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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/608

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/608 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dei controlli rafforzati previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 per alcuni alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi. In base ai dati RASFF e ai controlli effettuati dagli Stati membri, modifica le frequenze di controllo, sposta o sopprime alcune voci negli allegati e adegua il modello di certificato ufficiale alle nuove regole in materia di certificazione elettronica e cartacea. L’intervento mira a calibrare i controlli in funzione del rischio effettivo, garantendo al contempo coerenza con il sistema IMSOC/Traces e con il regolamento (UE) 2020/2235.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sui controlli ufficiali rafforzati e sulle condizioni speciali di ingresso di taluni alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da specifici paesi terzi elencati negli allegati I, II e II bis del regolamento (UE) 2019/1793, nonché al certificato ufficiale previsto per le partite di prodotti dell’allegato II. Riguarda gli operatori economici, gli esportatori/autorità competenti dei paesi terzi, i certificatori autorizzati e le autorità di controllo ai posti di controllo frontalieri e nei punti di controllo degli Stati membri. Le modifiche incidono sulle frequenze dei controlli, sulle condizioni documentali e certificative e sull’elenco dei prodotti/paesi soggetti a misure rafforzate o a sospensione; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e l’articolo 1, paragrafo 1, si applica dal 21 aprile 2021.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/608 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema dei controlli rafforzati e delle misure di emergenza per l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. La Commissione motiva le modifiche richiamando le notifiche RASFF, gli esiti dei controlli ufficiali degli Stati membri e la necessità di allineare il regime documentale alle nuove regole sui certificati ufficiali introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si colloca nell’ambito della sicurezza alimentare e dei controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione, fondandosi sul regolamento (CE) n. 178/2002 e sul regolamento (UE) 2017/625. La finalità è duplice: da un lato, modulare il livello di controllo in base al rischio effettivo per micotossine, residui di antiparassitari, pentaclorofenolo, diossine, Salmonella e altre contaminazioni; dall’altro, rendere coerente il certificato ufficiale richiesto per le partite soggette a condizioni speciali con il sistema IMSOC/Traces e con la disciplina uniforme dei certificati ufficiali.

Modifica dell’articolo 11: certificato ufficiale

L’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1793 viene integralmente sostituito. Ogni partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II deve essere accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello dell’allegato IV. Il certificato deve essere rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o di spedizione, riportare il codice di identificazione della partita, la firma e il timbro del certificatore, essere presentato al posto di controllo frontaliero di ingresso e avere una validità massima di quattro mesi dalla data di rilascio, senza superare in ogni caso i sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1.

Sono disciplinate in modo dettagliato anche le forme ammesse del certificato: un unico foglio, più fogli non separabili o una serie di pagine numerate. In caso di certificato su più pagine, ciascuna pagina deve recare il codice unico IMSOC, la firma e il timbro. Il regolamento ammette certificati elettronici conformi all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, per i quali non si applicano alcune prescrizioni formali su firma e timbro; inoltre, per i certificati cartacei compilati nel sistema Traces e stampati da esso, non si applicano le regole sulle dichiarazioni multiple, sui fogli multipli e sull’identificazione di ciascuna pagina.

Le autorità competenti possono rilasciare certificati di sostituzione solo nel rispetto dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. È inoltre previsto che il certificato sia redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro del posto di controllo frontaliero, salvo accettazione di un’altra lingua ufficiale dell’Unione con eventuale traduzione autenticata.

Aggiornamento degli allegati: logica del rischio

La revisione degli allegati I, II, II bis e IV si fonda sull’esame periodico previsto dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1793, almeno ogni sei mesi. La Commissione rileva che i dati dei controlli ufficiali e le notifiche RASFF indicano, per alcune merci, un aumento del rischio e quindi la necessità di incrementare le percentuali di controllo; per altre merci, invece, il livello di non conformità è diminuito al punto da giustificare la soppressione della voce o il suo trasferimento da un allegato all’altro.

Tra gli esempi principali:

  • aumento al 50 % dei controlli sul pepe nero dal Brasile per Salmonella;
  • aumento al 20 % dei controlli sui peperoni Capsicum dalla Thailandia per residui di antiparassitari;
  • aumento al 50 % dei controlli sulle arachidi dall’India per aflatossine;
  • trasferimento di arachidi dal Brasile e dalla Cina, nonché di nocciole dalla Turchia, dall’allegato II all’allegato I con frequenze ridotte;
  • soppressione di voci per bacche di Goji cinesi e uve secche turche dall’allegato I, perché non più giustificate da un livello accresciuto di controllo;
  • trasferimento dei prodotti contenenti foglie di betel dal Bangladesh dall’allegato II bis all’allegato II dopo la presentazione di un piano d’azione ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

Contenuto degli allegati: prodotti, paesi e rischi

Gli allegati elencano numerose combinazioni prodotto/paese di origine soggette a controlli rafforzati o a condizioni speciali di ingresso. Le contaminazioni considerate comprendono, in particolare:

  • aflatossine e altre micotossine;
  • residui di antiparassitari;
  • pentaclorofenolo e diossine;
  • contaminazioni microbiologiche, in particolare Salmonella;
  • coloranti Sudan;
  • rodammina B;
  • cianuro;
  • solfiti.

