Regolamento (UE) 2021/617
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sui modelli di certificazione per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e prodotti derivati, con l’obiettivo principale di eliminare ambiguità tra requisiti di sanità pubblica e sanità animale. In particolare, chiarisce che gli animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se conformi al regolamento (CE) n. 853/2004, e che il certificato per animali destinati ad altri scopi non può essere utilizzato per partite destinate al consumo umano. Le modifiche riguardano i modelli FISH-CRUST-HC, MOL-HC e AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER. Il testo entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 21 aprile 2021.
Modifica i modelli di certificati sanitari e sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale, per chiarire il rapporto con le norme di sanità pubblica e di sanità animale.
Ambito di applicazione
Si applica ai modelli di certificato contenuti negli allegati III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, relativi all’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, nonché animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi diversi dal consumo umano. Le modifiche incidono sulla certificazione utilizzata per le importazioni nell’UE e si applicano dal 21 aprile 2021; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono richiamate esclusioni e precisazioni per partite destinate al consumo umano, per specifiche categorie di prodotti e per alcuni casi di deroghe/semplificazioni previste dal diritto UE e dagli elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti riconosciuti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617: modifica dei certificati per animali acquatici e prodotti di origine animale
Il regolamento interviene su due atti di esecuzione collegati alla nuova architettura UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali, cioè i regolamenti (UE) 2020/2235 e 2020/2236. La finalità dichiarata è soprattutto di chiarimento: evitare ambiguità nelle note dei certificati e garantire coerenza tra le prescrizioni di sanità pubblica, quelle di sanità animale e le condizioni di ingresso nell’Unione di animali acquatici e prodotti correlati.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 853/2004, che disciplina i requisiti specifici di igiene per gli alimenti di origine animale, e il regolamento (UE) 2016/429, quadro generale sulla sanità animale. I considerando spiegano che alcune formulazioni dei modelli certificativi potevano creare dubbi, in particolare per le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano e per quelle dirette a stabilimenti di acquacoltura o ad altri usi non alimentari.
Modifiche al modello FISH-CRUST-HC
Nel capitolo 28 dell’allegato III del regolamento 2020/2235 viene ritoccato il modello relativo a pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale destinati al consumo umano. La clausola II.2.3.1 viene riscritta per chiarire che le partite soggette alla parte II.2.4 devono provenire da un paese, territorio, zona o compartimento incluso nell’elenco della Commissione ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Le note sono sostituite integralmente e contengono punti operativi importanti:
- rinvio al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e applicazione dei riferimenti all’Unione anche al Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord;
- definizioni di "animali acquatici" e "animali di acquacoltura" tratte dal regolamento (UE) 2016/429;
- precisazione che tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi, cui si applica la parte II.2.4, devono provenire da un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione;
- esclusioni dalla parte II.2.4 per taluni crostacei e pesci, tra cui crostacei già imballati ed etichettati per il consumo umano, crostacei per vendita al dettaglio o per ulteriore trasformazione e pesci macellati ed eviscerati prima della spedizione;
- chiarimento che il certificato si applica ai prodotti destinati al consumo umano conformemente all’allegato III, sezione VII, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- istruzioni di compilazione delle caselle I.20 e I.27, compresi i codici SA, l’indicazione della natura del prodotto, del tipo di trattamento e dell’impianto di fabbricazione.
Modifiche al modello MOL-HC
Nel capitolo 31 dell’allegato III del regolamento 2020/2235, relativo a molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano, vengono sostituite le note del certificato.
Le note chiariscono in particolare:
- i rinvii all’Unione valgono anche per il Regno Unito in relazione all’Irlanda del Nord;
- le definizioni di riferimento sono quelle del regolamento (UE) 2016/429;
- gli animali acquatici e i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi, soggetti alla parte II.2.4, devono provenire da elenchi di paesi terzi e territori adottati dalla Commissione;
- la parte II.2.4 non si applica a taluni molluschi già imballati ed etichettati per il consumo umano, a quelli destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione ma confezionati per la vendita al dettaglio, e a quelli destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo;
- la compilazione del certificato deve seguire le regole dell’allegato I, capitolo 4, del regolamento 2020/2235;
- la casella I.8 richiede l’indicazione della zona di produzione e della relativa classificazione al momento della raccolta;
- sono precisate le condizioni di applicazione delle parti II.1 e II.2, le fattispecie in cui la parte II.2 va cancellata, le regole sulle malattie di categoria C e sulle misure nazionali approvate dalla Commissione, nonché le condizioni di firma da parte del veterinario ufficiale o del certificatore.
