Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1078

Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione del 14 aprile 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU

Normativa europea32021R1078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato adotta gli orientamenti sugli investimenti che disciplinano come il Fondo InvestEU può sostenere operazioni di finanziamento e investimento. Le regole fissano requisiti orizzontali su addizionalità, rischio, selezione dei partner, valuta, diversificazione geografica, finanza mista e investimenti strategici, oltre a criteri specifici per i quattro ambiti di intervento del Fondo. Una parte rilevante del testo è dedicata alla sostenibilità, alla verifica della sostenibilità, al tracciamento climatico e al meccanismo per una transizione giusta. Sono inoltre dettagliate le caratteristiche dei prodotti finanziari, i limiti di copertura della garanzia e le condizioni per i finanziamenti diretti e tramite intermediari.

Stabilisce gli orientamenti sugli investimenti per le operazioni del Fondo InvestEU, definendo criteri di ammissibilità, priorità, regole di rischio e condizioni di utilizzo della garanzia dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di finanziamento e di investimento sostenute dal Fondo InvestEU, sia nel comparto dell’Unione sia nel comparto degli Stati membri, salvo diversa indicazione negli orientamenti. Riguarda i prodotti finanziari generici, tematici e congiunti, nonché le operazioni dirette e indirette effettuate dai partner esecutivi, dagli intermediari finanziari e, ove previsto, dai destinatari finali. Sono esclusi le attività di cui alla sezione B dell’allegato V del regolamento InvestEU e, in generale, le operazioni che non rispettano i requisiti del regolamento InvestEU, degli orientamenti, dell’addizionalità e delle regole sugli aiuti di Stato applicabili.

Regolamento delegato (UE) 2021/1078 – orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/523 e rende operativi gli orientamenti sugli investimenti che devono guidare la selezione e la struttura delle operazioni sostenute da InvestEU. La finalità è garantire che la garanzia dell’Unione sia impiegata per operazioni aggiuntive, economicamente sostenibili e coerenti con le priorità strategiche dell’Unione, nel quadro dei quattro ambiti di intervento previsti dal regolamento base.

Ambito di applicazione e funzione degli orientamenti

Gli orientamenti si applicano a tutti i prodotti finanziari e a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito del Fondo InvestEU, sia nel comparto dell’Unione sia nel comparto degli Stati membri, salvo deroghe espresse. Essi vincolano i partner esecutivi e sono oggetto di verifica da parte del comitato per gli investimenti ai sensi dell’articolo 24 del regolamento InvestEU. Le definizioni del regolamento base si applicano anche agli orientamenti.

Disposizioni orizzontali: valore aggiunto, addizionalità, partner e destinatari

Le operazioni devono apportare valore aggiunto dell’Unione, affrontare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali e rispettare il principio di addizionalità. Il testo disciplina in modo dettagliato il ruolo dei partner esecutivi, degli intermediari finanziari e dei destinatari finali, includendo il requisito della sostenibilità economica dei destinatari e l’esclusione di soggetti nelle situazioni previste dall’articolo 136 del regolamento finanziario.

Sono previste regole di coordinamento per evitare il doppio finanziamento, limitare il cumulo con altre risorse UE e garantire la visibilità del sostegno InvestEU. Le operazioni dirette e indirette sono soggette a limiti quantitativi: in particolare, salvo diversa previsione, il sostegno non deve superare il 50 % del costo del progetto nelle operazioni dirette; nelle operazioni indirette su equity non può superare il 50 % dell’entità del fondo; nelle operazioni di debito indirette l’intermediario deve mantenere almeno il 20 % dell’esposizione.

Prodotti finanziari, priorità e criteri di ammissibilità

I prodotti finanziari possono essere generici, tematici o congiunti. I generici coprono più aree strategiche di un ambito, i tematici rispondono a esigenze ad alto rischio e più alto valore aggiunto politico, mentre i prodotti congiunti combinano risorse di due o più ambiti di intervento. La priorità degli obiettivi politici è definita tramite indicatori chiave di prestazione e può essere attuata mediante target, criteri di selezione, differenze nella copertura della garanzia, limiti di concentrazione geografica o settoriale e altri meccanismi motivati.

Sono inoltre previste attività escluse, rinvio alle regole sugli aiuti di Stato e un sistema comune di rating per la valutazione del rischio, con reporting alla Commissione e al comitato per gli investimenti.

Valutazione del rischio, valuta, diversificazione e comparti

Il regolamento impone ai partner esecutivi valutazioni standard del rischio per i prodotti di debito e di capitale, con condivisione dei risultati con la Commissione. La garanzia dell’Unione è fornita in euro, mentre i finanziamenti ai destinatari finali possono essere erogati in altre valute, purché si limiti il rischio di cambio. Sul piano territoriale, il testo mira a evitare eccessive concentrazioni: il volume delle operazioni coperte in tre Stati membri non dovrebbe superare il 45 % dell’importo totale dei finanziamenti InvestEU alla fine del periodo di investimento.

