Sentenza n. 290/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di complessivi € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, all'assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 2.000,00. La pronuncia era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione il 20 gennaio 2025 ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha lamentato l'inerzia ministeriale e chiesto l'attivazione della Carta con accredito dell'importo riconosciuto, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario fosse passata in giudicato, che fosse stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo e che fosse inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, il Collegio ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di eseguirla integralmente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 2.000,00, senza ulteriori accessori, non trattandosi di somme retributive. È stato nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione. Il Commissario dovrà compiere anche le necessarie attività contabili di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR, richiamando l'Adunanza Plenaria n. 15/2014, ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora possa essere esclusa per altre ragioni ostative. Nel caso concreto ha valorizzato la nomina del Commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico e la particolare complessità del procedimento di attivazione della Carta, articolato tra più uffici e soggetti tecnici e interessato da un contenzioso seriale eccezionale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell'Amministrazione obbligata a conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella nomina del Commissario ad acta, nella crisi della finanza pubblica e nella complessità del procedimento esecutivo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
Come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, consente che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore annuo di € 500,00, oggetto dell'obbligo di attivazione imposto al Ministero in esecuzione del giudicato.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato con riferimento all'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli atti contabili e amministrativi necessari all'integrale esecuzione.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima giustificazione per l'inottemperanza al giudicato; il Commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente dovuta nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono sussistere altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alla nomina del Commissario ad acta, ai vincoli finanziari pubblici e alla complessità delle attività necessarie per l'esecuzione.
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