Il regolamento modifica anche i codici NC e alcune descrizioni tariffarie, ad esempio per i semi di sesamo tostati, al fine di coprire in modo più preciso le diverse presentazioni commerciali del prodotto. Nel nuovo allegato II sono elencati numerosi prodotti soggetti a condizioni speciali, tra cui arachidi, nocciole, foglie di betel, noci del Brasile, spezie, peperoni, semi di sesamo, pistacchi, fichi secchi, foglie di vite e altri prodotti vegetali provenienti da specifici paesi terzi.

Allegato II bis: sospensione dell’ingresso

L’allegato II bis continua a disciplinare i prodotti soggetti a sospensione dell’ingresso nell’Unione ai sensi dell’articolo 11 bis del regolamento (UE) 2019/1793. Nella versione aggiornata resta prevista la sospensione per i prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi provenienti dalla Nigeria, a causa del rischio di residui di antiparassitari.

Modello di certificato ufficiale: contenuto e compilazione

L’allegato IV è integralmente sostituito e contiene il nuovo modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di determinati alimenti o mangimi. La parte II del certificato richiede la dichiarazione del certificatore circa il rispetto della normativa UE applicabile e contiene sezioni distinte a seconda del rischio certificato:

  • micotossine, con riferimento in particolare alle aflatossine e ai regolamenti di campionamento e analisi applicabili;
  • residui di antiparassitari;
  • pentaclorofenolo e diossine, con soglia di 0,01 mg/kg per il PCP;
  • contaminazione microbiologica, con attestazione dell’assenza di Salmonella in 25 g.

Le note di compilazione chiariscono che, quando il certificato è presentato tramite IMSOC, le voci della parte I costituiscono dizionari di dati per la versione elettronica e che, ove richiesto, il timbro cartaceo è sostituito da un sigillo elettronico. Sono inoltre specificate le informazioni da inserire in ciascuna casella: dati dello speditore, del destinatario, dell’autorità competente, del luogo di spedizione, del mezzo di trasporto, del posto di controllo frontaliero, dei documenti di accompagnamento, della temperatura di trasporto, dei contenitori/sigilli, della merce certificata e delle quantità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, relativo al nuovo articolo 11 sul certificato ufficiale, si applica solo dal 21 aprile 2021, in parallelo all’entrata in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’articolo 11 sul certificato ufficiale

Sostituisce integralmente l’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1793. Ogni partita di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II deve essere accompagnata da un certificato ufficiale conforme al modello dell’allegato IV. Il certificato deve essere rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o di spedizione, riportare il codice di identificazione della partita, la firma e il timbro del certificatore, essere presentato al posto di controllo frontaliero, essere rilasciato prima che la partita esca dal controllo dell’autorità del paese terzo e avere validità massima di quattro mesi dalla data di rilascio e comunque non oltre sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio di cui all’articolo 10, paragrafo 1. Sono previste regole specifiche per certificati con dichiarazioni multiple, certificati su più fogli, traduzioni, formato elettronico IMSOC/Traces, certificati stampati da Traces e certificati di sostituzione; il certificato deve essere compilato secondo le note dell’allegato IV.

Rafforzamento o riduzione dei controlli nei nuovi allegati I e II

Sostituisce integralmente gli allegati I, II, II bis e IV del regolamento (UE) 2019/1793. Vengono aggiornate le frequenze dei controlli di identità e fisici per numerosi prodotti e paesi terzi in funzione del rischio accertato: ad esempio, aumenta dal 20 % al 50 % il controllo sul pepe nero dal Brasile, dal 10 % al 20 % sui peperoni della specie Capsicum dalla Thailandia, e dal 10 % al 50 % sulle arachidi dall’India; sono ridotte o confermate frequenze minori su taluni prodotti quando i dati di conformità risultano soddisfacenti.

Modifiche a voci specifiche degli allegati I e II

Introduce, modifica o sopprime specifiche voci in base alle evidenze sanitarie e ai controlli ufficiali: modifica la voce dei peperoni dalla Turchia per ricomprendere tutti i peperoni della specie Capsicum; sopprime alcune voci per bacche di Goji cinesi, uve secche turche e altre merci non più giustificate; trasferisce arachidi di Brasile e Cina e nocciole dalla Turchia dall’allegato II all’allegato I con frequenze ridotte (rispettivamente 10 % o 5 %), dopo il calo delle non conformità; sposta i prodotti contenenti foglie di betel dal Bangladesh dall’allegato II bis all’allegato II e fissa il controllo al 50 % a seguito di nuove garanzie scritte del paese terzo.

Aggiunta di codici NC e chiarimenti tecnici

Prevede l’aggiunta del codice NC per i semi di sesamo tostati nelle righe relative ai semi di sesamo negli allegati I e II, per garantire una protezione efficace contro rischi microbiologici o chimici. Chiarisce inoltre che, nella parte II del modello di certificato ufficiale, le informazioni sanitarie possono contenere più di una certificazione quando ciò è richiesto dall’articolo 11, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato II.

Aggiornamento dell’allegato II bis

Mantiene la disciplina di sospensione dell’ingresso nell’Unione per i prodotti alimentari costituiti da fagioli secchi provenienti dalla Nigeria, soggetti a sospensione per residui di antiparassitari, confermando il regime di interdizione già previsto dal regolamento (UE) 2019/1793.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 1, si applica dal 21 aprile 2021, in coerenza con l’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicommercio con paesi terzidoganesalute pubblica

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