Il regolamento consente l’istituzione di compartimenti dello Stato membro, anche per programmi in gestione concorrente o per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e disciplina le operazioni di finanziamento misto, in cui la garanzia InvestEU si combina con sovvenzioni o strumenti finanziari di programmi settoriali.

Investimenti strategici e limitazioni per sicurezza e controllo estero

Particolare attenzione è riservata agli investimenti strategici in settori sensibili, quali difesa, spazio e cibersicurezza, nonché a infrastrutture e catene del valore critiche per l’autonomia e la resilienza dell’Unione. Per tali operazioni si applicano limitazioni sul controllo da parte di paesi terzi e sui diritti di proprietà intellettuale relativi a tecnologie critiche; alcune deroghe sono possibili, ad esempio in coerenza con il quadro del Fondo europeo per la difesa o del programma spaziale dell’Unione, con obbligo di segnalazione alla Commissione.

Sostenibilità, tracciamento climatico e verifica della sostenibilità

Il testo collega InvestEU al Green Deal europeo e al meccanismo per una transizione giusta. Prevede obiettivi di tracciamento climatico e ambientale: almeno il 30 % della dotazione complessiva dovrebbe contribuire agli obiettivi climatici, mentre nell’ambito infrastrutture sostenibili il 60 % del volume delle operazioni del comparto UE deve riguardare clima e ambiente. Le operazioni che superano determinate soglie e presentano impatti ambientali, climatici o sociali significativi devono essere sottoposte a verifica della sostenibilità, secondo orientamenti della Commissione che tengono conto del principio di non arrecare un danno significativo.

Meccanismo per una transizione giusta

InvestEU contribuisce al meccanismo per una transizione giusta tramite un regime dedicato, attuato attraverso i prodotti finanziari del programma. I progetti devono essere localizzati nei territori interessati da un piano territoriale per una transizione giusta, oppure contribuire in modo essenziale alle loro esigenze di sviluppo. Sono possibili incentivi dedicati ai partner esecutivi, forme di condivisione del rischio più favorevoli, riduzioni della remunerazione della garanzia UE e assistenza tecnica.

Regole sull’uso della garanzia dell’Unione

La garanzia dell’Unione può assumere forme diverse: pari passu, tranche junior, tranche mezzanine o first loss piece. Le condizioni di durata, uscita e struttura del rischio sono affidate agli accordi di garanzia. Per i prodotti generici di debito e di equity sono previsti limiti specifici alla quota garantita, mentre per i prodotti tematici il margine di flessibilità è maggiore, in considerazione del profilo di rischio più elevato e del più marcato valore aggiunto politico.

Ambiti di intervento: infrastrutture sostenibili

L’ambito infrastrutture sostenibili copre un perimetro molto ampio: energia rinnovabile, efficienza energetica, trasporti sostenibili, acqua, rifiuti, natura e capitale naturale, economia circolare, infrastrutture digitali, infrastrutture spaziali, turismo sostenibile, sviluppo offshore, infrastrutture critiche, catene di approvvigionamento strategiche, materie prime essenziali e sicurezza alimentare. Il testo dettaglia numerosi sotto-settori e indica quali tipi di progetti sono particolarmente favorevoli, con attenzione a progetti transfrontalieri, a impatto macroregionale, a benefici di sistema e a infrastrutture che internalizzano costi e benefici ambientali e socioeconomici.

Ambiti di intervento: ricerca, innovazione e digitalizzazione

Questo ambito mira ad accelerare l’accesso ai finanziamenti per ricerca, innovazione e digitalizzazione, rafforzando la base scientifica e tecnologica dell’Unione e sostenendo la trasformazione digitale delle imprese e dei mercati. Sono ammissibili investimenti in ricerca fondamentale e applicata, dimostrazione, commercializzazione, scale-up, infrastrutture di ricerca, tecnologie digitali, salute, difesa, spazio, TIC e soluzioni climatiche e circolari. Il testo individua anche investimenti strategici nell’industrializzazione di tecnologie UE dimostrate, nella produzione di componenti TIC, in prodotti sanitari innovativi e nella filiera della difesa.

Ambiti di intervento: PMI

L’ambito PMI mira a facilitare il credito e il capitale per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione, soprattutto in presenza di rischio elevato o insufficienza di garanzie. Le regole favoriscono debito subordinato, garanzie, coinvestimenti, venture debt e fondi di investimento dedicati, con complementarità rispetto ai sistemi nazionali e regionali e con attenzione alla strategia UE per le PMI e all’Unione dei mercati dei capitali. Sono previsti anche prodotti pilota per colmare fallimenti del mercato e catalizzare capitali privati.

