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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/633

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione del 14 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32021R0633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, che le importazioni di glutammato monosodico dalla Cina e dall’Indonesia continuano a essere oggetto di dumping o ne presentano un forte rischio di persistenza/reiterazione. La Commissione conclude inoltre che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole e che, in assenza di misure, tale pregiudizio persisterebbe o si ripeterebbe. Vengono quindi mantenuti i dazi antidumping definitivi, con misure anti-elusione specifiche per le importazioni cinesi in miscela o soluzione.

Istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia, a seguito di riesame in previsione della scadenza, con estensione alle importazioni cinesi di prodotto in miscela o soluzione contenente almeno il 50 % di glutammato monosodico in peso secco.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di glutammato monosodico classificato al codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia. Per la Cina, si estende inoltre al glutammato monosodico in miscela o in soluzione con contenuto pari o superiore al 50 % in peso secco, classificato ai codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96. Le aliquote individuali valgono solo per le società espressamente indicate e sono subordinate alla presentazione di una fattura commerciale conforme; in mancanza si applica l’aliquota residuale. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633: dazi antidumping definitivi sul glutammato monosodico

Il regolamento chiude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sul glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia. La Commissione conclude che il dumping è proseguito durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che, in caso di cessazione delle misure, vi sarebbe un forte rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Il provvedimento mantiene quindi le misure esistenti e, per la Cina, estende anche il dazio al prodotto in miscela o in soluzione usato per elusione.

Quadro procedurale e antecedenti

Il riesame è stato avviato il 21 gennaio 2020 su domanda di Ajinomoto Foods Europe S.A.S., che rappresenta il 100 % della produzione dell’Unione. La Commissione richiama le misure precedenti: per la Cina il dazio definitivo era già stato istituito con il regolamento (CE) n. 1187/2008 e poi confermato con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83; per l’Indonesia le misure erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/84. Parallelamente era stata aperta un’inchiesta antielusione sulla Cina, che ha portato all’estensione delle misure al glutammato monosodico in miscela o soluzione con almeno il 50 % in peso secco.

Oggetto, prodotto simile e ambito materiale

Il prodotto interessato è il glutammato monosodico, classificato al codice NC ex 2922 42 00 (TARIC 2922420010), impiegato soprattutto come esaltatore di sapidità e anche in usi non alimentari. La Commissione conferma che il prodotto importato, quello venduto nel mercato interno dei paesi interessati e quello fabbricato nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping dalla RPC: distorsioni significative e costruzione del valore normale

Per la Cina la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo che i prezzi e i costi interni siano alterati da distorsioni significative. In assenza di collaborazione del governo cinese e dei produttori esportatori, il valore normale viene costruito sulla base di un paese rappresentativo, individuato nella Thailandia. Sono utilizzati prezzi all’importazione del GTA per le materie prime, dati ILO per il lavoro, tariffe thailandesi per l’energia elettrica e bilanci di cinque produttori thailandesi per SGAV e profitti. Il margine di dumping medio ponderato è pari al 112,8 %.

Dumping dall’Indonesia

Per l’Indonesia la Commissione non riceve collaborazione dai produttori esportatori e si basa sui dati disponibili, in particolare su quelli del gruppo di produttori indonesiani che ha collaborato. Il valore normale è determinato sui prezzi di vendita interni redditizi; per il glutammato monosodico sfuso, venduto internamente sottocosto, viene costruito un valore normale alternativo. Il margine di dumping medio ponderato è pari all’87,03 % o, nello scenario alternativo, al 44,26 %.

Rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio

Per la Cina la Commissione evidenzia una capacità produttiva in forte crescita e una notevole capacità inutilizzata, pari a molte volte il consumo dell’Unione, nonché l’attrattiva del mercato europeo e precedenti pratiche di elusione. Per l’Indonesia rileva un eccesso di capacità, difficoltà del mercato interno e prezzi dell’Unione attrattivi anche al netto dei dazi. In entrambi i casi conclude per un forte rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale

L’unico produttore dell’Unione registra, nel periodo considerato, una situazione economica deteriorata: perdite dal 2017 al 2019, riduzione della redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito, nonostante l’aumento della produttività e la tenuta della quota di mercato. La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Il pregiudizio è attribuito alle importazioni cinesi oggetto di dumping; per l’Indonesia, invece, non si ritiene che nel PIR vi sia stato un pregiudizio causato dalle importazioni, ma si valuta il rischio di reiterazione qualora le misure venissero meno.

Interesse dell’Unione

La valutazione ex articolo 21 non evidenzia ragioni contrarie al mantenimento delle misure. L’industria dell’Unione trarrebbe beneficio dalla prosecuzione delle misure, mentre importatori e utilizzatori non subirebbero, secondo la Commissione, effetti economici negativi significativi. Nessun utilizzatore ha collaborato all’inchiesta.