Nuovo certificato per animali acquatici destinati a scopi non alimentari
L’articolo 7 del regolamento 2020/2236 viene riscritto per collegare il certificato sanitario all’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER.
L’allegato II sostituito disciplina in modo dettagliato il contenuto del certificato. La parte II contiene:
- prescrizioni sanitarie generali, tra cui origine da stabilimento o habitat senza restrizioni sanitarie e non destinazione ad abbattimento in programmi di eradicazione;
- requisiti specifici per animali di acquacoltura provenienti da stabilimenti registrati o riconosciuti, con obbligo di tenuta di registri per almeno tre anni e visite veterinarie regolari;
- condizioni di origine da un paese, territorio, zona o compartimento inserito negli elenchi della Commissione;
- ispezione clinica nelle 72 ore precedenti il carico, spedizione diretta nell’Unione e assenza di contatto con animali di stato sanitario inferiore;
- prescrizioni per particolari malattie elencate, per il rilascio in natura, per programmi di eradicazione o per misure nazionali approvate;
- opzioni dedicate ad animali destinati a stabilimenti confinati per ricerca o a quarantena;
- requisiti di trasporto, comprese le regole sul cambio dell’acqua, sull’uso e la disinfezione di contenitori o barche vivaio, sull’isolamento rispetto ad animali di stato sanitario inferiore;
- requisiti di etichettatura e identificazione della partita;
- validità del certificato per 10 giorni dalla data di rilascio, con proroga per i viaggi via mare o vie navigabili.
Le note del modello sottolineano espressamente che questo certificato non deve essere usato per animali acquatici destinati al consumo umano ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 2073/2005. Per tali partite, quando destinate a stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie o a centri di spedizione, occorre utilizzare, a seconda dei casi, il modello FISH-CRUST-HC o il modello MOL-HC.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 aprile 2021, in linea con la data di applicazione dei regolamenti di esecuzione che modifica. Come consueto, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifiche al modello FISH-CRUST-HC
Nel capitolo 28 dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, il modello di certificato sanitario/ufficiale per pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano è modificato nella clausola II.2.3.1 e nelle note. Viene chiarito che le partite soggette alla parte II.2.4 devono provenire da un paese, territorio, zona o compartimento inserito nell’elenco adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Le note precisano, tra l’altro, i casi di esclusione della parte II.2.4 per taluni crostacei e pesci, il richiamo alle definizioni di "animali acquatici" e "animali di acquacoltura", l’applicazione del certificato ai prodotti destinati al consumo umano conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 e le condizioni di compilazione, firma e validità delle varie parti del certificato.
Modifiche al modello MOL-HC
Nel capitolo 31 dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, il modello di certificato sanitario/ufficiale per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano è sostituito nelle note. Le modifiche chiariscono l’origine geografica, i riferimenti agli elenchi della Commissione ex articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, le esclusioni dalla parte II.2.4 per specifiche categorie di molluschi, e le condizioni di applicazione delle parti sanitarie e di firma. Si ribadisce la necessità di conformità alle norme di compilazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.
Nuovo testo dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/2236
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito per stabilire che il certificato sanitario da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente all’allegato II.
Sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento (UE) 2020/2236
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è sostituito con un nuovo modello di certificato per animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano. Il modello contiene una parte II con prescrizioni sanitarie generali e specifiche: origine da stabilimento o habitat non soggetto a restrizioni, assenza di destinazione a programmi di abbattimento, eventuali requisiti per animali di acquacoltura registrati o riconosciuti, ispezione clinica nelle 72 ore precedenti il carico, spedizione diretta, assenza di contatto con animali di status sanitario inferiore, condizioni specifiche per malattie elencate e per misure nazionali approvate dalla Commissione, destinazioni a stabilimenti confinati o a quarantena, prescrizioni di trasporto, etichettatura e validità del certificato per 10 giorni, prorogabili per il viaggio via mare o per vie navigabili.
Esclusione dall’uso per il consumo umano
Le note del nuovo modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER precisano espressamente che il certificato non va utilizzato per animali acquatici destinati al consumo umano ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 2073/2005. Per tali partite, ove destinate a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie o a un centro di spedizione, devono essere utilizzati, a seconda dei casi, il modello FISH-CRUST-HC o il modello MOL-HC.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 apr 2021Regolamento (UE) 2021/606
- Regolamento · 14 apr 2021Regolamento (UE) 2021/607
- Regolamento · 14 apr 2021Regolamento (UE) 2021/608
- Regolamento · 14 apr 2021Regolamento (UE) 2021/633
- Regolamento · 14 apr 2021Regolamento (UE) 2021/1078
- Regolamento · 13 apr 2021Regolamento (UE) 2021/601
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →