Regolamento (UE) 2021/607
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione del 14 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping sull’acido citrico originario della Cina, confermando la persistenza del dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. La Commissione ritiene inoltre che non sussistano ragioni di interesse dell’Unione ostative al mantenimento dei dazi. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo, con aliquote differenziate per produttore, ed è confermata l’estensione alle importazioni spedite dalla Malaysia. Sono disciplinate anche le esenzioni per le società soggette a impegni sui prezzi e le condizioni documentali per applicare i trattamenti individuali.
Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e citrato trisodico biidrato originari della Repubblica popolare cinese e ne estende l’applicazione alle importazioni spedite dalla Malaysia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido citrico e citrato trisodico biidrato classificati ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011, 2918150019), originari della RPC. L’estensione riguarda anche il medesimo prodotto spedito dalla Malaysia, indipendentemente dalla dichiarazione di origine malese. Sono previste aliquote individuali per i produttori esportatori elencati all’articolo 1, paragrafo 2, e un’aliquota residuale per tutte le altre società. Restano salve le condizioni specifiche relative alle fatture commerciali per beneficiare delle aliquote individuali e le esenzioni connesse agli impegni sui prezzi accettati per talune società.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607: dazio antidumping definitivo sull’acido citrico originario della RPC
Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping vigenti sull’acido citrico e sul citrato trisodico biidrato. La Commissione, sulla base del regolamento di base (UE) 2016/1036 e in particolare dell’articolo 11, paragrafo 2, ha ritenuto provata la persistenza del dumping e il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di cessazione delle misure.
Contesto procedurale
Il procedimento si inserisce in una lunga serie di misure e riesami precedenti: misure iniziali istituite dal regolamento (CE) n. 1193/2008, successivi impegni sui prezzi accettati nel 2008, revoche parziali di impegni, un precedente riesame in previsione della scadenza e un’estensione delle misure alle importazioni spedite dalla Malaysia. Nel presente riesame, la domanda è stata presentata il 21 ottobre 2019 da N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG per conto di produttori dell’Unione rappresentanti il 100 % della produzione unionale. L’inchiesta ha riguardato il PIR dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2016 al PIR.
Ambito del prodotto e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame coincide con quello delle precedenti inchieste: acido citrico e citrato trisodico biidrato, classificati ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00. La Commissione conferma che il prodotto fabbricato in Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi, e quindi costituiscono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Persistenza del dumping e metodo di determinazione del valore normale
La Commissione ha accertato una cooperazione incompleta da parte degli esportatori cinesi e ha utilizzato, ove necessario, i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Per il calcolo del valore normale ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, ritenendo che in Cina sussistano distorsioni significative tali da rendere non utilizzabili prezzi e costi interni. In tale contesto ha valorizzato la relazione della Commissione del 20 dicembre 2017 sulle distorsioni significative nell’economia cinese e ha respinto le contestazioni sollevate da CCCMC e dagli esportatori in merito alla compatibilità del metodo con il diritto OMC e alla pertinenza delle fonti utilizzate.
Paese rappresentativo e fonti di costo
Ai fini della costruzione del valore normale la Commissione ha scelto la Colombia come paese rappresentativo appropriato, dopo aver valutato Brasile, Colombia e Thailandia secondo criteri di livello di sviluppo, disponibilità di dati, produzione del prodotto e, ove possibile, adeguate tutele sociali e ambientali. La scelta si è fondata in particolare sulla rappresentatività dei dati disponibili per i fattori produttivi, sulla disponibilità di dati finanziari pubblici e sull’attendibilità dei prezzi del granturco, principale materia prima. Le fonti utilizzate includono i dati GTA per le materie prime, i prezzi di Enel per l’elettricità, le tariffe di Acueducto per l’acqua e le statistiche ILO per il lavoro; per SGAV e profitti sono stati utilizzati i dati di sette società colombiane operanti in un settore analogo, con valori pari al 17 % per le SGAV e al 14,2 % per i profitti sul ricavo.
