano. La clausola II.2.3.1 viene riscritta per chiarire che le partite soggette alla parte II.2.4 devono provenire da un paese, territorio, zona o compartimento incluso nell’elenco della Commissione ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Le note sono sostituite integralmente e contengono punti operativi importanti:

  • rinvio al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e applicazione dei riferimenti all’Unione anche al Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord;
  • definizioni di "animali acquatici" e "animali di acquacoltura" tratte dal regolamento (UE) 2016/429;
  • precisazione che tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi, cui si applica la parte II.2.4, devono provenire da un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione;
  • esclusioni dalla parte II.2.4 per taluni crostacei e pesci, tra cui crostacei già imballati ed etichettati per il consumo umano, crostacei per vendita al dettaglio o per ulteriore trasformazione e pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione;
  • chiarimento che il certificato si applica ai prodotti destinati al consumo umano conformemente all’allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
  • istruzioni di compilazione delle caselle I.20 e I.27, compresi i codici SA, l’indicazione della natura del prodotto, del tipo di trattamento e dell’impianto di fabbricazione.

Modifiche al modello MOL-HC

Nel capitolo 31 dell’allegato III del regolamento 2020/2235, relativo a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, vengono sostituite le note del certificato.

Le note chiariscono in particolare:

  • i rinvii all’Unione valgono anche per il Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord;
  • le definizioni di riferimento sono quelle del regolamento (UE) 2016/429;
  • gli animali acquatici e i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi, soggetti alla parte II.2.4, devono provenire da elenchi di paesi terzi e territori adottati dalla Commissione;
  • la parte II.2.4 non si applica a taluni molluschi già imballati ed etichettati per il consumo umano, a quelli destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione ma confezionati per la vendita al dettaglio, e a quelli destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo;
  • la compilazione del certificato deve seguire le regole dell’allegato I, capitolo 4, del regolamento 2020/2235;
  • la casella I.8 richiede l’indicazione della zona di produzione e della relativa classificazione al momento della raccolta;
  • sono precisate le condizioni di applicazione delle parti II.1 e II.2, le fattispecie in cui la parte II.2 va cancellata, le regole sulle malattie di categoria C e sulle misure nazionali approvate dalla Commissione, nonché le condizioni di firma da parte del veterinario ufficiale o del certificatore.

Nuovo certificato per animali acquatici destinati a scopi non alimentari

L’articolo 7 del regolamento 2020/2236 viene riscritto per collegare il certificato sanitario all’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER.

L’allegato II sostituito disciplina in modo dettagliato il contenuto del certificato. La parte II contiene:

  • prescrizioni sanitarie generali, tra cui origine da stabilimento o habitat senza restrizioni sanitarie e non destinazione ad abbattimento in programmi di eradicazione;
  • requisiti specifici per animali di acquacoltura provenienti da stabilimenti registrati o riconosciuti, con obbligo di tenuta di registri per almeno tre anni e visite veterinarie regolari;
  • condizioni di origine da un paese, territorio, zona o compartimento inserito negli elenchi della Commissione;
  • ispezione clinica nelle 72 ore precedenti il carico, spedizione diretta nell’Unione e assenza di contatto con animali di stato sanitario inferiore;
  • prescrizioni per particolari malattie elencate, per il rilascio in natura, per programmi di eradicazione o per misure nazionali approvate;
  • opzioni dedicate ad animali destinati a stabilimenti confinati per ricerca o a quarantena;
  • requisiti di trasporto, comprese le regole sul cambio dell’acqua, sull’uso e la disinfezione di contenitori o barche vivaio, sull’isolamento rispetto ad animali di stato sanitario inferiore;
  • requisiti di etichettatura e identificazione della partita;
  • validità del certificato per 10 giorni dalla data di rilascio, con proroga per i viaggi via mare o vie navigabili.

Le note del modello sottolineano espressamente che questo certificato non deve essere usato per animali acquatici destinati al consumo umano ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 2073/2005. Per tali partite, quando destinate a stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie o a centri di spedizione, occorre utilizzare, a seconda dei casi, il modello FISH-CRUST-HC o il modello MOL-HC.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021, in linea con la data di applicazione dei regolamenti di esecuzione che modifica. Come consueto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifiche al modello FISH-CRUST-HC

Nel capitolo 28 dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, il modello di certificato sanitario/ufficiale per pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano è modificato nella clausola II.2.3.1 e nelle note. Viene chiarito che le partite soggette alla parte II.2.4 devono provenire da un paese, territorio, zona o compartimento inserito nell’elenco adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Le note precisano, tra l’altro, i casi di esclusione della parte II.2.4 per taluni crostacei e pesci, il richiamo alle definizioni di "animali acquatici" e "animali di acquacoltura", l’applicazione del certificato ai prodotti destinati al consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e le condizioni di compilazione, firma e validità delle varie parti del certificato.

Modifiche al modello MOL-HC

Nel capitolo 31 dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, il modello di certificato sanitario/ufficiale per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano è sostituito nelle note. Le modifiche chiariscono l’origine geografica, i riferimenti agli elenchi della Commissione ex articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, le esclusioni dalla parte II.2.4 per specifiche categorie di molluschi, e le condizioni di applicazione delle parti sanitarie e di firma. Si ribadisce la necessità di conformità alle norme di compilazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Nuovo testo dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/2236

L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito per stabilire che il certificato sanitario da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente all’allegato II.

Sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento (UE) 2020/2236

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito con un nuovo modello di certificato per animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano. Il modello contiene una parte II con prescrizioni sanitarie generali e specifiche: origine da stabilimento o habitat non soggetto a restrizioni, assenza di destinazione a programmi di abbattimento, eventuali requisiti per animali di acquacoltura registrati o riconosciuti, ispezione clinica nelle 72 ore precedenti il carico, spedizione diretta, assenza di contatto con animali di status sanitario inferiore, condizioni specifiche per malattie elencate e per misure nazionali approvate dalla Commissione, destinazioni a stabilimenti confinati o a quarantena, prescrizioni di trasporto, etichettatura e validità del certificato per 10 giorni, prorogabili per il viaggio via mare o per vie navigabili.

Esclusione dall’uso per il consumo umano

Le note del nuovo modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER precisano espressamente che il certificato non va utilizzato per animali acquatici destinati al consumo umano ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 2073/2005. Per tali partite, ove destinate a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie o a un centro di spedizione, devono essere utilizzati, a seconda dei casi, il modello FISH-CRUST-HC o il modello MOL-HC.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleigiene alimentarecontrolli ufficialicommercio di animali e prodotti di origine animale

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