Regolamento (UE) 2021/606
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/606 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica l'allegato I, gli allegati da IV a XIII e l'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda le voci della Bielorussia, del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey negli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro degli elenchi UE dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso di determinati animali e merci destinati al consumo umano. In particolare, inserisce il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey in vari allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 e adegua la voce della Bielorussia, eliminando la limitazione alle sole catture selvatiche per alcuni prodotti della pesca. L’intervento si fonda sulle garanzie fornite dai paesi interessati e sull’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui quando richiesto. Il regolamento si applica dal 21 aprile 2021, in coerenza con l’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2021/405.
Modifica gli elenchi di paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano, includendo Bielorussia, Regno Unito e dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey in vari allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Ambito di applicazione
Si applica agli elenchi contenuti nell’allegato I, negli allegati da IV a XIII e nell’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, cioè alle voci dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. Riguarda in particolare il Regno Unito, la Bielorussia e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey, con effetti sulla possibilità di importazione di prodotti della pesca, prodotti di origine animale e altre categorie di merci elencate nei relativi allegati. Non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna le liste di ammissibilità già previste dal regolamento (UE) 2021/405, applicandosi dal 21 aprile 2021.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/606: aggiornamento degli elenchi di paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano
Il regolamento interviene sul sistema di elenchi previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, che disciplina i paesi terzi o loro regioni dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano. L’atto dà attuazione alle condizioni derivanti dal regolamento (UE) 2017/625 e dal regolamento delegato (UE) 2019/625, con l’obiettivo di mantenere allineati gli elenchi alle garanzie sanitarie e ai piani di sorveglianza dei residui presentati dai paesi interessati.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) 2021/405 sostituisce, a decorrere dal 21 aprile 2021, gli elenchi contenuti in una serie di atti precedenti relativi alle importazioni di animali e merci destinate al consumo umano. Il presente regolamento di esecuzione ne aggiorna i contenuti per tenere conto, da un lato, delle prove e garanzie fornite dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona e, dall’altro, della situazione della Bielorussia per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Regime della Bielorussia
La Bielorussia era già inserita nell’elenco dei paesi terzi autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca diversi dai molluschi bivalvi, dagli echinodermi, dai tunicati e dai gasteropodi marini. Il regolamento rileva inoltre che il paese dispone di un piano di monitoraggio dei residui per l’acquacoltura approvato ai sensi della decisione 2011/163/UE. Per questo motivo, viene eliminata l’osservazione “solo catture allo stato selvatico” associata alla Bielorussia nell’allegato IX del regolamento (UE) 2021/405, consentendo l’ingresso anche di prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura, nei limiti dell’elenco aggiornato.
Inclusione del Regno Unito e delle dipendenze della Corona
Il regolamento inserisce il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey negli allegati pertinenti del regolamento (UE) 2021/405. L’inclusione è motivata dal fatto che tali paesi/territori hanno fornito prove e garanzie ritenute adeguate per soddisfare le prescrizioni dell’articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625; per la lettera f), ove applicabile, rileva anche l’esistenza di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione.
Effetti specifici sugli allegati modificati
L’allegato del regolamento elenca puntualmente le modifiche da apportare ai diversi allegati del regolamento (UE) 2021/405:
- nell’allegato I, viene inserita la voce del Regno Unito;
- negli allegati IV, V, VI, VII, X, XI, XII e XIII vengono inserite le voci del Regno Unito e, a seconda dell’allegato, anche quelle di Guernsey, Isola di Man e Jersey;
- nell’allegato VIII e nell’allegato IX compaiono specifiche indicazioni di limitazione o qualificazione, tra cui, per alcune voci, la dicitura “Solo catture allo stato selvatico” per Guernsey e Jersey;
- nell’allegato XVI vengono inserite le voci del Regno Unito e di Guernsey con riferimento a determinate categorie di prodotti/merci abbreviate nell’allegato stesso.
Rapporto con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
Il considerando finale precisa che l’inclusione del Regno Unito avviene ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 del protocollo. Il regolamento chiarisce inoltre che, per tali inclusioni, non è necessaria una nuova valutazione della conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 21 aprile 2021. La decorrenza è quindi allineata a quella del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, così da garantire continuità e coerenza nel sistema degli elenchi di paesi autorizzati.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi autorizzati
Modifica l’allegato I, gli allegati da IV a XIII e l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, inserendo le voci del Regno Unito e delle dipendenze della Corona di Guernsey, Isola di Man e Jersey nelle rispettive tabelle di ammissibilità per le diverse categorie di animali e merci destinate al consumo umano.
Modifica della voce relativa alla Bielorussia
Sostituisce la voce relativa alla Bielorussia nell’allegato IX e sopprime l’osservazione che limitava l’autorizzazione alle sole catture allo stato selvatico, così da consentire anche l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca provenienti dall’acquacoltura, nei limiti previsti dal relativo elenco.
Presupposti sostanziali per l’inclusione
Richiama le prove e le garanzie fornite dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona circa la conformità alle prescrizioni dell’articolo 4, lettere da a) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, inclusa, se del caso, l’esistenza e l’approvazione di un piano di sorveglianza dei residui ai sensi della decisione 2011/163/UE, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2218.
Data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, in parallelo con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Vincolatività e applicabilità diretta
Conferma la natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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