Margini di dumping
Dalla comparazione tra valore normale ricostruito e prezzo all’esportazione franco fabbrica, la Commissione ha calcolato margini di dumping medi ponderati pari al 42 % per Weifang Ensign Industry Co., Ltd. e al 144 % per COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd. Per i produttori esportatori non collaboranti ha applicato il margine più elevato tra quelli constatati. Nel complesso, la maggior parte delle esportazioni cinesi verso l’Unione è risultata effettuata a prezzi oggetto di forte dumping.
Rischio di persistenza o reiterazione del dumping
La Commissione ha ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, il dumping persisterebbe e si rafforzerebbe. Ciò è stato motivato dall’eccesso di capacità produttiva cinese, pari a circa tre/quattro volte il consumo totale dell’Unione, dalla capacità inutilizzata stimata intorno a 129 000 tonnellate, dall’attrattiva del mercato UE e dal fatto che i prezzi all’esportazione verso paesi terzi risultano inferiori a quelli praticati verso l’Unione. Sono state inoltre considerate le pratiche di elusione via Malaysia e l’esistenza di misure di difesa commerciale in altri mercati rilevanti.
Valutazione del pregiudizio e interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che, nel PIR, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole: produzione, vendite, occupazione, capacità e flusso di cassa hanno mostrato un andamento complessivamente positivo, mentre gli indicatori finanziari, pur meno favorevoli, restavano su livelli soddisfacenti. Tuttavia ha ritenuto che, in assenza di misure, sarebbe molto probabile la reiterazione di un pregiudizio notevole a causa dell’afflusso di importazioni cinesi a prezzi pregiudizievoli. Sotto il profilo dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha osservato che il mantenimento delle misure tutela la sopravvivenza di un settore unionale che si è ripreso e che continua a investire, mentre l’impatto sugli importatori e sugli utilizzatori è ritenuto limitato; è stata inoltre richiamata l’esigenza di sicurezza dell’approvvigionamento.
Dispositivo: dazio, estensione e impegni
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo e fissa aliquote individuali per le società collaboranti e un’aliquota generale del 42,7 % per tutte le altre società. Il dazio è esteso anche alle importazioni del medesimo prodotto spedito dalla Malaysia. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale conforme contenente una dichiarazione specifica; in mancanza, si applica il dazio residuale. L’articolo 2 mantiene l’esenzione dal dazio per le importazioni coperte dagli impegni sui prezzi già accettati in precedenza, purché rispettino le condizioni formali e sostanziali previste; in caso di violazione delle condizioni o di revoca dell’impegno, sorge un’obbligazione doganale. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito del riesame e istituzione del dazio definitivo
A seguito del riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico e citrato trisodico biidrato originari della RPC.
Aliquote antidumping per società
Sono fissate aliquote individuali per i produttori esportatori collaboranti: COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd 35,7 %; Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd. 15,3 %; RZBC Co., Ltd. e RZBC (Juxian) Co., Ltd. 36,8 %; TTCA Co., Ltd. 42,7 %; Weifang Ensign Industry Co., Ltd. 33,8 %; Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. 32,6 %. Per tutte le altre società si applica il 42,7 %.
Estensione alle importazioni spedite dalla Malaysia
Il dazio antidumping definitivo è esteso alle importazioni del medesimo prodotto spedito dalla Malaysia, indipendentemente dall’origine dichiarata, in relazione ai codici NC ex 2918 14 00 e ex 2918 15 00 e al codice TARIC 2918140010 e 2918150011, secondo quanto indicato nel dispositivo.
Condizione della fattura commerciale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida recante una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società emittente, attestante fabbricazione, vendita per l’esportazione nell’Unione e completezza/esattezza delle informazioni.
Esenzione per le società soggette a impegni
Le importazioni fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati con decisione 2008/899/CE, come modificata, sono esenti dal dazio se fabbricate, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nell’Unione, corredate dalla fattura conforme all’impegno e corrispondenti esattamente alla descrizione fatturata.
Obbligazione doganale in caso di inosservanza degli impegni
Sorge un’obbligazione doganale se non sono rispettate le condizioni dell’esenzione o se la Commissione revoca l’accettazione dell’impegno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con atto riferito a transazioni specifiche e che dichiari invalide le fatture corrispondenti all’impegno.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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