Ambiti di intervento: investimenti sociali e competenze

L’ambito investimenti sociali e competenze è centrato sul rafforzamento della dimensione sociale dell’Unione: occupazione, competenze, inclusione, sanità, istruzione, microfinanza, imprese sociali e infrastrutture sociali. Sono fissate soglie specifiche per la microfinanza, con microprestiti fino a 50 000 EUR, importi fino a 500 000 EUR per le imprese sociali e fino a 2 000 000 EUR per la loro espansione. Il regolamento richiede il rispetto della normativa sociale applicabile, il codice europeo di buona condotta per i microcrediti, e consente prodotti dedicati a infrastrutture sociali, alloggio accessibile, servizi sanitari e di assistenza, innovazione sociale e appalti basati su risultati sociali.

Entrata in vigore e portata pratica

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per la strutturazione di operazioni finanziarie pubbliche e private con garanzia UE, per la verifica di ammissibilità, per la gestione degli aiuti di Stato, per la documentazione degli accordi di garanzia e per il rispetto dei vincoli su rischio, sostenibilità, tracciamento climatico e controllo estero nelle operazioni strategiche.

Disposizioni principali

Adozione degli orientamenti sugli investimenti

L’articolo 1 adotta gli allegati orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nell’ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ambito di applicazione e ruolo del comitato per gli investimenti

Gli orientamenti stabiliscono le condizioni di ammissibilità per prodotti finanziari e operazioni nei quattro ambiti di intervento di InvestEU. Il comitato per gli investimenti deve verificare la conformità delle operazioni agli orientamenti al momento della decisione.

Valore aggiunto dell’Unione, addizionalità e fallimenti del mercato

Le operazioni devono apportare valore aggiunto dell’Unione, affrontare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali e rispettare il requisito di addizionalità ai sensi del regolamento finanziario e dell’allegato V del regolamento InvestEU.

Partner esecutivi, intermediari e destinatari finali

I partner esecutivi sono controparti ammissibili con accordo di garanzia con la Commissione e possono operare direttamente o tramite intermediari. I destinatari finali ammissibili includono soggetti privati, enti pubblici o assimilati, enti misti e organizzazioni senza scopo di lucro; il sostegno è limitato a destinatari economicamente sostenibili.

Limiti quantitativi e regole di cumulo

Salvo eccezioni, per le operazioni dirette il sostegno non deve superare il 50 % del costo totale del progetto; per operazioni indirette su capitale non deve superare il 50 % dell’entità del fondo; per operazioni di debito indirette l’intermediario deve mantenere almeno il 20 % dell’esposizione. È vietato il doppio utilizzo della stessa operazione in più portafogli InvestEU e il cumulo con altre risorse UE non può superare il costo totale del progetto.

Prodotti finanziari generici, tematici e congiunti

I prodotti possono essere generici, tematici o congiunti. I generici coprono più aree strategiche di un ambito; i tematici sono riservati a casi con più alto valore aggiunto e maggiore rischio; i prodotti congiunti combinano risorse di due o più ambiti di intervento.

Attività escluse e aiuti di Stato

Il Fondo InvestEU non sostiene le attività escluse dalla sezione B dell’allegato V del regolamento InvestEU. Le operazioni che configurano aiuti di Stato devono rispettare il TFUE e, se del caso, rientrare in un regolamento di esenzione per categoria; in difetto, è necessaria la notifica alla Commissione.

Valutazione del rischio e sistema comune di rating

I partner esecutivi devono effettuare valutazioni standard del rischio per le operazioni su debito e capitale, comunicandone gli esiti alla Commissione. Le operazioni sono inquadrate in un sistema comune di rating e le informazioni di rischio sono trasmesse al comitato per gli investimenti e alla Commissione.

Moneta dei finanziamenti

La garanzia dell’Unione è fornita in euro. I finanziamenti ai destinatari finali possono essere erogati in qualsiasi valuta legale di uno Stato membro o in altre valute negoziabili, evitando per quanto possibile il rischio di cambio.

Diversificazione geografica e settoriale

Il volume delle operazioni coperte dalla garanzia dell’Unione in tre Stati membri non dovrebbe superare il 45 % dell’importo complessivo dei finanziamenti sostenuti da InvestEU, al termine del periodo di investimento, esclusi i compartimenti degli Stati membri. Occorre inoltre coprire un’ampia gamma di aree ammissibili dell’allegato II del regolamento InvestEU.

Compartimenti dello Stato membro

Possono essere istituiti compartimenti dello Stato membro per finanziare uno o più ambiti di intervento, con risorse riservate a specifici Stati membri o regioni e per obiettivi di programmi in gestione concorrente o del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Essi operano secondo le regole InvestEU e un accordo di contribuzione.

Finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto prevedono la combinazione della garanzia InvestEU con sovvenzioni o strumenti finanziari di programmi settoriali. L’accordo di garanzia definisce il prodotto interessato e le condizioni specifiche, inclusi eventuali massimali delle tranche di sostegno UE.

Investimenti strategici

Sono considerate strategiche le operazioni in settori sensibili per sicurezza, ordine pubblico e resilienza dell’Unione, in particolare difesa, spazio e cibersicurezza, nonché investimenti in catene del valore strategiche e IPCEI. Si applicano limitazioni sulla proprietà e sul controllo da parte di paesi terzi, con alcune deroghe e obblighi di segnalazione.

Sostenibilità, tracciamento climatico e verifica della sostenibilità

InvestEU contribuisce al Green Deal e al meccanismo per una transizione giusta. Almeno il 30 % della dotazione complessiva dovrebbe contribuire agli obiettivi climatici; nell’ambito infrastrutture sostenibili, almeno il 60 % del volume delle operazioni nel comparto UE deve riguardare obiettivi climatici e ambientali. Le operazioni sopra soglia devono essere sottoposte a verifica della sostenibilità e i relativi sintesi sono pubblicate dopo l’approvazione del comitato per gli investimenti.

Meccanismo per una transizione giusta (InvestEU JTS)

InvestEU sostiene il meccanismo per una transizione giusta attraverso un regime dedicato. I progetti devono essere ubicati nei territori interessati da piani territoriali per una transizione giusta o contribuire in modo essenziale alle loro esigenze di sviluppo; sono possibili incentivi dedicati ai partner esecutivi e assistenza tecnica.

Uso della garanzia dell’Unione

La garanzia può coprire quote diverse di rischio, anche tramite posizioni pari passu, senior, mezzanine o tranche di prima perdita. La durata e le condizioni di uscita sono fissate nell’accordo di garanzia; per i prodotti generici e tematici sono previsti limiti specifici alla copertura della garanzia su debito ed equity.

Regole per i prodotti finanziari generici

Per il debito diretto, la garanzia può coprire singole operazioni fino al 50 % del finanziamento del partner esecutivo, con partecipazione minima del partner stesso del 20 % pari passu, oppure fino al 25 % in forma subordinata. Per portafogli di debito, la FLP non supera in linea generale il 30 % del finanziamento, salvo specifiche eccezioni. Per l’equity, la quota coperta dalla garanzia può arrivare al 70 % dei finanziamenti azionari complessivi, con regole di partecipazione privata e minima esposizione del partner.

Regole per i prodotti finanziari tematici

Nei prodotti tematici la garanzia può coprire FLP superiori, in ragione del più alto rischio e del più alto valore aggiunto politico, con contributo minimo del partner esecutivo pari di regola al 5 %. Sono previste modalità flessibili e progressive di copertura della perdita in funzione della maturazione del portafoglio.

Ambito infrastrutture sostenibili

L’ambito sostiene infrastrutture energetiche, di trasporto, ambientali, digitali, spaziali, turistiche e critiche, nonché progetti offshore, materie prime essenziali e filiere alimentari. L’elenco è ampio e include, tra l’altro, rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile, acqua, rifiuti, economia circolare, clima, connettività digitale e infrastrutture critiche, con specifiche caratteristiche per i prodotti finanziari e gli intermediari ammissibili.

Ambito ricerca, innovazione e digitalizzazione

L’ambito sostiene R&I, dimostrazione, digitalizzazione, diffusione di tecnologie e trasformazione digitale delle imprese e dei mercati, incluse infrastrutture di ricerca, salute, difesa, spazio e TIC. Sono previsti prodotti generici e tematici, anche per attività ad alto rischio, early stage, scale-up e piattaforme di investimento.

Ambito PMI

L’ambito facilita l’accesso al credito e al capitale per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare quelle ad alto rischio o nei settori sottoserviti. Sono previste soluzioni di debito, equity, coinvestimento e strumenti pilota, con forte attenzione all’addizionalità e alla complementarità con i regimi nazionali e regionali.

Ambito investimenti sociali e competenze

L’ambito sostiene la dimensione sociale dell’Unione, la microfinanza, le imprese sociali, l’istruzione, la formazione, la sanità, l’alloggio sociale, l’inclusione e le competenze. Sono definiti microprestiti fino a 50 000 EUR, importi fino a 500 000 EUR per imprese sociali e fino a 2 000 000 EUR per la loro espansione, oltre a regole specifiche su codice di condotta per i microcrediti e progetti pilota di appalti basati su risultati sociali.

Come è indicizzato

Materiefinanziamenti ueinvestimenti sostenibiliaiuti di statomercato internoricerca, innovazione e digitalizzazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.