Dispositivo: dazi, fatture e anti-elusione

Il regolamento conferma i dazi definitivi per la Cina: 33,8 % per Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd e Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd, 36,5 % per Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd e 39,7 % per tutte le altre società. Per l’Indonesia i dazi sono 7,2 % per PT. Cheil Jedang Indonesia, 13,3 % per PT. Miwon Indonesia e 28,4 % per tutte le altre società. Le aliquote individuali sono subordinate a una fattura commerciale valida recante la dichiarazione prescritta; in mancanza si applica l’aliquota residuale. Inoltre, per la Cina, il dazio delle "tutte le altre società" è esteso al glutammato monosodico in miscela o soluzione con almeno il 50 % in peso secco, con disciplina specifica per le richieste di esenzione dall’estensione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e quadro procedurale

La Commissione apre il riesame il 21 gennaio 2020 su domanda di Ajinomoto Foods Europe S.A.S., rappresentativa del 100 % della produzione dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta di riesame copre il 1º gennaio 2019-31 dicembre 2019, mentre il periodo in esame va dal 1º gennaio 2016 alla fine del PIR. Per la Cina e l’Indonesia la Commissione applica, in assenza di collaborazione, l’articolo 18 del regolamento di base e fonda le conclusioni sui dati disponibili; per la Cina applica anche il metodo dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, per il calcolo del valore normale a causa di distorsioni significative.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è il glutammato monosodico originario della Cina e dell’Indonesia, attualmente classificato al codice NC ex 2922 42 00 (TARIC 2922420010), usato soprattutto come esaltatore di sapidità e anche in applicazioni non alimentari. La Commissione conferma che il prodotto importato, quello venduto nel mercato interno dei paesi interessati e quello prodotto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche di base e sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Dumping dalla RPC: metodo del valore normale e margine

Per la Cina la Commissione constata distorsioni significative nel senso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, e utilizza un paese rappresentativo, la Thailandia, per costruire il valore normale. Le fonti di riferimento comprendono prezzi all’importazione del GTA, statistiche ILO per il lavoro, tariffe thailandesi per l’energia elettrica e dati finanziari di cinque produttori thailandesi per SGAV e profitti. Il margine di dumping medio ponderato per la RPC è pari al 112,8 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e il dumping è ritenuto proseguito durante il PIR.

Dumping dall’Indonesia: valore normale e margine

Per l’Indonesia, in assenza di collaborazione dei produttori esportatori, la Commissione usa i dati disponibili del gruppo di produttori indonesiani che ha collaborato. Il valore normale è ricostruito sulla base delle vendite interne redditizie; per le vendite sfuse sottocosto viene costruito un valore normale alternativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6. Il margine di dumping medio ponderato è pari all’87,03 % se calcolato su tutte le vendite interne e al 44,26 % se calcolato sul valore normale costruito per le vendite sfuse. Anche per l’Indonesia la Commissione conclude che il dumping è proseguito nel PIR.

Rischio di persistenza del dumping per la Cina

La Commissione rileva un marcato eccesso di capacità produttiva in Cina, capacità inutilizzata molto elevata e attrattiva del mercato dell’Unione. Considera anche che le esportazioni cinesi sono rimaste significative nonostante i dazi e che vi sono stati episodi di elusione mediante esportazione di prodotto in miscela o soluzione. Conclude che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un forte rischio di persistenza del dumping dalla RPC.

Rischio di persistenza del dumping per l’Indonesia

Per l’Indonesia la Commissione constata un sostanziale eccesso di capacità inutilizzata, un mercato interno reso più difficile dalle importazioni a basso prezzo dalla Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione, anche alla luce dei livelli di prezzo e dei dazi in vigore. Conclude che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un forte rischio di persistenza del dumping indonesiano.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’unico produttore dell’Unione subisce perdite nel 2017-2019 e presenta un andamento negativo di prezzo di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, nonostante taluni indicatori positivi come produzione e quota di mercato. La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso causale e rischio di persistenza/reiterazione del pregiudizio

Per la Cina la Commissione ritiene che le importazioni a prezzi di dumping abbiano causato il pregiudizio e che, senza misure, l’eccesso di capacità e i livelli di prezzo comporterebbero ulteriore pressione sui prezzi dell’Unione e nuove perdite. Per l’Indonesia la Commissione ritiene che, pur non avendo causato il pregiudizio riscontrato nel PIR, le importazioni oggetto di dumping riprenderebbero probabilmente a livelli pregiudizievoli in caso di scadenza delle misure, con rischio di reiterazione del pregiudizio.

Interesse dell’Unione

La Commissione valuta gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che gli importatori subirebbero un impatto limitato e che gli utilizzatori non risultano significativamente danneggiati. Non emergono motivi contrari all’interesse dell’Unione.

Dazi antidumping definitivi e condizioni di applicazione

L’articolo 1 istituisce i dazi definitivi per la RPC: 33,8 % per Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd e Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd (TARIC A883), 36,5 % per Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd (TARIC A884) e 39,7 % per tutte le altre società (TARIC A999). L’articolo 4 istituisce i dazi per l’Indonesia: 7,2 % per PT. Cheil Jedang Indonesia (TARIC B961), 13,3 % per PT. Miwon Indonesia (TARIC B962) e 28,4 % per tutte le altre società (TARIC B999). Le aliquote individuali si applicano solo con fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta; in difetto si applica l’aliquota residuale.

Estensione anti-elusione alla Cina

L’articolo 2 estende il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni dalla Cina di glutammato monosodico in miscela o in soluzione contenente almeno il 50 % di glutammato monosodico in peso secco, classificato ai codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96. L’articolo 3 disciplina le richieste di esenzione dall’estensione e richiama la possibilità, per la Commissione, di autorizzare esenzioni per società che non eludono le misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeantidumpingdazi doganali

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